DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 665

Type DPR
Publication 1977-06-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della Labella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. La dizione "Automobile clubs d'Italia" (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata e' sostituita con quella di "Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali". Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 23

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