DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1977, n. 684

Type DPR
Publication 1977-07-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

In attuazione dell'art. 32 dello statuto della regione siciliana sono esclusi dal trasferimento alla regione i beni appartenenti al demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare. Qualora per le esigenze della difesa, l'amministrazione militare debba disporre di aree del demanio marittimo gia' trasferite alla regione, tali aree vengono, a richiesta della stessa amministrazione militare, ritrasferite al demanio ed assegnate all'amministrazione militare. Sono altresi' esclusi i beni del demanio marittimo interessanti i servizi di carattere nazionale. Per i beni trasferiti che si rendessero successivamente necessari per la destinazione ai servizi di cui al comma precedente, la retrocessione allo Stato avverra' su richiesta dell'amministrazione competente e di intesa con la regione. I provvedimenti di retrocessione vengono adottati con decreto del Presidente della Repubblica. Per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione, si applicano in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1961, n. 1825. Il termine previsto dall'art. 5, primo comma, del sopracitato decreto e' elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui al citato art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato. Gli elenchi cosi' compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per le previste intese.

Art. 2

Il passaggio alla regione dei beni alla stessa assegnati avra' luogo, in uno alle pertinenze ed agli oneri relativi, con decorrenza dal 1 gennaio 1978 ovvero, successivamente, dalla data in cui vengono a cessare i motivi che avevano determinato il mantenimento dei beni stessi tra quelli del demanio dello Stato. Nel caso previsto dal precedente comma il passaggio dei beni alla regione ha luogo anche quando questi vengano a far parte del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato.

Art. 3

Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione della regione. Relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa, l'amministrazione regionale esercita le attribuzioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 20 dello statuto.

Art. 4

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sara' diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonche' degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

Art. 5

Restano fermi gli effetti degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dell'amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alle date degli elenchi di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 1 del presente decreto e relativi ai beni del demanio marittimo.

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - LATTANZIO - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 29

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.