DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 721

Type DPR
Publication 1977-07-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Sentite le organizzazioni sindacali; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento annesso al presente decreto per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 40

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari- art. 1

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SIMILARI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775. Art. 1. Elezione dei rappresentanti del personale Le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, o in organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, previste dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si svolgono con le modalita' di cui ai successivi articoli. Il voto e' personale ed uguale, libero e segreto.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 2

Art. 2. Categorie degli elettori e degli eleggibili Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti civili di ruolo ((e non di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato)), in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. ((Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai dipendenti civili appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali di cui all'[art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art93), nonche' agli impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla [legge 30 giugno 1956, n. 775](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-06-30;775), e successive modificazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero nonche' gli impiegati locali di cui al [regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1943-01-18;23))). Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia. E' altresi' escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale straordinario assunto temporaneamente ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-03-31;276), nonche' quello di cui alla tabella I, annessa al [regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-02-04;100).

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 3

Art. 3. Data delle elezioni Le elezioni sono indette per le singole amministrazioni con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. ((Esse hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La data e' stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le votazioni possono effettuarsi presso i seggi elettorali o per corrispondenza)). Nel decreto di indizione delle elezioni ciascun Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e comunque trascorsi 15 giorni dalla data di convocazione senza che il consiglio stesso si sia pronunciato, determina le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale e regionale; nomina la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 4

Art. 4. Commissione elettorale centrale La commissione elettorale centrale e' presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o, in mancanza, da un dirigente generale ed e' composta da sei dipendenti della amministrazione, scelti dal Ministro, su terne proposte dal consiglio di amministrazione, sempre che il consiglio stesso proponga tali terne entro 15 giorni dalla data di convocazione, di cui uno e' designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario. La designazione del magistrato destinato a presiedere la commissione viene effettuata, su richiesta del Ministro, dal presidente dell'istituto di appartenenza. - Trascorsi venti giorni dalla data di tale richiesta senza che sia avvenuta la designazione, il Ministro designa un dirigente generale. La commissione elettorale centrale del Ministero di grazia e giustizia e' presieduta da un magistrato con funzioni di direttore generale presso lo stesso Ministero. La commissione elettorale centrale e' nominata con decreto del Ministro competente, il quale, contestualmente, provvede alla prima sua convocazione. Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi. Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se gia' designati.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 5

Art. 5. Adempimenti della commissione elettorale centrale Oltre agli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale: 1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni nell'attuazione del presente regolamento; 2) deferisce all'amministrazione, perche' siano sottoposti a procedimento disciplinare, coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 6

Art. 6. Commissione elettorale circoscrizionale Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale e composta da sette dipendenti dell'amministrazione, dei quali almeno uno con qualifica non inferiore a primo dirigente, scelti dal Ministro su terne proposte dal consiglio di amministrazione. La commissione elettorale circoscrizionale e' nominata con decreto del Ministro, il quale provvede, contestualmente, a designare il presidente tra i membri con qualifiche dirigenziali e ad indicare le relative sedi e l'ambito delle singole circoscrizioni. Le circoscrizioni saranno determinate, con criteri di funzionalita', avuto riguardo alla organizzazione periferica e centrale degli uffici e al numero dei dipendenti ad essi applicati. In ogni caso le circoscrizioni non potranno avere limiti territoriali inferiori alle regioni. Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente. Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se gia' designati. La commissione elettorale circoscrizionale provvede agli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 7

Art. 7. Seggi e liste elettorali Presso la sede dell'amministrazione centrale e presso quelle territoriali nelle quali sono ubicati gli uffici periferici e' istituito un seggio elettorale quando sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 400. Per le sedi presso le quali siano in servizio piu' di 400 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in piu' seggi elettorali. ((Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circoscrizionale e con le modalita' previste dal successivo art. 19-bis)). La determinazione del numero dei seggi da istituire e la assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. ((Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio e una degli elettori che votano per corrispondenza. Per gli elettori che votano per corrispondenza la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio della scheda elettorale e della relativa busta per la restituzione)). La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per l'attestazione dell'avvenuta votazione. Un esemplare della lista di ciascun seggio deve essere affisso in apposito albo o spazio nella sede di servizio in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli impiegati interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalita'. Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche. L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 9

Art. 8. Ubicazione dei seggi elettorali La votazione deve avvenire nei locali che saranno scelti dalla commissione elettorale circoscrizionale. Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori. Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale circoscrizionale provvede, d'intesa con il sindaco del comune ove hanno sede gli uffici, al reperimento di altri locali. La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso della commissione elettorale circoscrizionale da affiggersi contemporaneamente all'esemplare delle liste sezionali.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 9

Art. 9. Componenti dei seggi elettorali In ciascun seggio e' istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali e' designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale circoscrizionale entro il decimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione da' comunicazione scritta agli interessati entro le ventiquattro ore successive. Costoro sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa. Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio. I presidenti di seggio devono essere designati tra gli impiegati di ruolo in possesso almeno della licenza di scuola media superiore. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone nominate. Ove alcuni nominati non possano assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale circoscrizionale perche' possa provvedere alla loro surrogazione. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalita' previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore piu' anziano di eta', il quale viene a sua volta sostituito nelle funzioni di scrutatore con le modalita' di cui al secondo comma del successivo art. 17.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 10

Art. 10. Formazione delle liste dei candidati Le liste dei candidati possono essere presentate: a) dalle organizzazioni sindacali del personale rappresentate nel consiglio di amministrazione ((nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione e nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)); b) dalle altre organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'amministrazione, previa sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari a quello stabilito dalla successiva lettera c); c) da: non meno di venti elettori per le amministrazioni i cui ruoli organici del personale rappresentato in seno agli organi indicati nell'art. 1 comprendono un numero complessivo di posti non superiore a mille; non meno di quaranta per le amministrazioni con un numero di posti da milleuno a diecimila; non meno di settanta per le amministrazioni con un numero di posti da diecimilauno a ventimila; non meno di centoventi per le amministrazioni con un numero di posti da ventimilauno a trentacinquemila; non meno di duecento per le amministrazioni con un numero di posti superiore a trentacinquemila Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di una lista, ne' puo' presentarne alcuna. Con la lista devono essere presentati: a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalita' previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo art. 11; b) i certificati di cui al citato art. 11 per ognuno dei presentatori; c) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell'[art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art7), rilasciato con le modalita' di cui all'art. 11; d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale; e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascuna commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare per ciascun seggio non piu' di due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra gli elettori della circoscrizione. La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, alla commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, dal trentacinquesimo al trentesimo giorno antecedente la data della votazione. L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni. Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 11

Art. 11. Certificato per la presentazione delle liste Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo d'ufficio, o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell'[art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art7), per il quale intende presentare la lista nonche' la qualifica rivestita e la sede di servizio. In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio, o suo delegato. Agli impiegati che disimpegnano funzioni di capo di ufficio il certificato e' rilasciato dal suo delegato; ai capi dei servizi od uffici centrali autonomi ed ai capi degli uffici provinciali, o con circoscrizione superiore, dal capo del personale, o da un impiegato da lui delegato. Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altra amministrazione, il certificato e' rilasciato dal capo del personale dell'amministrazione di appartenenza o da un funzionario da lui delegato; al personale provvisoriamente in servizio presso un ufficio diverso da quello di appartenenza nell'ambito della propria amministrazione il certificato e' rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio.

Regolamento elezione dei rappresentanti del personale nei CDA e organi similari -art. 12

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