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LEGGE 9 giugno 1977, n. 628

Current text a fecha 1977-08-30

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973: a) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957; b) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente agli articoli XV e XVI degli accordi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo - art. I

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE Il Presidente della Repubblica italiana e Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 - in prosieguo chiamata Convenzione - nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: il Senatore Giuseppe MEDICI, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: il Dott. Rudolf KIRCHSCHLAGER, Ministro Federale degli Affari Esteri. I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I (aggiuntivo all'articolo 2 della Convenzione) 1. L'estradizione sara' concessa anche nel caso che ricorrano piu' pene ancora da eseguirsi, ciascuna inferiore a mesi quattro, purche' il loro ammontare complessivo sia almeno di quattro mesi. Tale disposizione si applica anche per le misure di sicurezza detentiva. 2. Ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta irrevocabilmente in base ad un procedimento in contumacia, l'estradizione viene concessa soltanto se l'imputato e' stato rappresentato nel dibattimento da un difensore che abbia tutelato i diritti dell'imputato contumace. 3. Nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, l'estradizione deve essere concessa quando si tratta di fatti per i quali e' comminata una sanzione penale in entrambi gli Stati contraenti. 4. Quando si tratti di minorenni che, all'epoca del fatto, non abbiano compiuto i 18 anni ed abbiano la loro dimora abituale nel territorio dello Stato richiesto, le Autorita' giudiziarie dello Stato richiedente esamineranno se l'estradizione potrebbe recar danno allo sviluppo ed al riadattamento del minorenne e si debba pertanto desisterne. Eventualmente le Autorita' giudiziarie dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo sui provvedimenti da adottare. In mancanza di accordo lo Stato richiesto non potra' rifiutare l'estradizione per tale motivo.

Accordo - art. II

Articolo II (aggiuntivo all'art. 9 della Convenzione) Lo Stato richiesto non neghera' l'estradizione di una persona dichiarata dalle proprie Autorita' giudiziarie non punibile solo per difetto di giurisdizione, oppure se le Autorita' stesse, soltanto per questa ragione, non hanno promosso un procedimento nei suoi confronti o hanno sospeso un procedimento penale gia' promosso.

Accordo - art. III

Articolo III (aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione) 1. Un atto giudiziario che interrompe la prescrizione nello Stato richiedente, e' riconosciuto atto ad interrompere la prescrizione nello Stato richiesto, allorquando esso sia contemplato anche nell'ordinamento di quest'ultimo Stato come fatto idoneo ad interrompere la prescrizione. 2. Nel caso di una amnistia concessa nello Stato richiesto l'estradizione avra' egualmente luogo, salvo che il reato sia soggetto alla giurisdizione di tale Stato. 3. La mancanza di una querela o di una autorizzazione, qualora esse siano previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, non fa venir meno l'obbligo di concedere l'estradizione.

Accordo - art. IV

Articolo IV (aggiuntivo all'art. 12, paragrafo 1, della Convenzione) 1. La richiesta di estradizione e di estradizione in transito viene presentata, salvo il ricorso alla via diplomatica, per la Repubblica italiana dal Ministro di Grazia e Giustizia e per la Repubblica d'Austria dal Ministro Federale della Giustizia. Anche lo scambio di corrispondenza in genere tra gli Stati contraenti si svolge per questa via, a meno che la Convenzione od il presente Accordo dispongano diversamente. 2. Alla richiesta di estradizione o di estradizione in transito ai fini esecutivi sara' allegata la documentazione dalla quale risulta l'esecutorieta' della sentenza.

Accordo - art. V

Articolo V (aggiuntivo all'art. 14 della Convenzione) 1. La liberazione condizionale dell'estradato, non accompagnata da un provvedimento restrittivo della sua liberta', equivale alla sua liberazione definitiva. 2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione, allo scopo di formulare una domanda per ottenere il consenso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione, sono ammessi l'interrogatorio della persona estradata ed il suo accompagnamento ai fini dell'interrogatorio stesso. L'interrogatorio deve essere reso, in tal caso, nel rispetto delle norme di legge e davanti all'autorita' giudiziaria. La persona estradata deve essere edotta sullo scopo e sul significato dell'interrogatorio. 3. L'esecuzione di misure di sicurezza detentive, ordinate anche in seguito a reati per i quali l'estradizione non puo' essere concessa, non e' soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se tali misure siano state gia' ordinate per i reati per cui l'estradizione e' ammissibile. 4. I paragrafi dall'1 al 3 del presente articolo e l'articolo 14 della Convenzione si applicano anche alle persone che, su richiesta di uno dei due Stati contraenti, sono state estradate da un terzo Stato in transito attraverso il territorio dell'altro Stato contraente.

