LEGGE 8 agosto 1977, n. 632
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente: "L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".
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