DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. 720

Type DPR
Publication 1977-05-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS.

Assunta" e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'istituto pareggiato di magistero "Maria SS.

Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 1, relativo alla costituzione dell'Istituto, e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

Presso l'Istituto stesso sono inoltre istituite, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera a), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali, una scuola speciale denominata scuola superiore di servizio sociale e una scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane.

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

letteratura anglo-americana;

lingua e letteratura russa;

storia della pedagogia;

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

storia della geografia;

lingua e letteratura latina medioevale;

paleografia e diplomatica.

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

letteratura anglo-americana;

lingua e letteratura russa;

storia della pedagogia;

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

storia della geografia;

lingua e letteratura latina medioevale;

paleografia e diplomatica.

Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

letteratura anglo-americana;

lingua e letteratura russa;

storia della pedagogia;

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

storia della geografia;

lingua e letteratura latina medioevale;

paleografia e diplomatica.

Dopo l'art. 64 sono inseriti i seguenti titoli ed articoli relativi alla istituzione della scuola superiore di servizio sociale e della scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane.

Titolo XII

SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 65 - Costituzione. - Presso l'istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta", in Roma, e' istituita, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera a), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), una scuola speciale denominata scuola superiore di servizio sociale.

Art. 66 - Scopo della scuola. - La scuola superiore di servizio sociale, attraverso un corso triennale, tende a sviluppare un processo formativo capace di mettere le allieve in grado di esercitare la professione di assistente sociale e cioe' a prepararle a:

analizzare la realta' socio-politica-culturale-economica italiana;

analizzare e intervenire nella struttura organizzativa;

programmare ed organizzare servizi sociali secondo le linee di una politica locale dei servizi sul territorio ed in base all'analisi della domanda sociale;

stimolare e promuovere la partecipazione di tutte le forze sociali della comunita' attraverso un'azione di animazione socio-politica e socio-culturale; intervenire per la soluzione di problemi personali e familiari attraverso una azione di consulenza psicosociale.

Inoltre la scuola intende promuovere l'educazione ricorrente degli operatori sociali e studi e ricerche nei servizi sociali.

Art. 67 - Rilascio dei titoli. - La scuola superiore di servizio sociale conferisce il diploma di assistente sociale al termine di un corso di studi triennali.

Art. 68 - Direzione della scuola. - Gli organi della scuola sono:

il comitato direttivo;

il consiglio della scuola;

il direttore della scuola;

il direttore dei corsi.

Art. 69 - Comitato direttivo. - Il comitato direttivo e' composto da nove membri:

il direttore della scuola, scelto dal consiglio direttivo del magistero "Maria SS. Assunta" con l'approvazione del consiglio di amministrazione;

il direttore dei corsi;

un rappresentante del consiglio di amministrazione del magistero "Maria SS. Assunta";

un rappresentante del consiglio direttivo del magistero "Maria SS. Assunta";

due docenti della scuola, eletti tra tutti i docenti della scuola stessa;

un rappresentante della congregazione per i religiosi e gli istituti secolari;

un rappresentante dell'Unione superiore maggiori l'Italia (U.S.M.I.);

un rappresentante della Federazione italiana religiose assistenti sociali (F.I.R.A.S.) che raggruppa gli organismi religiosi femminili operanti in Italia nel campo socio-educativo-assistenziale.

Art. 70 - Compiti del comitato direttivo. - Il comitato direttivo:

1) designa il direttore dei corsi su proposta della F.I.R.A.S.;

2) nomina, su proposta del direttore dei corsi, previa intesa con il direttore della scuola, un vice-direttore e i coordinatori dei corsi;

3) formula proposte di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.

Il direttore della scuola, il direttore ed il vice-direttore dei corsi e i coordinatori durano in carica un biennio e sono rinnovabili.

Art. 71 - Consiglio della scuola. - Il consiglio della scuola e' composto:

dal direttore della scuola che lo presiede;

dal direttore dei corsi;

dal vice-direttore dei corsi;

dai docenti;

dai coordinatori;

da una allieva delegata da ogni corso.

Art. 72 - Competenze del consiglio della scuola. - Il consiglio della scuola delibera sui piani di studio e su questioni di carattere disciplinare e didattico. Viene convocato dal direttore della scuola e si riunisce almeno all'inizio ed al termine di ciascun anno accademico e qualora il direttore della scuola o il direttore dei corsi lo ritengano necessario, o un quinto dei docenti ne faccia richiesta scritta.

Art. 73 - Conferimento degli incarichi. - Gli incarichi di insegnamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Essi possono essere conferiti a docenti sia dello stesso Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta", sia di altre facolta' od istituti universitari o ad esperti della materia aventi la laurea o altri titoli richiesti dal carattere della scuola.

Art. 74 - Ordinamento degli studi. - Per l'ammissione alla scuola superiore di servizio sociale e' richiesto un titolo di scuola secondaria superiore.

I singoli insegnamenti possono svolgersi durante un intero anno o in un solo semestre.

Art. 75 - Insegnamenti della scuola. - Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e pratico.

Essi si articolano in lezioni, seminari, esercitazioni, lavori di gruppo, tirocinio, relazioni scritte individuali e di gruppo.

Gli insegnamenti di carattere teorico dei corsi di formazione per il diploma di assistente sociale comprendono lo svolgimento di materie attinenti alle seguenti discipline:

1° Anno:

metodologia del servizio sociale;

storia delle dottrine politiche;

sociologia generale;

elementi di antropologia culturale e di storia delle tradizioni regionali italiane;

istituzioni di economia;

elementi di diritto pubblico;

istituzioni di diritto privato;

statistica della ricerca sociale;

elementi di biologia, medicina e sanita' pubblica;

psicologia generale;

filosofia della conoscenza;

morale sociale generale.

