LEGGE 9 maggio 1977, n. 619

Type Legge
Publication 1977-05-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione in cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 della convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COSSIGA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE La Repubblica italiana e la Repubblica Araba d'Egitto: - a testimonianza del sentimento di costante e profonda amicizia che unisce i due Paesi, e al fine di improntare tale legame secondo criteri democratici di legalita'; - allo scopo di incrementare e rafforzare i legami esistenti tra i Governi dei due Paesi sulla base dell'amichevole e fruttuosa collaborazione gia' in atto tra i due Stati in molteplici campi, e nell'intento di promuoverla nel settore giudiziario; - riconoscendo la funzione determinante esercitata dalla legge per la protezione della societa' e l'alto livello raggiunto dalla legge nella Repubblica italiana e nella Repubblica Araba d'Egitto hanno deciso di stipulare un accordo sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone. A tale scopo hanno designato quali loro plenipotenziari: per il Presidente della Repubblica italiana, il Signor Mario ZAGARI - Ministro della Giustizia per il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, il Signor Fakhri M. ABDEL NABI - Ministro della Giustizia i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Libero accesso ai tribunali 1. I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono, sul territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento dei cittadini di quest'ultima per quanto riguarda la tutela giudiziaria dei loro diritti personali e patrimoniali. A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali competenti in materia civile, commerciale e di stato delle persone e possono agire in giudizio alle stesse condizioni e forme dei cittadini dello Stato in cui viene esercitata l'azione. 2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima, sempre che i loro scopi o le loro attivita' non siano in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato dove l'azione viene introdotta.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Cautio judicatum solvi 1. Per agire in giudizio, non puo' essere imposta ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti ne' cauzione, ne' deposito, ne' versamento di somme comunque denominato, a motivo della loro condizione di stranieri, o della mancanza di domicilio o di residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Il paragrafo precedente si applica anche alle persone giuridiche che hanno la sede sul territorio dell'altra Parte Contraente e sono costituite in base alle leggi di quest'ultima.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 I cittadini di ciascuna Parte Contraente godono sul territorio dell'altra dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 1. I certificati comprovanti l'insufficienza di risorse economiche, necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita, menzionata all'articolo 3, sono rilasciati dalla autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'interessato ha il domicilio o la residenza. 2. Qualora l'interessato non abbia il domicilio o la residenza nel territorio di una delle Parti Contraenti, il certificato di cui al paragrafo precedente e' rilasciato dall'autorita' diplomatica o consolare del suo Stato presso il Paese ove e' residente. 3. L'autorita' competente a decidere sulla domanda di assistenza giudiziaria gratuita puo' assumere, ove necessario, informazioni supplementari presso l'autorita' dell'altra Parte Contraente.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 La domanda di assistenza giudiziaria gratuita puo' essere presentata alla commissione competente per il gratuito patrocinio della Parte Contraente di cui l'interessato e' cittadino. Tale commissione trasmette la predetta domanda, unitamente al certificato previsto all'articolo 4, alla commissione competente dell'altra Parte Contraente in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 L'assistenza giudiziaria gratuita concessa dall'autorita' competente di una Parte Contraente in. un giudizio determinato si estende a tutti gli atti procedurali da compiersi, davanti al tribunale dell'altra Parte Contraente, per lo stesso giudizio.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Dell'assistenza giudiziaria 1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone alle condizioni della presente Convenzione. 2. Ai sensi della presente Convenzione, per "tribunale" si intende ogni autorita' giurisdizionale competente in materia civile, commerciale e di stato delle persone secondo la legislazione in vigore nello Stato cui detta autorita' appartiene.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Oggetto dell'assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e di stato delle persone comprende la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e l'esecuzione di atti processuali relativi alla escussione di testimoni, all'interrogatorio delle parti, alla nomina dei periti, ai sopralluoghi ed a qualsiasi altro atto di procedura.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Modalita' di trasmissione degli atti e dei documenti 1. Nel prestarsi reciproca assistenza giudiziaria i tribunali delle due Parti Contraenti comunicano per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, a meno che la presente Convenzione non disponga diversamente. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilita' per le Parti Contraenti di trasmettere gli atti per via diplomatica.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Traduzione degli atti Gli atti ed i documenti devono essere redatti nella lingua della Parte Contraente richiesta o essere corredati da una traduzione in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo la legge della Parte richiedente.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Notifica di atti e documenti 1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia. 2. Tuttavia le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Gli atti ed i documenti giudiziari ed extragiudiziari devono essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi: - l'autorita' da cui emana l'atto; - la natura dell'atto da consegnare; - il nome e la qualita' delle parti; - il nome e l'indirizzo del destinatario; - l'oggetto dell'atto. La nota di trasmissione deve essere accompagnata dalla traduzione di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Se l'indirizzo o le generalita' della persona destinataria dell'atto da notificare sono indicati in modo insufficiente o inesatto, la Parte richiesta disporra' le opportune indagini al fine di accertare l'indirizzo o le generalita' esatti.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 1. Per la notifica dei documenti e degli atti giudiziari ed extragiudiziari il tribunale richiesto applica le leggi del proprio Stato. 2. Peraltro il tribunale richiesto puo', su domanda del tribunale richiedente, effettuare la notifica secondo una forma speciale sempre che cio' non sia contrario alle leggi del proprio Stato.