Accordo - art. VI

Articolo VI (aggiuntivo all'art. 15 della Convenzione) 1. Alla richiesta di consenso per la riestradizione ad un terzo Stato, devono essere allegati sia il processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato, sia i documenti indicati all'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, pervenuti allo Stato contraente che chiede il consenso. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 15 della Convenzione si applicano anche alle persone che, su richiesta di uno dei due Stati contraenti, sono state estradate da un terzo Stato in transito attraverso il territorio dell'altro Stato contraente.

Accordo - art. VII

Articolo VII (aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione) 1. Le richieste di arresto provvisorio possono essere rivolte: - da parte austriaca, dai tribunali, dalle Procure dello Stato nonche' dal Ministro Federale della Giustizia e dal Ministro Federale dell'Interno, - da parte italiana, dal Ministro di Grazia e Giustizia, o, su sua autorizzazione, dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello. 2. L'indicazione del reato, per il quale l'estradizione verra' chiesta, deve comprendere una breve esposizione dei fatti.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII (aggiuntivo all'art. 17 della Convenzione) Se l'estradizione e' richiesta, allo stesso tempo, da uno dei due Stati contraenti e da un terzo Stato, e la preferenza e' data alla richiesta di detto Stato, lo Stato richiesto informera' l'altro Stato contraente, nel comunicargli la decisione presa sulla domanda di estradizione, in quale misura consente ad una eventuale riestradizione dell'estradando dal terzo Stato all'altro Stato contraente.

Accordo - art. IX

Articolo IX (aggiuntivo agli artt. 18, 21 e 24 della Convenzione) 1. La consegna di persone tra i due Stati contraenti, ai fini dell'estradizione o dell'estradizione in transito delle medesime, potra' essere effettuata: - per via ferroviaria, a) dalle autorita' austriache alle autorita' italiane nelle stazioni del Brennero-Brenner e di Tarvisio; b) dalle autorita' italiane alle autorita' austriache nelle stazioni del Brennero-Brenner e di Villach; - per via stradale o autostradale, dalle autorita' dello Stato richiesto al posto di confine dei valichi stradali del Brennero-Brenner e di Coccau-Thörl-Maglern. - per via aerea, all'aeroporto che sara' scelto dallo Stato richiesto. 2. Nei casi di consegna per via ferroviaria o per via stradale, la comunicazione del luogo, della data e dell'ora della consegna stessa dovra' essere effettuata con un anticipo di almeno 24 ore, attraverso i competenti uffici di frontiera dei due Stati contraenti. 3. Dai documenti di accompagnamento devono risultare il fine della consegna e l'indicazione dell'autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente. 4. La persona da consegnare viene accompagnata al luogo di consegna da agenti dello Stato richiesto. 5. A tal fine gli agenti possono indossare la propria uniforme, e, se del caso, portare le armi regolamentari anche nel territorio dell'altro Stato. Nel caso che indossino abiti civili dovranno portare un segno distintivo visibile. L'uso delle armi e' limitato al caso di legittima difesa. 6. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente si applicano altresi' nei confronti degli agenti dello Stato richiedente che si rechino al luogo di consegna nello Stato richiesto per prendere in consegna la persona. 7. Nel caso di trasferimento per via aerea gli agenti, per quanto riguarda il porto delle armi a bordo degli aerei si conformeranno altresi' alle norme che regolano tale materia. Per quanto riguarda la loro identificazione porteranno un documento di identita' di servizio ed, eventualmente, un segno distintivo. Le spese di trasporto sono a carico dello Stato richiedente.

Accordo - art. X

Articolo X (aggiuntivo all'art. 19 della Convenzione) 1. L'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione, si applica anche per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. 2. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione una persona viene consegnata allo Stato richiedente sempre che la sua presenza nello Stato richiesto non sia necessaria per il compimento di determinati atti processuali in un procedimento penale ivi pendente. Dopo il compimento degli atti processuali nello Stato richiedente, oppure su domanda dello Stato richiesto, la persona viene riconsegnata. 3. Durante la sua permanenza nello Stato richiedente, la persona consegnata e' tenuta in stato di arresto. Il periodo di arresto sofferto nello Stato richiedente viene detratto dalla pena da eseguirsi nello Stato richiesto. 4. Nella richiesta sara' indicata la natura degli atti processuali per il compimento dei quali la persona deve essere consegnata. 5. Ogni Stato assumera' le spese derivanti nel suo territorio dall'applicazione del presente articolo.

