DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1977, n. 701

Type DPR
Publication 1977-06-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento annesso al presente decreto, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 38

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N. 472 Art. 1. Organizzazione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti che le sono attribuiti dalle norme vigenti nella sede di Caserta, nella sede decentrata di Roma e nelle altre sedi istituite ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. Alle attivita' didattiche concernenti la formazione dirigenziale la Scuola attende esclusivamente nella sede decentrata di Roma, in applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 2

Art. 2. Compiti esercitati dalla Scuola La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti previsti dall'[art. 1, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art1-com1) e [quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art1-com4), e dall'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art5), e successive modificazioni e integrazioni. Alla Scuola stessa, ai sensi dell'[art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art14), e' altresi' attribuito il compito di promuovere ed attuare i seguenti corsi che, quando lo richiedano esigenze di carattere organizzativo, da valutarsi caso per caso a giudizio del comitato direttivo della Scuola, possono essere svolti presso gli istituti o scuole istituiti dalle singole amministrazioni anche ad ordinamento autonomo: a) corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche, provenienti dai concorsi ordinari; b) corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'[art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-12-28;1077~art16-com6), degli impiegati della carriera di concetto; c) corsi di aggiornamento per i funzionari delle carriere amministrative e tecniche. La Scuola superiore autorizza l'attuazione dei corsi che intendono promuovere le singole amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per i propri dipendenti di qualsiasi carriera.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 3

Art. 3. Corsi per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive. Determinazione dei posti da mettere a concorso Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, viene annualmente determinato il numero dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, che, in applicazione dell'[art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art2-com2), debbono essere attribuiti presso ciascuna amministrazione agli allievi dei corsi di preparazione. A favore degli allievi nati e residenti da almeno un biennio nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-06-30;1523), possono essere conferiti dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto conto delle condizioni economiche, assegni di studio complementari, previa deliberazione annuale da adottarsi in base alla competenza attribuita dall'[art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art5-num3). L'ammontare degli assegni di studio non puo' essere superiore al 25 per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Si prescinde dal requisito della residenza biennale per coloro che, gia' residenti nei territori di cui al secondo comma, siano emigrati per ragioni di lavoro. Il bando di concorso per l'ammissione al corso di cui al primo comma e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Dell'avvenuta pubblicazione del bando e' data notizia con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 4

Art. 4. Bando di concorso per l'ammissione al corso Il bando deve indicare: a) il numero dei posti, distinti per amministrazione, che saranno conferiti a conclusione del corso; b) il numero complessivo degli allievi che possono essere ammessi al corso; c) per i laureati: il diploma di laurea richiesto per l'ammissione al corso; d) per gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedenti all'ultimo: 1) la facolta' presso la quale i predetti debbono essere iscritti; 2) le materie che debbono risultare comprese nel piano di studi approvato; 3) le materie di cui al precedente punto 2), i cui esami debbono essere stati gia' superati; e) le materie indicate al successivo art. 13, tra le quali il candidato ne scegliera' tre per l'esame colloquio; f) il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, per la presentazione della domanda, dei titoli e di ogni altro documento prescritto; g) la presumibile data, non posteriore, di regola, al 15 maggio, a partire dalla quale debbono avere inizio gli esami colloquio. Le materie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), sono determinate dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'[art. 5, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art5-num8).

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 5

Art. 5. Domanda di ammissione al concorso Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilita': 1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita ed il domicilio; 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovra' essere specificata la natura; 5) la posizione relativa agli obblighi militari; 6) se dipendenti della pubblica amministrazione, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio. I candidati debbono, inoltre, indicare una terna di materie scelte tra quelle elencate all'art. 13 del presente regolamento, sulle quali intendono sostenere l'esame Colloquio.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 6

Art. 6. Documentazione da allegare alla domanda Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione contenente l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti. I laureati devono, inoltre, allegare un certificato rilasciato dalla competente Universita', dal quale risultino la facolta' che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate. Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato dal quale risulti: 1) il corso di laurea cui sono iscritti; 2) il piano di studi, con indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto; 3) gli esami superati, con la indicazione del voto riportato. Nel predetto certificato deve essere espressamente dichiarato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente all'ultimo. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal competente funzionario dell'Universita' ovvero dall'impiegato della direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande. Per i pubblici dipendenti la firma puo' essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 7

Art. 7. Modalita' presentazione domanda La domanda e la relativa documentazione debbono essere inviate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede di Roma, entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso; possono essere presentate a mano ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della predetta sede; nel secondo la data di spedizione.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 8

Art. 8. Possesso requisiti di ammissione al concorso I requisiti di ammissione al concorso, stabiliti dall'[art. 2, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art2-com4), debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 9

Art. 9. Esclusione dal concorso L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione integrale all'interessato entro il termine di giorni trenta.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 10

Art. 10. Data e sede dell'esame per l'ammissione al corso La data e la sede dell'esame colloquio sono rese note mediante affissione all'albo, in tutte le sedi della Scuola, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali. Entro lo stesso termine ne viene data notizia ai candidati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 11

Art. 11. Commissione giudicatrice del concorso La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. E' composta dal presidente, non docente della Scuola, che puo' essere un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti o un sostituto avvocato generale dello Stato o un funzionario della carriera direttiva amministrativa, avente la qualifica di dirigente generale, e da quattro docenti della Scuola stessa, designati dal comitato direttivo, dei quali due funzionari della pubblica amministrazione. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a duecento possono essere nominati, con gli stessi criteri e modalita' stabiliti nel precedente comma, piu' sottocommissioni. In tal caso i criteri di massima per la valutazione dei titoli e le modalita' necessarie per dare uniformita' alla valutazione dei candidati sono preventivamente deliberati in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione. Le funzioni di segretario della commissione e di ciascuna sottocommissione sono espletate da impiegati della carriera direttiva.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 12

Art. 12. Titoli valutabili Costituiscono titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria d'ammissione al corso, le votazioni riportate nel corso universitario, nonche' gli altri titoli culturali eventualmente posseduti. Per gli aspiranti non laureati la commissione puo' stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore. Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sara' valutato anche il servizio prestato.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 13

Art. 13. Materia dell'esame colloquio Nella domanda di ammissione al concorso ciascun candidato deve indicare tre delle sottoelencate materie sulle quali vertera' il colloquio: analisi algebrica e calcolo infinitesimale; diritto agrario; diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto del lavoro; diritto internazionale; diritto urbanistico; diritto processuale civile diritto tributario; contabilita' di Stato; economia politica; istituzioni di diritto privato; istituzione di diritto pubblico; letteratura italiana; ragioneria generale ed applicata; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze e diritto finanziario; sociologia; statistica; storia contemporanea; storia delle dottrine politiche. L'esame colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che, con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentano di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonche' la capacita' di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizzano i problemi fondamentali di attualita' nella societa' italiana e la idoneita' ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 14

Art. 14. Punteggio titoli ed esame colloquio - Punteggio complessivo Per la valutazione dei titoli e del risultato dell'esame colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di 90 punti; non piu' di trenta riferiti ai titoli e non piu' di sessanta riferiti all'esame colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione dei titoli. L'esame colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di 40 punti. Il giudizio complessivo risulta dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame colloquio. Per ciascun candidato la commissione redige un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 15

Art. 15. Graduatorie partecipanti concorsi Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dall'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art5), e successive modificazioni e integrazioni. La graduatoria dei vincitori del concorso e' approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione, alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti di cui alla lettera d) del precedente art. 4.

Regolamento di esecuzione del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 - art. 16

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