LEGGE 8 agosto 1977, n. 741

Type Legge
Publication 1977-08-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974; a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971; b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 di ciascun protocollo.

Art. 3

In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana. Le relative spese valutate in lire 14.200 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

LEONE ANDREOTTI - FORLAN - MORLINO - STAMMATI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Protocoles

PROTOCOLES portant prorogation de la Convention sur le commerce du ble et de la Convention relative a' l'aide alimentaire constituant l'Accord international sur le ble' de 1971 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. I testi facenti Fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli, tra cui il testo in lingua francese. PROTOCOLLI di proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione per l'aiuto alimentare costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971 PREAMBOLO I Governi partecipanti alla Conferenza per stabilire i testi dei Protocolli di proroga delle Convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971, Considerato che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1971, Considerato che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti, la Convenzione sul commercio del grano del 1971, e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 scade il 30 giugno 1974, Hanno deliberato i testi dei Protocolli di proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971. PROTOCOLLO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971 I Governi parti al presente Protocollo, Considerato che la Convenzione sul commercio del grano del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971 scade il 30 giugno 1974, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione). Con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti al presente Protocollo fino al 30 giugno 1975, essendo tuttavia inteso che, se un nuovo Accordo internazionale in materia di grano entra in vigore prima del 30 giugno 1975, il suddetto Protocollo rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2. (Disposizioni della Convenzione rese inoperanti). Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1974: a) il paragrafo 4) dell'articolo 19; b) gli articoli da 22 a 26 incluso; c) il paragrafo 1) dell'articolo 27; d) gli articoli da 29 a 31 incluso.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3. (Definizione). Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, del "Governo" oppure dei "Governi" e' ritenuta valida anche per la Comunita' economica europea (denominata piu' avanti "la Comunita'"). Ne risulta che qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo, e', nel caso della Comunita', ritenuta valida anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria nel nome della Comunita' da parte della sua autorita' competente, nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4. (Disposizioni finanziarie). La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo in conformita' delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 del suddetto Protocollo, viene, fissata dal Consiglio in proporzione al numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo rimasto dell'anno agricolo; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli, altri membri importatori sotto il titolo dell'anno agricolo in corso non vengono modificate

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5. (Firma). Il presente Protocollo sara' aperto, a Washington, dal 2 aprile 1974 al 22 aprile 1974 incluso, alla firma dei Governi dei paesi partecipanti alla Convenzione oppure provvisoriamente considerati come parti di quest'ultima, alla data del 2 aprile 1974, oppure membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, e sono elencati nell'allegato A o nell'allegato B della Convenzione.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6. (Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione). Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuno dei Governi firmatari in conformita' delle procedure costituzionali od istituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, al piu' tardi il 18 giugno 1974, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo firmatario che a tale data non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7. (Adesione). 1) Il presente Protocollo rimarra' aperto: a) fino al 18 giugno 1974, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo che non avra' depositato il proprio strumento alla data indicata, e b) dopo il 18 giugno 1974, all'adesione del Governo: di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterra' appropriate, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori. 2) L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3) Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione del presente Protocollo, dei membri enumerati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione nelle condizioni prescritte dal Consiglio od al presente Protocollo, in conformita' della lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, sara' ritenuto enumerato nell'allegato appropriato.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8. (Applicazione provvisoria). Ogni Governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Qualsiasi altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie alla firma del presente Protocollo o la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio, puo' anch'egli depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. Il Governo che deposita una dichiarazione del genere applica provvisoriamente il presente Protocollo e viene considerato provvisoriamente come ne fosse parte.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9. (Entrata in vigore). 1) Il presente Protocollo entrera' in vigore, tra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, in conformita' degli articoli 6, 7 ed 8 del presente Protocollo prima del 18 giugno 1974, nelle seguenti condizioni: a) il 19 giugno 1974, per tutte le disposizioni della Convenzione che non siano quelle previste dagli articoli da 3 a 9 incluso e 21, e b) il 1 luglio 1974, per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della Convenzione, a condizione che tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria, siano stati depositati il 18 giugno 1974, al piu' tardi, in nome dei Governi che rappresentano i membri esportatori in possesso di almeno il 60 per cento dei voti enumerati all'allegato A e che rappresentano i membri importatori in possesso di almeno il 50 per cento dei voti enumerati all'allegato B, oppure che sarebbero in possesso delle suddette percentuali se aderissero, a tale data, alla Convenzione. 2) Il presente Protocollo entra in vigore, per ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 19 giugno 1974, in conformita' delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, alla data del suddetto deposito, essendo inteso che nessuna delle parti del suddetto Protocollo entrera' in vigore per tale Governo prima di entrare in vigore per altri Governi, in conformita' dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo. 3) Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entrera' in vigore tra i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10. (Notifica da parte del Governo depositario). Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo, ed ogni adesione, nonche' qualsiasi notifica e' qualsiasi preavviso da lui ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11. (Copia conforme del Protocollo). Non appena possibile, dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario indirizzera' una copia certificata conforme del suddetto Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento al presente Protocollo sara' comunicato nello stesso modo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12. (Rapporti tra il Preambolo ed il Protocollo). Il presente Protocollo comprende il Preambolo dei Protocolli sulla nuova proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai loro Governi od autorita' rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo alla data indicata a fronte della, loro firma. I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne indirizzera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario od aderente, nonche' al Segretario esecutivo del Consiglio. (Seguono le firme)

Protocollo-art. I

PROTOCOLLO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'AIUTO ALIMENTARE DEL 1971 Le parti al presente Protocollo, Considerando che la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971 scade il 30 giugno 1974, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. (Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione). Con riserva delle disposizioni dell'articolo II del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti al presente Protocollo fino al 30 giugno 1975, essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entra in vigore prima del 30 giugno 1975, il presente Protocollo rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Protocollo-art. II

ARTICOLO II (Disposizioni della Convenzione rese inoperanti). Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1974.

Protocollo-art. III

ARTICOLO III (Aiuto alimentare internazionale). 1) Le parti al presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e di una qualita' accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli importi annui minimi specificati al successivo paragrafo 2. 2) Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti al presente Protocollo e' fissato come segue: Tonnellate metriche Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000 Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.000 Stati Uniti d'America . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890.000 Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 3) Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avra' firmato il suddetto Protocollo in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V, oppure che vi avra' aderito in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'articolo VII, sara' ritenuta enumerata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sara' assegnato in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di tale Protocollo.

Protocollo-art. IV

ARTICOLO IV. (Comitato per l'aiuto alimentare). Sara' istituito un Comitato per l'aiuto alimentare che sara' formato dalle parti indicate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo, nonche' da quelle che diventeranno parti di tale Protocollo. Il Comitato designera' un presidente ed un vice-presidente.

Protocollo-art. V

ARTICOLO V. (Firma). 1) Il Presente Protocollo verra' aperto, a Washington, dal 2 aprile 1974 al 22 aprile 1974 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, con la riserva che essi firmino tanto il presente Protocollo quanto il Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971. 2) Il presente Protocollo sara' anche aperto, alle stesse condizioni, alla firma delle parti alla Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, od alla Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 e di quelle provvisoriamente considerate quali parti alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 non indicate al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il loro contributo sia almeno uguale a quello da esse sottoscritto nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1967 o, in seguito, nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971.

Protocollo-art. VI

ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione, approvazione e conclusione). Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie, in conformita' delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo di proroga della Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno, depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 18 giugno 1974 al piu' tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare puo' concedere una o piu' proroghe ad ogni firmatario che non avra' a tale data depositato il proprio strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Protocollo-art. VII

ARTICOLO VII. (Adesione). 1) Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di tutte le parti contemplate all'articolo V del detto Protocollo, con la riserva che ciascuna di esse aderisca ugualmente al Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, e con la riserva anche, nel caso delle parti contemplate al paragrafo 2 dell'articolo V, che il loro contributo sia almeno uguale a quello da esse sottoscritto nella Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, oppure, in seguito, nella Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971. Gli strumenti di adesione previsti al presente paragrafo saranno depositati al piu' tardi il 18 giugno 1974, rimanendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare puo' concedere una o piu' proroghe a qualsiasi parte che, a tale data, non avra' depositato il proprio strumento di adesione.. 2) Il Comitato per l'aiuto alimentare puo' approvare l'adesione al presente Protocollo, in qualita' di donatore, del Governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, alle condizioni ritenute appropriate dal Comitato per l'aiuto alimentare, con la riserva che tale Governo aderisca nel medesimo tempo al Protocollo di proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, se non ha aderito gia' a tale Protocollo. 3) L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Protocollo-art. VIII

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