DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 618

Type DPR
Publication 1977-07-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta:

Art. 1

Istituzione dei ruoli unici

Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto dal 1 gennaio 1978, i ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai dello Stato.

Art. 2

Ripartizione dei ruoli unici

I ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono distinti in ruoli del personale amministrativo e ruoli del personale tecnico. Il ruolo unico degli operai e' distinto nelle categorie di comune, qualificato, specializzato e capo operaio. Ciascun ruolo puo' essere ripartito per specializzazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, ferma restando la relativa dotazione organica complessiva e per qualifiche, quale determinata ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3

Dotazioni organiche dei ruoli unici

La consistenza numerica, complessiva e per qualifiche, dei ruoli unici e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, utilizzando le vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali dei ruoli centrali e periferici degli impiegati e nelle categorie degli operai delle amministrazioni statali, ad eccezione di quelle per le quali anteriormente alla data anzidetta era stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di ammissione. Non sono inoltre utilizzabili ai fini previsti dal presente articolo le vacanze esistenti nei ruoli dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia e delle finanze nonche' quelle dei ruoli delle amministrazioni ed aziende ad ordinamento autonomo. I posti trasferiti nei ruoli unici sono portati in diminuzione nei ruoli o categorie da cui sono stati enucleati. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede alla rideterminazione, con effetto dal 1 gennaio 1978, delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui sono stati detratti i posti dei ruoli unici, con la osservanza dei rapporti numerici tra le qualifiche stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ai fini dell'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore del personale dei ruoli anzidetti in servizio alla data del 1 gennaio 1978, i ruoli medesimi si considerano nella consistenza organica anteriore a tale data. Le promozioni cosi' effettuate, che risultino eccedenti rispetto ai nuovi organici, si considerano in soprannumero.

Art. 4

Inquadramento nei ruoli unici

Nei ruoli unici previsti dal presente decreto e' inquadrato il personale di cui all'art. 6, lettere c) e d), della legge 22 luglio 1975, n. 382. L'inquadramento e' disposto nelle corrispondenti qualifiche e categorie dei ruoli unici in ordine progressivo, in relazione all'anzianita' di servizio posseduta da ciascuna unita' di personale e, in caso di pari anzianita', all'eta'. Per il personale proveniente da enti pubblici la corrispondenza, ai fini dell'inquadramento, tra le qualifiche possedute nell'ente e quelle previste nei ruoli unici e' determinata, ove non risulti stabilita dai regolamenti organici degli enti medesimi, con il decreto di inquadramento di cui al successivo art. 5. Il personale non di ruolo proveniente da enti pubblici e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e sara' inquadrato nei ruoli unici previsti dal presente decreto al compimento dei periodi di lodevole ed ininterrotto servizio stabiliti dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutando, a tale fine, il servizio prestato presso l'ente di provenienza. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con la progressione economica o di carriera. Detto assegno e' pensionabile per la parte corrispondente alla differenza fra gli assegni pensionabili in godimento e quelli ugualmente pensionabili spettanti a seguito dell'inquadramento.

Art. 5

Procedimento per l'inquadramento nei ruoli unici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede all'inquadramento nei ruoli unici del personale di cui all'articolo precedente, con decorrenza da data non anteriore al 1 gennaio 1978. L'inquadramento e' disposto previo parere del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 6. Per le operazioni di inquadramento il consiglio si avvale del personale della propria segreteria. Le amministrazioni o enti sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la posizione giuridica ed economica del personale da inquadrare nei ruoli unici, allegando copia dello stato matricolare e dei relativi provvedimenti formali. Fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento, all'amministrazione del personale provvedono la amministrazione o l'ente di appartenenza, o, se questo sia stato soppresso, l'amministrazione che esercitava su di esso la vigilanza, che ne dispongono la temporanea utilizzazione secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6

Consiglio di amministrazione

Per l'amministrazione del personale dei ruoli unici e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto: dal ragioniere generale dello Stato o da un ispettore generale capo dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da lui delegato; da sette dirigenti generali delle amministrazioni statali di cui uno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio, da quattro rappresentanti del personale nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed eletti direttamente da tutto il personale dei ruoli unici secondo le vigenti disposizioni. Sino a quando non sara' intervenuta l'elezione dei rappresentanti del personale gli stessi sono nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione e' assistito da una segreteria alla quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il dirigente di cui al precedente comma esercita anche le funzioni di capo del personale. Alla segreteria e' applicato personale delle amministrazioni dello Stato nel limite di un contingente, distinto per carriere e qualifiche, che sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il Tesoro.

Art. 7

Assegnazione del personale dei ruoli unici

Il personale dei ruoli unici e' assegnato, per periodi determinati, alle singole amministrazioni in base a motivate richieste dei Ministeri interessati e alle esigenze di potenziamento dei servizi in relazione alle valutazioni programmatiche dell'azione governativa. Tenuti presenti i riferimenti di cui al precedente comma verra' predisposto dal consiglio di amministrazione previsto dall'art. 6 un quadro di ripartizione delle unita' inquadrate nei ruoli unici, articolato fra le amministrazioni considerate a livello centrale e periferico, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Le assegnazioni del personale sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche oltre il limite degli organici delle amministrazioni interessate, ferma restando l'appartenenza ai ruoli unici secondo criteri che saranno adottati dal consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 6 tenendo conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, della residenza del dipendente, della sua preparazione professionale e delle esperienze acquisite nonche' delle condizioni familiari. Con l'osservanza degli stessi criteri e' disposto il reimpiego del suddetto personale. L'impiegato assegnato temporaneamente ad una amministrazione e che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine prefissogli, decade dall'impiego.

Art. 8

Commissione di disciplina

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri apposita commissione di disciplina composta da un dirigente generale, che la presiede e da due dirigenti superiori in servizio presso la Presidenza medesima. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9

Amministrazione del personale

Per l'amministrazione del personale dei ruoli unici la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che del personale della segreteria di cui al precedente art. 6 puo' avvalersi anche degli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 10

Disposizioni finali

Il personale inquadrato nei ruoli unici di cui al presente decreto, proveniente dagli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, dei quali e' stata riconosciuta la sopravvivenza come enti morali con personalita' giuridica di diritto privato, puo', col suo consenso, essere destinato a prestare servizio temporaneamente presso gli enti di provenienza che ne facciano richiesta e si assumano integralmente l'onere del relativo trattamento economico. Il personale inquadrato nei ruoli unici puo', inoltre, col suo consenso, essere destinato a prestare servizio temporaneamente presso gli enti locali territoriali per l'espletamento delle funzioni attribuite a questi ultimi dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi sono a carico dell'ente locale che utilizza il personale. Il servizio prestato presso gli enti ai sensi del presente articolo e' considerato ad ogni effetto come servizio statale.

Art. 11

Rinvio

Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni concernenti lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico dei dipendenti civili ed operai delle amministrazioni statali, nonche' quelle relative all'aggiornamento professionale.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - MALFATTI - GULLOTTI - MARCORA - RUFFINI - DONAT-CATTIN - ANSELMI - OSSOLA - BISAGLIA - DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1977

Registro n. 14, foglio n. 15

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