Accordo - art. XI

Articolo XI (aggiuntivo all'art. 20 della Convenzione) 1. Se l'estradizione viene concessa, gli oggetti indicati nell'articolo 20 della Convenzione o ottenuti quale compenso per tali oggetti, saranno consegnati, anche senza speciale domanda e, per quanto possibile, insieme con la persona da estradare. 2. Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente quali degli oggetti indicati all'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione sono stati sequestrati e se l'estradando consente alla loro restituzione diretta alla persona offesa. Lo Stato richiedente informera' lo Stato richiesto al piu' presto possibile se rinuncia alla consegna degli oggetti alla condizione che saranno consegnati dietro esibizione di un certificato rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, alla persona in esso indicata come persona offesa, oppure ad una persona da questa autorizzata. 3. Lo Stato richiedente puo' omettere la riconsegna, prevista dall'articolo 20, paragrafo 4, della Convenzione, allo Stato richiesto se gli oggetti consegnati provengono da un reato commesso nel territorio di quest'ultimo Stato e se nessun diritto su tali oggetti viene fatto valere nello Stato richiesto. 4. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'autorita' giudiziaria e di cui rinuncia alla restituzione, non fara' valere ne' pegno doganale ne' altra garanzia reale prevista dalle leggi doganali o tributarie, a meno che il proprietario degli oggetti danneggiato dal reato sia debitore personale del tributo.

Accordo - art. XII

Articolo XII (aggiuntivo all'art. 21 della Convenzione) 1. Se una persona che viene estradata da un terzo Stato ad uno dei due Stati contraenti deve essere trasportata per via aerea sopra il territorio dell'altro Stato senza fare scalo in questo Stato, lo Stato richiedente comunica altresi': a) che per quanto risulta dai fatti ad esso noti e dalla documentazione esistente, la persona non possiede la cittadinanza dello Stato contraente il cui territorio verra' sorvolato, ne' la invoca, e, b) che il reato, per il quale l'estradizione viene effettuata, non e' ne' un reato politico, o un reato meramente militare o fiscale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione, ne' un reato consistente esclusivamente in una infrazione a disposizioni sui monopoli, l'esportazione, l'importazione ed il transito nonche' a disposizioni concernenti beni soggetti a razionamento. 2. Durante l'estradizione in transito lo Stato richiesto terra' l'estradando in stato d'arresto. 3. Durante l'estradizione in transito, la persona da estradare da un terzo Stato ad uno dei due Stati contraenti non potra' essere sottoposta nello Stato di transito a procedimento penale o ad esecuzione di sentenze per fatti commessi prima dell'estradizione in transito, senza il consenso dell'altro Stato contraente. 4. Durante l'estradizione in transito per via aerea l'estradando potra' essere accompagnato da agenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. In caso di scalo nel territorio dello Stato richiesto, spetta esclusivamente alle Autorita' di quest'ultimo di prendere le misure necessarie. 5. Le comunicazioni menzionate all'articolo 21, paragrafo 4 della Convenzione e nel paragrafo 1 del presente articolo dovranno, per quanto possibile, essere fatte pervenire allo Stato richiesto non piu' tardi di cinque giorni prima della prevista estradizione in transito.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII (aggiuntivo all'art. 23 della Convenzione) Le domande di estradizione e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente e di essi non si richiede traduzione.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV (aggiuntivo all'art. 31 della Convenzione) Se uno dei due Stati contraenti denuncia la Convenzione, quest'ultima rimarra' in vigore tra di essi per un termine ulteriore di due anni. Detto termine iniziera' a decorrere dalla fine del sesto mese successivo al deposito della notifica della denuncia presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Esso si intendera' tacitamente prorogato di anno in anno a meno che uno dei due Stati contraenti informi l'altro per iscritto in via diplomatica, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentira' ad una ulteriore proroga.

