DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Type DPR
Publication 1977-07-24
Ultimo aggiornamento 2011-05-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

Art. 2

Attribuzione a province, comuni e comunita' montane

Ai comuni, alle province, alle comunita' montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle gia' loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

Settori del trasferimento e delle deleghe

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli procedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio. Negli articoli seguenti e' usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".

Art. 4

Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)).

Art. 5

Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

Art. 6

Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale.

Art. 7

Norme regionali di attuazione

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresi' emanare norme di legge con le quali e' subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

Art. 8

Gestioni comuni fra regioni

Le regioni per le attivita' ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

Art. 9

Polizia amministrativa

I comuni, le province, le comunita' montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 10

Classificazione di beni o di opere

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.

Art. 11

Programmazione nazionale e regionale

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni. Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalita' previste dagli statuti regionali. Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

TITOLO II ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI Capo I OGGETTO

Art. 12

Materie del trasferimento

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e "circoscrizioni comunali".

Capo II ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI

Art. 13

Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali

Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto. Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.

Art. 14

Persone giuridiche private

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

Art. 15

Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredita' e legati

E' trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

Capo III CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 16

Circoscrizioni comunali

Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

TITOLO III SERVIZI SOCIALI Capo I OGGETTO

Art. 17

Materie del trasferimento

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale", "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

Capo II POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Art. 18

Polizia locale urbana e rurale

Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" concernono le attivita' di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorita' statali.

Art. 19

Polizia amministrativa

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)); 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86; 9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. (8) ((13)) Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. (8) ((13))

Art. 20

Controlli di pubblica sicurezza

Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art. 21

Regolamenti comunali

Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

Capo III BENEFICENZA PUBBLICA

Art. 22

Beneficenza pubblica

Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Art. 23

Specificazione

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attivita' relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 24

Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione; 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi; 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari da enti ed organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea; 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari; 6) l'attivita' dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

Art. 25

Attribuzioni ai comuni

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorche' gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunita' montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunita' montane stesse. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalita' delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1 gennaio 1979. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attivita' inerenti la sfera educativo-religiosa. ((4)) L'elenco di cui al comma precedente e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprieta' o in uso ai comuni singoli o associati od a comunita' montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonche' il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.((4)) Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonche' i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. ((4)) Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attivita' di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale. ((4))

Art. 26

Attribuzioni alla provincia

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

Capo IV ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

Art. 27

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono: a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata; b) alla riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili; c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrita', dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettivita'; e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30, lettera g); f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonche' sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonche' alla autorizzazione alla vendita; g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive; h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed alla attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale; i) alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post-universitaria; l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonche' sugli alimenti di origine animale. Sono inoltre compresi nelle materie suddette: a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di ((quelli relativi)) a funzioni riservate allo Stato; b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attivita' sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI; c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla ((...)) legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attivita' sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale; d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente. Sono altresi' comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonche' le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 28

Istituti a carattere scientifico

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura e' effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attivita' di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico e' esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 29

Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri

Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalita' dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla e' innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

Art. 30

Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti; b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; c) la produzione, con le connesse attivita' di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicita' e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialita' medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medicochirurgici e di prodotti assimilati; d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, la importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) la determinazione di standard di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari; h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose; i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519; p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicita' dei prodotti clinici; q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicita' di prodotti chimici; r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; s) la determinazione dei livelli minimi di scolarita' necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonche' dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi; t) gli ordini e i collegi professionali; u) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

Art. 31

Funzioni delegate

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche gia' di competenza degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonche' le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potra' prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine; b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; c) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale; d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il Ministero della sanita' puo' provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

Art. 32

Attribuzioni dei comuni

Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province. Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalita' delle prestazioni. Le leggi regionali disciplinano altresi' l'attribuzione in proprieta' o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonche' l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo. Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

Art. 33

Attribuzioni della provincia

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

Art. 34

Attribuzioni aggiuntive

Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle gia' esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Capo V ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)).

