DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1977, n. 683

Type DPR
Publication 1977-07-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto, legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la difesa; Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e' sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere t), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari. Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo art. 3, l'amministrazione regionale svolge una attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma precedente, lo Stato versera' agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attivita' stesse, il cui ammontare sara' determinato sentita la regione siciliana".

Art. 2

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passato alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa: 1) gli uffici e le sezioni del provveditorato alle opere pubbliche, che esercitano funzioni nelle materie attribuite alla regione in forza del presente decreto; 2) gli uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sezioni, anche se autonome, che esercitano le funzioni rimaste di competenza statale; 3) la sezione autonoma del genio civile di Palermo per il servizio idrografico. Tale servizio deve essere disimpegnato anche per conto dello Stato e secondo le direttive dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a cio' delegati, rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici e dell'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale ha la facolta' di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facolta' ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione. La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione. Nell'ipotesi che dette norme non sino state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, e' trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente e' fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio. In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo. La regione continua ad avvalersi del personale di cui alle leggi regionali 24 marzo 1975, n. 10, 6 giugno 1975, n. 43, 16 agosto 1975, n. 54, 21 febbraio 1976, n. 2. Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. L'inquadramento definitivo di detto personale avverra' in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione. E' fatta salva, altresi', ogni determinazione relativa ai rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 18, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036".

Art. 3

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e' sostituito dal seguente: "Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto: a) la costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali; b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane; c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, la classe; d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici; e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici; f) le opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi; g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 120.000 volts; h) le grandi derivazioni di acque pubbliche; i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonche' gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta, dallo Stato a proprio carico; l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4ª e 5ª categoria; m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscera' di prevalente interesse nazionale. Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali".

Art. 4

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e' sostituito dal seguente: "La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata. Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio. Nulla e' innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche".

Art. 5

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e' sostituito dal seguente: "Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al presente decreto. L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato".

Art. 6

La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano gia' avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza dello Stato che potra' provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla regione a norma del presente decreto. Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Art. 7

Nulla e' innovato in ordine agli articoli 4, 8, e successive modificazioni e 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

Art. 8

Sono abrogati gli articoli 7, 10, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - MORLINO - STAMMATI - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 30

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.