LEGGE 8 agosto 1977, n. 674
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 49 dell'accordo stesso.
Art. 3
La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge e' valutata in annue lire 19 milioni, a decorrere dal 1 luglio 1976. Al complessivo onere di L. 28.500.000, relativo al periodo 1 luglio 1976-31 dicembre 1977, si provvede: quanto a L. 14.500.000 con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976; quanto a L. 14.000.000 con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - DONAT-CATTIN - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Cinquieme Accord
CINQUIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN Parte di provvedimento in formato grafico
Quinto Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il lesto in lingua francese. QUINTO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO PREAMBOLO I paesi partecipanti consapevoli: a) del grande aiuto che gli accordi sui prodotti possono apportare allo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in via di sviluppo, contribuendo a garantire la stabilita' dei prezzi e a promuovere l'incremento regolare degli introiti di esportazione e l'espansione dei mercati delle materie prime; b) della Comunita' e dell'interdipendenza degli interessi dei paesi produttori e dei paesi consumatori e dell'importanza di una cooperazione continua tra di essi per conseguire gli obiettivi e i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo e per risolvere i problemi relativi allo stagno mediante un accordo internazionale su questo prodotto, vista la funzione che l'Accordo internazionale sullo stagno puo' svolgere nell'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale; c) dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende largamente dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno d) della necessita' di proteggere e di stimolare la prosperita' e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in via di sviluppo onde garantire approvvigionamenti di stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori; e) dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, di mantenere e di accrescere il loro potere di acquisto all'importazione e f) dell'interesse di rendere piu' razionale l'impiego dello stagno, tanto nei paesi in via di sviluppo che nei paesi industrializzati al fine di contribuire alla conservazione delle risorse mondiali di stagno. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Oggetto). Il presente Accordo ha per oggetto: a) di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiale di stagno e di attenuare le gravi difficolta' che un'eccedenza o una penuria di stagno anticipate o effettive potrebbero provocare; b) di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno; c) di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, particolarmente quelli in via di sviluppo ricavano dalle loro esportazioni di stagno, in modo da procurare a questi paesi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori; d) di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico e in aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remunerativi per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo; e) di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficolta' che uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno potrebbe provocare; f) di promuovere un impiego piu' diversificato dello stagno e il miglioramento del trattamento in loco, particolarmente nei paesi produttori in via di sviluppo; g) di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficolta' che i paesi consumatori potrebbero incontrare; h) di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficolta' che i paesi produttori potrebbero incontrare; i) di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficolta' che potrebbero manifestarsi; j) di prendere costantemente in considerazione la necessita' di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro, grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi piu' efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno; k) di promuovere l'espansione del mercato dello stagno nei paesi produttori in via di sviluppo in modo da permettere loro di svolgere una funzione piu' importante nella commercializzazione dello stagno; e l) di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno ai sensi del quarto Accordo internazionale sullo stagno (qui di seguito denominato quarto Accordo) e di quelli precedenti.
Quinto Accordo - art. 2
ARTICOLO 2. (Definizioni). Ai fini del presente Accordo bisogna intendere per STAGNO, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" e' reputato non contenere a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento e b) la materia che e' stata eliminata durante il trattamento; STAGNO-METALLO, lo stagno raffinato di buona qualita' di titolo uguale o superiore al 99,75%; SCORTA REGOLATRICE, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo X del presente Accordo; STAGNO-METALLO DETENUTO, gli averi in stagno-metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistano per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato; TONNELLATA, la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi; PERIODO DI CONTROLLO, un periodo che il Consiglio ha dichiarato tale e per il quale e' stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate; TRIMESTRE, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre; ESPORTAZIONI NETTE, la quantita' esportata alle condizioni enunciate nella parte I dell'allegato C del presente Accordo, meno la quantita' importata, determinata conformemente alla parte II del suddetto allegato; PAESE PARTECIPANTE, un paese il cui governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o vi ha aderito, o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o di aderirvi, o un territorio o piu' territori la cui partecipazione separata e' diventata effettiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 o, secondo il contesto, il governo di tale paese o di tale territorio o di detti territori o un'organizzazione di cui all'articolo 54; PAESE PRODUTTORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore; PAESE CONSUMATORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore; PAESE CONTRIBUENTE, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice; MAGGIORANZA SEMPLICE, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti; MAGGIORANZA RIPARTITA SEMPLICE, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori; MAGGIORANZA RIPARTITA DEI DUE TERZI, quella che e' riunita quando una mozione e' appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori; ENTRATA IN VIGORE, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, ai sensi dell'articolo 50, o definitiva, ai sensi dell'articolo 49; ESERCIZIO FINANZIARIO, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente; UNA SESSIONE puo' comportare una o piu' sedute del Consiglio.
Quinto Accordo - art. 3
ARTICOLO 3. (Il Consiglio). a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quinto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'applicazione delle disposizioni di detto Accordo. b) A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sode a Londra.