2° Anno:

metodologia dell'intervento sociale I;

elementi di economia politica;

elementi di diritto penale;

diritto di famiglia e legislazione minorile;

diritto del lavoro e tecnica sindacale;

psicologia dinamica;

psicologia dell'eta' evolutiva;

elementi di psicopatologia;

teorie sociologiche, sociologia dei fatti economici e politici italiani;

teoria della realta' sociale cristiana;

metodologia della ricerca I.

3° Anno:

metodologia dell'intervento sociale II;

psicologia sociale;

psicologia applicata;

sociologia speciale delle organizzazioni e delle istituzioni (familiare, economica, politica, religiosa, urbana, del territorio, della conoscenza);

mezzi di comunicazione sociale;

programmazione e amministrazione dei servizi sociali;

metodologia della ricerca II;

deontologia professionale.

Sono insegnamenti pratici e tecnici dei medesimi corsi di formazione:

seminari specifici riguardanti le aree di studio, ricerca ed intervento dei processi di formazione (scuola, educazione permanente, tempo libero), della famiglia (anziani, minori, condizione femminile, consultori familiari), della salute (educazione sanitaria, intervento nelle equipes delle unita' locali dei servizi) del lavoro degli istituti educativo-assistenziali (minori, handicappati, anziani non autosufficienti, istituti di rieducazione, ospedali generali e psichiatrici);

ricerche sociali d'ambiente che servono da esercitazioni (II e III anno);

tirocini nei vari settori dello sbocco professionale cosi' distribuiti:

primo anno: 100 ore;

secondo anno: 280 ore;

terzo anno: 230 ore.

Sara' richiesta la frequenza obbligatoria alle lezioni, ai seminari e ai tirocini.

Art. 76. - Gli esami si svolgono di norma in due sessioni, la prima dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda prima dell'inizio del nuovo anno.

Una terza sessione di esami puo' ammettersi per le materie con carattere semestrale, a conclusione del ciclo di lezioni.

Per il passaggio da un anno all'altro gli studenti dovranno aver seguito i corsi indicati nel piano di studi stabilito dalla scuola, superati gli esami relativi e compiuti con esito favorevole i tirocini prescritti.

L'esame finale sara' seguito dalla discussione delle tesi di ricerca.

Art. 77. - Il diploma rilasciato dalla scuola superiore di servizio sociale produce lo stesso effetto legale dei corrispondenti titoli rilasciati da analoghe scuole istituite presso facolta' e istituti universitari statali.

Art. 78 - Tasse. - Le iscritte alla scuola sono tenute al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta", su proposta del comitato direttivo della scuola e del consiglio direttivo dello Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" e secondo la disciplina fissata dalle norme vigenti.

Art. 79 - Norma transitoria. - Le diplomande della preesistente scuola superiore di servizio sociale per religiose della F.I.R.A.S. potranno essere ammesse, a giudizio del consiglio della scuola, alla discussione della tesi di diploma entro e non oltre il 1978-79.

Le diplomate della medesima scuola F.I.R.A.S. potranno ottenere il corrispondente diploma della scuola, previo aggiornamento scritto, presentazione e discussione dell'elaborato gia' discusso.

Art. 80 - Trattamento del personale. - Per il trattamento giuridico del personale della scuola di applicano le norme vigenti per le scuole dirette a fini speciali.

Titolo XIII

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN FILOSOFIA

E SCIENZE UMANE

Art. 81. - Presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta", in Roma, e' istituita una scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane.

Art. 82. - Alla scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane possono essere iscritti, oltre alle laureate del magistero "Maria SS. Assunta", anche laureati di altre facolta', subordinatamente al parere favorevole del consiglio della scuola.

Possono essere ammessi, alle stesse condizioni i cittadini stranieri forniti di titoli dichiarati equipollenti ai titoli conseguiti presso le Universita' italiane.

Art. 83. - Il consiglio della scuola e' formato da un direttore e da due vice-direttori che devono essere professori universitari di ruolo e vengono nominati dal consiglio di amministrazione; essi durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 84. - Il corso di perfezionamento ha la durata di due anni accademici.

L'ammissione al secondo anno e' subordinata al giudizio favorevole dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, e al superamento delle prescritte prove di esame.

A giudizio del consiglio della scuola, sentito il parere dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, il perfezionamento puo' essere prorogato.

In questo periodo i laureati perfezionandi:

1) frequentano corsi della scuola sostenendo i relativi esami, non meno di due per ogni annualita';

2) preparano una dissertazione.

Art. 85. - Il corso annuale ha la durata prevista dai corrispondenti corsi universitari.

In esso sono contemplati:

1) corsi di lezioni e seminari;

2) corsi di lettorato di lingue straniere;

3) conferenze.

Art. 86. - La scuola rilascia il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano completato il corso di perfezionamento, superati gli esami prescritti e la cui dissertazione sia stata approvata.

Art. 87. - Gli insegnamenti per i singoli corsi vengono stabiliti dal consiglio della scuola, in relazione alle esigenze della scuola stessa e nell'ambito dei seguenti gruppi di discipline:

filosofico-teoretico;

filosofico-morale;

filosofico-storiografico;

filosofico-estetico;

filosofico-scientifico;

psicologico;

pedagogico;

sociologico;

metodologico-storiografico.

Art. 88. - Per l'iscrizione alla scuola gli allievi sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e secondo la disciplina fissata dalle norme vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1977 Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 363

Art. 1

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