LEGGE 9 giugno 1977, n. 627

Type Legge
Publication 1977-06-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE E SOCIALISTE SOVIETICHE E PER EVITARE LA DOPPIA DISPOSIZIONE FISCALE NEL SETTEMBRE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, tenendo conto del desiderio reciproco di sviluppare la navigazione marittima tra i loro rispettivi Paesi secondo lo spirito del Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Mosca il 26 ottobre 1972, hanno deciso di concludere il presente Accordo: Articolo 1. Ai fini del presente Accordo 1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima" designa l'attivita' professionale di trasporto per via marittima di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e esercenti di navi, comprese la vendita di documenti di trasporto e la prestazione dei servizi connessi a tale trasporto. 2. L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in URSS, nonche' le societa' costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 3. L'espressione "imprese sovietiche" designa le imprese di Stato sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in URSS e non residenti in Italia, nonche' le societa' costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia: a) dalle imposte su redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'Italia, l'URSS e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili in Italia; b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'. 2. Il Governo dell'URSS si obbliga ad esentare le imprese italiano nell'URSS: a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'URSS, l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili nell'URSS; b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'.

Accordo - art. 3

Articolo 3. L'esenzione fiscale stabilita nel precedente articolo 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione marittima che partecipano a servizi in pool, ad esercizio in comune di trasporto marittimo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Accordo - art. 4

Articolo 4. 1. I cittadini italiani, che si trovano in URSS per esercitarvi un'attivita' per conto delle imprese italiane menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in Italia, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attivita'. 2. I cittadini sovietici, che si trovano in Italia per esercitarvi un'attivita' per conto delle imprese sovietiche menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in URSS, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attivita'.

Accordo - art. 5

Articolo 5. Le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi si presteranno, nei casi ritenuti necessari, reciproca assistenza per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Accordo - art. 6

Articolo 6. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica, entrera' in vigore il giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica ed avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile del 26 ottobre 1972. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a che una delle Parti contraenti non ne avra' notificata la denuncia per iscritto all'altra Parte contraente con un preavviso di 12 mesi. In tale caso esso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso. Fatto in duplice esemplare a Mosca il 20 novembre del 1975, nelle lingue italiana e russa entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana M. RUMOR Per il Governo della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche M. GROMYKO Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

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