Art. 36

Specificazione

Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attivita' relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attivita' di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 37

Istituti di istruzione professionale

Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

Art. 38

Collaborazione tra regione, enti locali e Stato

Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 39

Consorzi per l'istruzione tecnica

I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)).

Art. 41

Formazione professionale

Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' inerenti all'attivita' di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione. Gli enti pubblici, per svolgere attivita' volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere lo assenso della regione competente, salvo che si tratti di attivita' di perfezionamento del proprio personale.

Capo VI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 42

Assistenza scolastica

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, lo assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 43

Competenze dello Stato

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art. 44

Opere universitarie

Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Il trasferimento e' disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

Art. 45

Attribuzioni ai comuni

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalita' e i criteri per il passaggio dei beni e del personale. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

Art. 46

Istituzione delle scuole statali

L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

Capo VII BENI CULTURALI

Art. 47

Musei e biblioteche di enti locali

Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attivita' riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonche' il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonche' i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalita' previste dalla legge regionale.

Art. 48

Beni culturali

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

Art. 49

Attivita' di promozione educativa e culturale

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attivita' di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita' regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, societa' regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonche' contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attivita' di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunita' regionale. L'individuazione specifica di tali istituzioni e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.

TITOLO IV SVILUPPO ECONOMICO Capo I OGGETTO

Art. 50

Materie di trasferimento

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "fiere e mercati", "turismo ed industria alberghiera", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "artigianato", "agricoltura e foreste", come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

Capo II FIERE E MERCATI

Art. 51

Fiere e mercati

Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

Art. 52

Attivita' commerciali

Ferme restando le funzioni gia' di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati; c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979. Le regioni possono altresi' svolgere in sede locale attivita' integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonche' assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

Art. 53

Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti fiera Internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni gia' riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere e' dichiarata con provvedimento dello Stato; 2) le esposizioni universali; 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.

Art. 54

Attribuzioni ai comuni

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo; b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto; c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione; d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonche' degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti auto-stradali, ed alle relative sanzioni amministrative; e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attivita' all'ingrosso fuori dei mercati; f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade; g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.

Art. 55

Disposizioni in materia di mercati

Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei comuni in merito: a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima; b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio; c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

Capo III TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 56

Turismo ed industria alberghiera

Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attivita' pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonche' gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attivita' turistica; b) la promozione di attivita' sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attivita' e gli impianti di interesse dei giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attivita' agonistiche ad ogni livello e le relative attivita' promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI; c) la vigilanza sulle attivita' svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attivita' turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali. L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e' cosi' modificato: "Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalita' turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato".

Art. 57

Ente nazionale italiano per il turismo

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attivita' turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)).

Art. 58

Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione delle localita' di interesse turistico; 2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

Art. 59

Demanio marittimo, lacuale e fluviale

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette puo' essere modificato.

Art. 60

Attribuzioni ai comuni

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attivita' ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

Capo IV ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 61

Acque minerali e termali

Le funzioni amministrative relative alla materia "acque minerali e termali" concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.

Capo V CAVE E TORBIERE

Art. 62

Cave e torbiere

Le funzioni amministrative relative alla materia "cave e torbiere" concernono tutte le attivita' attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono: a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attivita' di escavazione; b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale; c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ne' dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle gia' devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

Capo VI ARTIGIANATO

Art. 63

Artigianato

Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato" concernono le attivita' attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonche' le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato. Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonche': a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato; b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.; c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finche' le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia. Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione: a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale. Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 64

Camere di commercio

Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finche' le leggi regionali non disciplineranno la materia. La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuera' quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali. I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio e' nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.

Capo VII CONSORZI INDUSTRIALI

Art. 65

Consorzi industriali

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine allo assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Capo VIII AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 66

Agricoltura e foreste

Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attivita' zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attivita' di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprieta' agraria singola e associata; le attivita' di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attivita' di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni gia' trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide. Le funzioni predette comprendono anche: a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale; b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli; d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale; e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi. Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate. Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuita', alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresi' trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonche' le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di piu' regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate.

Art. 67

Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli

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