Accordo - art. XV

Articolo XV 1. Il presente Accordo sara' ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Roma. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto per via diplomatica in qualsiasi momento; esso cessera' di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cessera' di essere in vigore anche senza apposita denuncia alla data in cui la Convenzione Europea di Estradizione non avra' piu' effetto tra i due Stati contraenti del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli. FATTO a Vienna, il 20 febbraio 1973 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria GIUSEPPE MEDICI RUDOLF KIRCHSCHLAGER Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Accordo - art. I

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE Il Presidente della Repubblica italiana e Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 - in prosieguo chiamata Convenzione - nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari il Presidente della Repubblica italiana il Senatore Giuseppe MEDICI, Ministro degli Affari Esteri; il Presidente federale della Repubblica d'Austria il Dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Ministro Federale degli Affari esteri. I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I (aggiuntivo all'art. 1 della Convenzione) L'assistenza giudiziaria sara' prestata anche: a) in questioni attinenti alla sospensione della pena, alla interruzione della pena e alla sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza; b) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita, per altri provvedimenti penali ingiusti o per ingiusta condanna; c) in materia di grazia; d) mediante la notificazione di provvedimenti e mandati relativi all'esecuzione della pena nonche' delle decisioni relative a spese procedurali.

Accordo - art. II

Articolo II (aggiuntivo all'art. 2 della Convenzione) 1. L'assistenza giudiziaria sara' prestata, alle condizioni previste dalla Convenzione e dal presente Accordo, anche per i procedimenti relativi ad infrazioni in violazione di norme doganali, d'imposte di consumo e sui monopoli, considerati reati dallo Stato richiesto. 2. Le norme degli Stati contraenti che prevedano l'obbligo di segretezza in materia fiscale non ostano alla prestazione dell'assistenza giudiziaria sulla base delle disposizioni del presente articolo. Circostanze o fatti che vengano conosciuti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria devono essere considerati riservati ed utilizzati solo per gli scopi per cui e' stata richiesta l'assistenza giudiziaria.

Accordo - art. III

Articolo III (aggiuntivo all'art. 3 della Convenzione) 1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente, purche' dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro secondo l'ordinamento dello Stato richiedente. 2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo. 3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione, saranno consegnati anche gli oggetti frutto del reato nonche' del ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, sempre che non ricorra una delle seguenti ipotesi: a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento pendente presso una Autorita' giudiziaria o amministrativa; b) gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi. 4. Per la richiesta di cui al paragrafo 3 non e' necessaria una ordinanza di sequestro del giudice. 5. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'autorita' giudiziaria e di cui rinuncia alla restituzione, non fara' valere ne' pegno doganale ne' altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie e doganali, a meno che il proprietario degli oggetti danneggiato dal reato sia debitore personale del tributo.

Accordo - art. IV

Articolo IV (aggiuntivo all'art. 4 della Convenzione) 1. Ai rappresentanti delle competenti Autorita' giudiziarie, alle parti nel procedimento penale ed ai loro rappresentanti e difensori sara' consentito, su domanda, di assistere all'espletamento degli atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto. Le persone autorizzate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria possono proporre domande o misure supplettive attinenti agli atti stessi. 2. L'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 1 da parte di rappresentanti di autorita' italiane nella Repubblica d'Austria e' subordinato al consenso del Ministro Federale della Giustizia; analogamente l'espletamento delle funzioni stesse da parte di rappresentanti di autorita' austriache nella Repubblica italiana e' subordinato al consenso del Ministro di Grazia e Giustizia.

Accordo - art. V

Articolo V (aggiuntivo all'art. 6 della Convenzione) Non e' ammessa la rinuncia alla restituzione dei mezzi di prova e dei documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, qualora terzi, che vantino diritti sugli stessi, non vi acconsentano.

Accordo - art. VI

Articolo VI (aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione) I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.

Accordo - art. VII

Articolo VII (aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione) L'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione non ricorrono.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII (aggiuntivo agli artt. 11 e 12 della Convenzione) 1. Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata della sua permanenza nel proprio territorio e riconsegnarla senza indugio, non appena compiuto l'atto di assistenza giudiziaria, allo Stato richiedente, a meno che questo ne richieda la liberazione. 2. Lo Stato richiesto non puo' inoltre iniziare ne' proseguire contro tale persona alcun procedimento penale per fatti commessi prima della sua consegna, ivi compresi quelli per i quali si procede. 3. La disposizione di cui al paragrafo 2 si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Accordo - art. IX

Articolo IX (aggiuntivo all'art. 14 della Convenzione) 1. Le richieste di notificazione devono contenere, oltre l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare o la qualifica processuale del destinatario. 2. Alle domande di perquisizione e di sequestro di mezzi di prova e di documenti sara' allegato l'originale o la copia conforme dell'ordinanza giudiziaria. 3. Allorche', per ordine di un'autorita' giudiziaria, richieste di assistenza giudiziaria vengono trasmesse, nei casi di urgenza, dal Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria o dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana, dovranno essere indicati, oltre alle necessarie precisazioni, anche l'ordine emesso dall'autorita' giudiziaria ed il numero di riferimento.

