LEGGE 8 agosto 1977, n. 607

Type Legge
Publication 1977-08-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata l'erogazione, a favore del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), della somma di 3.600.000.000 di lire (tremiliardiseicentomilioni), quale contributo italiano al suddetto programma per l'esercizio finanziario 1976.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.