LEGGE 8 agosto 1977, n. 607
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata l'erogazione, a favore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), della somma di 3.600.000.000 di lire (tremiliardiseicentomilioni), quale contributo italiano al suddetto programma per l'esercizio finanziario 1976.
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