LEGGE 24 settembre 1977, n. 717
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico degli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, che resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.
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