DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. 714

Type DPR
Publication 1977-09-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni al regolamento contenente disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, approvato con regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Al comma primo dell'art. 11 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' aggiunta la seguente disposizione: "Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante".

Art. 2

L'art. 12 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata dal Ministro. I candidati, ai quali non sia Stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando. Gli stessi candidati sono tenuti a presentarsi, per la preliminare identificazione personale e per il ritiro della tessera di riconoscimento, nella sede e nei giorni indicati nel bando. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o delle altre condizioni".

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 3

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