Accordo - art. X

Art. X (aggiuntivo all'art. 15 della Convenzione) 1. Le autorita' giudiziarie dei due Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro, salvo che nei casi di consegna temporanea o di transito di detenuti, di perquisizione o di sequestro. 2. Negli affari penali di cui sono incaricate le autorita' di polizia di uno degli Stati contraenti, la corrispondenza tra le stesse autorita' puo' effettuarsi per il tramite del Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria e del Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana. 3. Le richieste aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate allo Strafregisteramt der Bundespolizeidirektion Wien, da un lato, e al Casellario giudiziale centrale del Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana dall'altro.

Accordo - art. XI

Articolo XI (aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione) Le richieste e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e di essi non si richiede traduzione.

Accordo - art. XII

Art. XII (aggiuntivo all'art. 21 della Convenzione) 1. In base ad una domanda trasmessa da uno dei due Stati contraenti ai termini dell'articolo 21 della Convenzione le autorita' competenti dell'altro Stato contraente esamineranno se una persona sia perseguibile penalmente a norma del proprio ordinamento. 2. Qualora, ai fini della valutazione dei fatti ai sensi del paragrafo 1, occorra tenere presenti le norme sulla circolazione stradale, si tiene conto di quelle di tali norme vigenti nel luogo in cui il fatto e' avvenuto. 3. La querela necessaria secondo l'ordinamento dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa dinanzi ad un'autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente, avra' effetto anche nell'altro Stato. Se la querela e' necessaria soltanto secondo l'ordinamento dello Stato richiesto, i termini per proporla, secondo la legge di questo ultimo, decorrono dalla data in cui la domanda, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e' pervenuta all'autorita' giudiziaria di detto Stato competente per il procedimento penale. La querela e' validamente presentata ad un'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente anche nel caso in cui, secondo l'ordinamento di quest'ultimo, essa non sia richiesta per dare luogo al procedimento penale. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche per quanto concerne l'eventuale autorizzazione a procedere della parte offesa. 4. La domanda deve essere accompagnata: a) dagli atti o dalla parte degli atti pertinente in originale o in copia conforme, nonche' da eventuali mezzi di prova; b) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto vigente nel luogo in cui il reato e' stato commesso. 5. Lo Stato richiesto informera' al piu' presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della richiesta e trasmettera' nel contempo l'originale o la copia conforme della decisione definitiva eventualmente emessa. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti senza indugio, salvo rinuncia. 6. Se nello Stato richiesto e' stato promosso un procedimento penale, le autorita' dello Stato richiedente si asterranno dal perseguire ulteriormente il colpevole o dal sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto: a) se l'imputato e' stato irrevocabilmente assolto per ragioni non procedurali; b) se la pena inflitta o la misura di sicurezza detentiva ordinata e' stata eseguita, condonata o prescritta; c) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva e' stata sospesa in tutto o in parte. 7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione e del presente articolo non saranno rimborsate.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII (aggiuntivo all'art. 22 della Convenzione) 1. Lo scambio delle comunicazioni relative alla sentenza di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana e il Ministro Federale dell'interno della Repubblica d'Austria almeno una volta ogni sei mesi. 2. Le copie di sentenza richieste in singoli casi da uno dei due Stati contraenti dovranno essere trasmesse all'altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se, in conseguenza delle sentenze richieste, debbono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana ed il Ministro Federale della Giustizia della Repubblica d'Austria.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV (aggiuntivo all'art. 29 della Convenzione) Se uno dei due Stati contraenti denuncia la Convenzione, quest'ultima rimarra' in vigore tra di essi per un termine ulteriore di due anni. Detto termine iniziera' a decorrere dalla fine del sesto mese successivo al deposito della notifica della denuncia presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Esso si intendera' tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che uno dei due Stati contraenti informi l'altro per iscritto in via diplomatica, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentira' ad una ulteriore proroga.

Accordo - art. XV

Art. XV Le disposizioni in materia penale della Convenzione di assistenza giudiziaria del 6 aprile 1922 tra l'Italia e l'Austria, rimaste in vigore, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo - art. XVI

Articolo XVI 1. Il presente Accordo sara' ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Roma. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto per via diplomatica in qualsiasi momento; esso cessera' di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cessera' di essere in vigore anche senza apposita denuncia alla data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avra' piu' effetto tra i due Stati contraenti del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli. FATTO a Vienna il 20 febbraio 1973 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria GIUSEPPE MEDICI RUDOLF KIRCHSCHLAGER Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI