DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1977, n. 723
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 136, relativo alle propedeuticita' degli esami del corso di laurea in farmacia, e' integrato con il seguente comma: e) lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica. Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica organica. L'art. 144, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in chimica e tecnologia, e' modificato nel senso che dopo il primo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti due commi: Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica. Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica. L'art. 292, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in archeologia, e' modificato nel senso che sono aggiunte le seguenti parole: "e in storia, purche' il laureato in storia abbia sostenuto con esito favorevole almeno un esame in storia antica, o in storia dell'arte antica o in archeologia o materia affine". Dopo l'art. 298, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla scuola in musicologia. Art. 299. - Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Universita', da enti e da privati. Art. 300. - Per raggiungere i suoi scopi didattici e scientifici, la scuola affianca agli insegnamenti previsti, esercitazioni, seminari, conferenze, gruppi di ricerca, corsi di musicologia, convegni, ecc. Possono essere attuate serie di pubblicazioni a stampa, con cui docenti, diplomandi e diplomati diano atto del loro lavoro di ricerca e di studio.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1977
Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 365
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.