DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 641
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, che ha approvato il regolamento di amministrazione per la guardia di finanza;
Visti il decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 748, che hanno apportato modifiche al suddetto regolamento di amministrazione;
Visto il secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, che ha elevato di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, emanate anteriormente al 10 giugno 1940;
Ritenuta la necessita' di emanare analoga disposizione per il regolamento di amministrazione per la guardia di finanza;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regolamento di amministrazione per la guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532 e successive modificazioni.
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 27
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