DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1977, n. 642
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 38, contenente norme relative alla spedizione in abbonamento postale di stampe periodiche a tariffa ridotta;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare la normativa contenuta nel predetto decreto n. 38;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le stampe periodiche, per essere ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale e delle telecomunicazioni, oltre agli altri requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento, devono rispondere alle condizioni e modalita' indicate nel presente decreto.
Art. 2
Le stampe, periodiche e non periodiche, che non superino il peso di 10 grammi devono essere incluse in buste aperte di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso indicate: formato minimo cm 9 X 14; formato massimo cm 12 X 23,5; formati consigliati cm 11,4 X 16,2 e cm 11x22.
Art. 3
Le stampe periodiche devono essere spedite di prima mano e presentate, nei modi e nei termini stabiliti dall'amministrazione, agli uffici postali di partenza indicati dall'amministrazione stessa in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare le operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la sede dei mittenti.
Art. 4
Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore a 10 grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite ai mittenti, salvo che i medesimi ne abbiano preventivamente richiesto la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa.
Art. 5
Per mantenere la tariffa assegnata in base alla periodicita' di pubblicazione, ciascun numero delle stampe periodiche non deve superare piu' di quindici volte il quantitativo delle copie del numero precedente gia' spedito; il quantitativo eccedente viene assoggettato alla tariffa delle stampe non periodiche.
Art. 6
Presso l'amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni e' istituita una commissione tecnica consultiva per la qualificazione delle stampe periodiche ai fini del trattamento tariffario. La commissione, da nominarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, dura in carica due anni. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni decide i ricorsi avverso i provvedimenti dei direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni in materia di trattamento tariffario delle stampe periodiche, sentita, ove lo ritenga opportuno o qualora sussistano fondati dubbi circa la qualificazione delle stampe, la commissione di cui al primo comma.
Art. 7
La commissione di cui al precedente articolo e' composta dal direttore centrale per i servizi postali, che la preside, da otto funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui tre appartenenti alla Direzione generale, tre alla direzione centrale per i servizi postali, due alla direzione centrale per l'ispezione amministrativa, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario designato dal Ministero del tesoro nonche' da un rappresentante dell'Associazione italiana editori, da un rappresentante dell'Associazione nazionale agenzie di stampa, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vendite per corrispondenza, da un rappresentante della Federazione italiana editori giornali, da un rappresentante della Federazione italiana settimanali cattolici, da un rappresentante della Federazione nazionale stampa italiana, da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e da un rappresentante della Unione stampa periodica italiana. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore a direttore di sezione.
Art. 8
Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 38.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 19
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