La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo volontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 1012, viene fissato, a decorrere dall'anno 1977, in dollari USA 500.000.