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LEGGE 8 agosto 1977, n. 608

Current text a fecha 1977-09-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo volontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 1012, viene fissato, a decorrere dall'anno 1977, in dollari USA 500.000.