Quinto Accordo - art. 4
ARTICOLO 4. (Partecipazione al Consiglio). a) Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti. b) i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato e ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio; ii) Un delegato supplente e' abilitato ad agire e a votare in nome del delegato in assenza di quest'ultimo o in altre circostanze speciali. c) Ogni paese partecipante costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista all'articolo, 53.
Quinto Accordo - art. 5
ARTICOLO 5. (Categorie di partecipanti). a) Ciascun membro del Consiglio e' dichiarato dal Consiglio, con il consenso del paese interessato, essere un paese produttore o un paese consumatore, non appena il Consiglio sia stato avvisato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che questo membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente all'articolo 48 o all'articolo 52, o la notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, conformemente all'articolo 50 o all'articolo 52. b) La classificazione in paesi produttori e paesi consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e del consumo di stagno-metallo, restando inteso che: i) la classificazione di un paese produttore, che sia un importante consumatore di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue esportazioni di stagno; ii) la classificazione di un paese consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una importante percentuale dello stagno che esso consuma, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue importazioni di stagno. c) Ciascun governo puo' far conoscere, nello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o nella notifica della sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, o di aderirvi, a quale categoria di paesi partecipanti esso ritiene di dover appartenere. d) Nella prima sessione ordinaria che esso terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'Allegato A e alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'allegato B; il calcolo dei suffragi sara' fatto separatamente ed i diritti di voto dovranno essere quelli che sono indicati negli allegati A e B del presente Accordo, restando inteso che a questo scopo non vengono applicate le disposizioni dell'articolo 13.
Quinto Accordo - art. 6
ARTICOLO 6. (Cambiamento di categoria). a) Quando la situazione di un paese partecipante e' passata da quella di paese consumatore a quella di paese produttore, o viceversa, il Consiglio, a richiesta di questo paese o di propria iniziativa con il consenso del paese in parola, prende in considerazione questa nuova situazione e determina, il quantitativo o la percentuale che sarebbero applicabili ai fini degli allegati pertinenti, del presente Accordo. b) Il Consiglio fissa la data alla quale entreranno in vigore il quantitativo o la percentuale, o l'uno e l'altra, che esso ha adottati conformemente al paragrafo a) del presente articolo. c) A decorrere dalla data fissata dal Consiglio in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, il paese partecipante interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai paesi della categoria cui questo paese apparteneva precedentemente, ad eccezione degli obblighi finanziari o di altra natura non soddisfatti che era tenuto a rispettare nella categoria precedente, e fruisce dei diritti e privilegi ed e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai paesi della categoria a cui questo paese ormai appartiene, restando inteso che: i) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese produttore diventa un paese consumatore, esso conserva tuttavia il diritto di partecipare, alla fine del presente Accordo, alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni degli articoli 25 e 26; e ii) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese consumatore diventa un paese produttore, le condizioni imposte dal Consiglio a detto paese saranno altrettanto eque per il paese in parola che per gli altri paesi produttori gia' partecipanti al presente Accordo.
Quinto Accordo - art. 7
ARTICOLO 7. (Poteri e funzioni del Consiglio). Il Consiglio: a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione e all'esecuzione del presente Accordo. b) Riceve dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiede, qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso ritiene necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente al presente Accordo. c) Puo' chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati disponibili concernenti la produzione di stagno, i costi di produzione dello stagno, il livello della produzione di stagno, il consumo di stagno, il commercio internazionale e le giacenze di stagno, nonche' qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione del presente Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 44 relative alla sicurezza nazionale; i paesi devono compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste. d) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessita' del conto amministrativo fissato all'articolo 16 o per le necessita' del conto della scorta regolatrice come previsto all'articolo 24. e) Pubblica, dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attivita' durante detto esercizio. f) Pubblica, dopo la fine di ciascun trimestre, ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio, una situazione indicante il quantitativo di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola. g) Prende ogni opportuna disposizione ai fini di consultazioni e di cooperazione con: i)L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti - in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo - le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; e ii) I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano Parti contraenti dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
Quinto Accordo - art. 8
ARTICOLO 8. (Procedure del Consiglio). Il Consiglio: a) Stabilisce il proprio regolamento interno. b) Puo' prendere ogni misura che ritiene necessaria per consigliare il Presidente esecutivo quando il Consiglio non e' riunito in sessione. c) Puo' istituire i comitati che reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e puo' fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno. d) i) Puo' delegare, in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedano una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti: - la fissazione dei contributi di cui all'articolo 19; - il prezzo minimo e il prezzo massimo di cui agli articoli 27 e 31; - la modalita' del controllo delle esportazioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; - le misure da prendere nel caso di penuria di stagno di cui all'articolo 40; ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato di tutti i comitati e ne designa i membri; iii) Puo' revocare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri a tutti i comitati o annullarne l'istituzione.
Quinto Accordo - art. 9
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