DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1977, n. 694
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;.
Riconosciuta l'opportunita' di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Prima dell'ultimo comma della tabella XXXIII - corso di laurea in medicina veterinaria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il seguente comma: "Il predetto tirocinio deve compiersi per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviare; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnica I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II, presso gli istituti delle facolta' di medicina veterinaria, gli istituti zooprofilattici regionali, gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i macelli dei capoluoghi riconosciuti dalle facolta' di medicina veterinaria".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 36
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