DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 682

Type DPR
Publication 1977-05-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle amministrazioni centrali dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'art. 104 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e' sostituito dal seguente: "Le ragionerie provinciali, per tutto il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, comunicano al Centro nazionale elaborazione dati p.t. le notizie riguardanti l'apertura di nuovi conti individuali, nonche' le variazioni di quelli esistenti. Il Centro, in base a tali comunicazioni, provvede alla elaborazione ed alla stampa delle note nominative per gli stipendi e per le retribuzioni fisse mensili del predetto personale. Le note nominative sono inviate alle ragionerie provinciali in tempo utile per il riscontro e per l'ordine di pagamento. Per il personale non di ruolo le notizie di cui al primo comma sono comunicate dalle ragionerie provinciali agli uffici di applicazione. Detti uffici, sotto la responsabilita' dei rispettivi titolari, provvedono alla compilazione delle note nominative per gli stipendi e per le retribuzioni fisse mensili ed inviano le note stesse, firmate dal compilatore e dal titolare dell'ufficio, alle ragionerie provinciali per gli adempimenti di competenza. Le partite di conto corrente del personale dell'amministrazione centrale e delle direzioni compartimentali sono tenute, rispettivamente, dalla direzione provinciale di Roma e dalle regioni provinciali abicate nelle sedi delle direzioni compartimentali. Alla compilazione delle note nominative, relative alle retribuzioni fisse, per conguagli, per stralci, per riduzioni a seguito di aspettativa e per assegni alimentari provvedono direttamente le ragionerie provinciali".

LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 28

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