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Lo Stato richiesto si limita ad assicurare la notifica dell'atto al suo destinatario; detta notifica e comprovata da una relazione debitamente datata e firmata dal destinatario o da un processo verbale di notifica redatto dall'autorita' competente dello Stato richiesto che deve contenere la indicazione del fatto, della data e del modo della notifica. La relazione o il processo verbale sono trasmessi all'autorita' richiedente. Qualora la notifica non sia stata effettuata lo Stato richiesto restituisce, senza indugio, l'atto allo Stato richiedente indicando i motivi della mancata notifica.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Ciascuna Parte Contraente assume a proprio carico le spese derivanti dalle notifiche effettuate sul proprio territorio.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Trasmissioni delle commissioni rogatorie 1. Le commissioni rogatorie in materia civile, commerciale e di stato delle persone sono trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia ed eseguite nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti dall'autorita' giudiziaria competente. 2. Se l'autorita' richiesta e' incompetente, essa trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorita' competente e ne informa immediatamente l'autorita' richiedente. 3. Le disposizioni del presente articolo non escludono per le Parti Contraenti la facolta' di far eseguire direttamente, tramite i Rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'escussione dei propri cittadini. 4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, la nazionalita' delle persone di cui si chiede l'escussione e' determinata dalla legge dello Stato nel cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita. 5. Per la trasmissione delle commissioni rogatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Esecuzione delle commissioni rogatorie 1. L'autorita' giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applica le proprie leggi per quanto concerne la forma da osservare. 2. Tuttavia, su espressa domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta deve: a) assicurare l'esecuzione della commissione rogatoria secondo una forma speciale, sempre che tale procedura non sia incompatibile con la legislazione del proprio Stato; b) informare in tempo utile l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sara' eseguita affinche' le parti interessate possano assistervi nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle leggi in vigore nello Stato in cui l'esecuzione deve avere luogo.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Rifiuto di eseguire una commissione rogatoria 1. L'autorita' giudiziaria richiesta puo' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora tale esecuzione sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientri nelle competenze dell'autorita' giudiziaria. 2. Nel caso in cui la commissione rogatoria non venga eseguita, l'autorita' richiesta informera' immediatamente l'autorita' richiedente, indicando i motivi della mancata esecuzione.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Spese L'esecuzione delle commissioni rogatorie non da' luogo al rimborso di alcuna spesa o al pagamento di alcuna tassa.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Immunita' di testimoni e periti 1. Un testimone o un perito di qualsiasi nazionalita', che debba comparire in base ad una citazione notificatagli dall'autorita' giudiziaria della Parte Contraente richiesta, avanti gli organi della Parte Contraente richiedente in materia civile, commerciale e di stato delle persone, non puo' essere perseguito penalmente o arrestato a motivo di un atto passibile di pena commesso ancor prima dell'attraversamento del confine della Parte richiedente; neppure puo' essere eseguita, nei suoi confronti, una sentenza di condanna pronunciata in precedenza. Non si possono iniziare procedimenti contro tale persona per altre violazioni di legge commesse prima dell'attraversamento del confine dello Stato, ne' si puo' prendere qualsiasi altro provvedimento conseguente a tale violazione. 2. Un teste o un perito perde la protezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo se non ha lasciato il territorio della Parte Contraente richiedente entro quindici giorni da quello in cui gli e' stato comunicato che la sua presenza non e' piu' richiesta. Tale limite non include il periodo durante il quale il teste o il perito non ha avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte Contraente per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. 3. Qualora una persona che si trovi detenuta nel territorio della Parte Contraente richiesta, venga convenuta in giudizio dall'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte Contraente quale teste o perito e debba essere trasferita temporaneamente a tale scopo, ha diritto alla protezione che le viene assicurata dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Scambio di notizie tratte da registri di stato civile 1. Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente estratti dei registri di stato civile riguardanti le date di nascita, matrimonio e morte dei cittadini dell'altra Parte Contraente. 2. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviati senza spese, ogni sei mesi, all'autorita' diplomatica o consolare dell'altra Parte Contraente. 3. Inoltre su richiesta di una delle Parti Contraenti sono inviate all'altra, senza spese, sia informazioni sia copie di atti tratti dai registri di stato civile. 4. L'invio delle richieste e la trasmissione delle informazioni e degli atti di cui al paragrafo 3 del presente articolo vengono effettuati dalle Parti Contraenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Collaborazione giudiziaria In armonia coi principi di collaborazione richiamati nel preambolo della presente Convenzione, le due Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare e a sviluppare la collaborazione nella materia giudiziaria e degli studi giuridici per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia con i seguenti mezzi: 1. Scambio di informazioni, ricerche ed esperienze nella materia giudiziaria e degli studi giuridici. 2. Scambio delle opere della dottrina giuridica, delle raccolte delle leggi fondamentali e delle decisioni giurisdizionali che disciplinano la magistratura. 3. Concessione di borse di studio ai magistrati dei rispettivi paesi e agevolazioni in ordine allo studio, alla ricerca e all'addestramento presso le relative istituzioni dell'altra Parte. 4. Intensificazione di scambi di visite tra i magistrati dei due rispettivi Paesi e agevolazioni per l'accesso allo studio dei sistemi giudiziari e della cultura giuridica dell'altra Parte Contraente.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sara' regolata per via diplomatica.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 1. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati al Cairo al piu' presto possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Roma il 2 aprile 1974 in duplice esemplare nelle lingue italiana e araba, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Araba d'Egitto MARIO ZAGARI FAKHRI M. ABDEL NABI Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

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