LEGGE 8 agosto 1977, n. 606

Type Legge
Publication 1977-08-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 20 milioni di unità di conto del Fondo africano di sviluppo, pari a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in due annualità, rispettivamente di 12 milioni di unità di conto per il 1977 e di 8 milioni di unità di conto per il 1978.

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