LEGGE 9 maggio 1977, n. 626
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea firmato a Roma il 28 maggio 1976.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI LIBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Libia, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, Hanno convenuto quanto segue: ART. 1. (Definizioni) Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: 1. - L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale autorizzata di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto. 2. - L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da un'impresa italiana o libica, tra ed al di fuori dei territori dei rispettivi Paesi, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica araba di Libia. 3. - L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Libia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 4. - L'espressione "imprese libiche" designa le imprese di Stato libiche, gli enti pubblici libici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Libia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi libiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio libico.
Accordo - art. 2
ART. 2. (Oggetto) 1. - Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese libiche esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. - Il Governo della Repubblica araba di Libia si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Libia. 3. - L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica a favore delle imprese italiane e delle imprese libiche di navigazione aerea che partecipano a servizi in pool e ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito di dette imprese.
Accordo - art. 3
ART. 3. (Data di entrata in vigore) Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1 gennaio del 1966.
Accordo - art. 4
ART. 4. (Durata) Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. In fede di che, il presente Accordo e' stato sottoscritto dall'Ambasciatore Mario Mondello, Direttore Generale degli Affari economici al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e dal dr. Kadri M. Al Atrash, Ambasciatore della Repubblica araba di Libia in Italia. Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 maggio 1976 corrispondente al 30 Jumada Alula 1397, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti testi facenti egualmente fede e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica Araba di Libia Mario MONDELLO Kadri M. AL ATRASH Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE LIBYAN ARAB REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INCOME ARISING FROM THE EXERCISE OF AIR NAVIGATION Parte di provvedimento in formato grafico
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