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LEGGE 28 settembre 1977, n. 736

Current text a fecha 1977-10-28

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ex dipendenti da organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica, già assegnati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono considerati nella posizione di personale non di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva destinazione all'impiego ferroviario. L'assunzione avviene nella qualifica di operaio qualificato ovvero in quella di operaio specializzato non di ruolo in relazione all'inquadramento professionale riconosciuto dall'apposita commissione di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.