DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato
Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.
Art. 2
Attribuzione a province, comuni e comunita' montane
Ai comuni, alle province, alle comunita' montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle gia' loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
Settori del trasferimento e delle deleghe
I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli procedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli seguenti e' usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".
Art. 4
Competenze dello Stato
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)).
Art. 5
Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni
Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.
Art. 6
Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea
Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale.
Art. 7
Norme regionali di attuazione
Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresi' emanare norme di legge con le quali e' subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 8
Gestioni comuni fra regioni
Le regioni per le attivita' ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Art. 9
Polizia amministrativa
I comuni, le province, le comunita' montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 10
Classificazione di beni o di opere
Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.
Art. 11
Programmazione nazionale e regionale
Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni. Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalita' previste dagli statuti regionali. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
TITOLO II ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI Capo I OGGETTO
Art. 12
Materie del trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e "circoscrizioni comunali".
Capo II ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI
Art. 13
Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali
Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto. Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.
Art. 14
Persone giuridiche private
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Art. 15
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredita' e legati
E' trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.
Capo III CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Art. 16
Circoscrizioni comunali
Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
TITOLO III SERVIZI SOCIALI Capo I OGGETTO
Art. 17
Materie del trasferimento
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale", "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Capo II POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art. 18
Polizia locale urbana e rurale
Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" concernono le attivita' di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorita' statali.
Art. 19
Polizia amministrativa
Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)); 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86; 9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. (8) ((13)) Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. (8) ((13))
Art. 20
Controlli di pubblica sicurezza
Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Art. 21
Regolamenti comunali
Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
Capo III BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 22
Beneficenza pubblica
Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 23
Specificazione
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attivita' relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 24
Competenze dello Stato
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