DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1977, n. 751

Type DPR
Publication 1977-07-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, esteso alla Marina e all'Aeronautica con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;

Visto il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto del Ministro per la difesa 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1961, registro n. 59, foglio n. 191;

Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa. L'annesso capitolato generale d'oneri, composto di quarantaquattro articoli e vistato dal Ministro per la difesa, avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla stessa data e' abrogato il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1960.

LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 6

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa- art. 1

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA PRESSO GLI ENTI DELLA DIFESA. Art. 1. L'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa e' disciplinato: dalle norme previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 24 maggio 1924, n. 827 - che in prosieguo saranno rispettivamente indicati come "Legge di contabilita' di Stato" e "Regolamento di contabilita' di Stato" - nonche', se del caso, dalle disposizioni contenute negli articoli 1, lettere b), c), d), e 2, 3 e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14; dalle condizioni fissate nel presente capitolato d'oneri; dalle condizioni particolari stabilite nei contratti. Le gare per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio si svolgono col metodo delle offerte segrete.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 2

Art. 2. Le imprese concorrenti devono, nei termini fissati dalla apposita lettera d'invito, presentare all'ufficio un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara, comprovante la loro attivita' specifica e dal quale risultino le persone autorizzate ad impegnarle legalmente e a riscuotere e quietanzare per loro conto. Dal certificato dovra' risultare anche che le imprese non si trovino in stato di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di concordato e che le suddette circostanze di fallimento o concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dell'attestazione. Le imprese individuali dovranno inoltre presentare un certificato generale del casellario giudiziale, pure di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della gara. Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono, in materia, le particolari norme stabilite da leggi e da regolamenti. Ogni impresa concorrente dovra' costituire un deposito provvisorio, secondo le norme dell'articolo seguente.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 3

Art. 3. Il deposito provvisorio sta a garanzia dell'offerta. Esso puo' essere costituito: a) in numerario; b) in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato o altri titoli legalmente ammessi, da calcolarsi al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il versamento; c) In vaglia cambiari o assegni circolari emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale e dalle altre aziende di credito indicate nell'art. 54, terzo comma, del regolamento di contabilita' di Stato. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla lettera d'invito, esso deve essere ragguagliato al 5% dell'importo presunto del contratto. Per le cooperative di lavoro e i loro consorzi valgono le speciali disposizioni in materia. Il deposito provvisorio dev'essere versato dall'impresa concorrente presso la sezione di tesoreria provinciale indicata dalla lettera di invito, la quale rilascia apposita quietanza. L'avviso di gara potra' prevedere che il versamento del deposito sia effettuato a chi presiede la gara.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 4

Art. 4. Il deposito provvisorio costituito dall'impresa aggiudicataria resta vincolato fino alla stipulazione del contratto. Allorche' l'impresa predetta abbia provveduto alla costituzione della cauzione definitiva, il deposito viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta apposto dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale dovranno risultare gli estremi del versamento della cauzione medesima. Il deposito provvisorio costituito dall'impresa non risultata aggiudicataria viene restituito dalla sezione di tesoreria provinciale in base a nulla osta steso dall'ente appaltante a tergo della quietanza di deposito, dal quale deve esplicitamente risultare la circostanza che l'impresa non e' rimasta aggiudicataria.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 5

Art. 5. L'impresa deliberataria deve, entro il termine fissato dalla autorita' appaltante, prestare la prescritta cauzione definitiva nelle forme e con le modalita' di cui all'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato. La cauzione sta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, dell'integrita' dei materiali che all'impresa verranno di volta in volta affidati per le sue prestazioni, del rimborso delle somme pagate in piu' dall'amministrazione militare per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione, a tutela degli interessi dell'amministrazione. Il suo importo, indicato nella lettera d'invito, e', di massima, pari al 10% dell'importo presunto del contratto, ma l'amministrazione puo' fissarlo anche in misura maggiore o minore. Il deposito provvisorio costituito con i valori ed i titoli di cui al precedente art. 3, lettere a) e b), puo', debitamente integrato se necessario, essere convertito in cauzione definitiva. La conversione in cauzione definitiva del deposito provvisorio e' eseguita, in ogni caso, a cura dell'impresa deliberataria. Per le cauzioni delle cooperative di lavoro e dei loro consorzi valgono le speciali disposizioni di legge.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 6

Art. 6. La cauzione viene svincolata dopo che l'impresa assuntrice abbia soddisfatto a tutti gli obblighi contrattuali e fiscali a suo carico e comunque non prima dell'emissione a pagamento del mandato di saldo.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 7

Art. 7. L'impresa appaltatrice che voglia, ai sensi dell'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato, essere esonerata dal versare la cauzione definitiva, deve inoltrare all'ente appaltante apposita domanda, sulla prescritta carta bollata, indirizzata all'autorita' competente ad approvare il contratto. Tale esonero puo' essere concesso solo in casi speciali, da valutarsi di volta in volta, e sempre che trattasi di impresa di notoria solidita'. L'impresa che sia esonerata dal prestare cauzione deve concedere un miglioramento del prezzo contrattuale ragguagliato al 5% annuo della cauzione non versata, calcolato per il tempo di durata del contratto.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 8

Art. 8. In luogo della cauzione definitiva l'amministrazione puo' accettare fidejussione bancaria ai sensi del secondo comma dell'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato. In tal caso: l'impresa consegnera' all'amministrazione una dichiarazione con la quale la banca garante si impegna a versare, senza alcuna osservazione o contestazione o pretesa di chiarimenti, una somma pari a quella garantita, quando l'amministrazione stessa ne faccia richiesta scritta perche' ritenga di trovarsi in uno dei casi per i quali dal presente capitolato e' previsto l'incameramento della cauzione. Nella dichiarazione la banca indichera' anche il proprio domicilio legale; il miglioramento del prezzo contrattuale deve essere pari alla differenza tra il tasso dell'interesse legale (5%) ed il tasso di commissione bancaria da calcolarsi sull'ammontare della cauzione non versata e per il tempo di durata del contratto; non deve comunque essere inferiore al 2,50 per cento.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 9

Art. 9. All'aggiudicazione dell'appalto segue la stipulazione di apposito contratto, che deve aver luogo nel termine stabilito dall'amministrazione. Qualora entro tale termine l'impresa aggiudicataria non si presti alla stipulazione del contratto, l'amministrazione puo' con atto unilaterale dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, incamerando il deposito provvisorio, oppure puo' provvedere all'esecuzione del servizio, nel modo piu' opportuno, a rischio e spese dell'impresa.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 10

Art. 10. Ogni contratto indica: a) le date di inizio e di scadenza; quest'ultima non potra' essere posteriore alla fine dell'esercizio finanziario al quale si riferisce; b) il compenso dovuto all'impresa o il modo in cui dovra' essere determinato, in base all'esito della gara o della trattativa privata; c) il territorio e gli enti presso i quali il servizio dovra' essere effettuato; d) il valore presunto che gli viene attribuito ai fini dell'impegno sul capitolo di competenza e di ogni eventuale onere; e) la richiesta media giornaliera di lavoratori che presumibilmente sara' avanzata dagli enti militari interessati al contratto. Tale dato ha valore puramente indicativo per l'impresa e non vincola in alcun modo l'amministrazione; f) la somma vincolata dall'impresa in favore dell'amministrazione militare, a titolo di cauzione definitiva, e gli estremi della ricevuta rilasciata all'uopo dalla sezione di tesoreria provinciale; oppure la banca che presta la fidejussione ed ha rilasciato la dichiarazione richiesta dal precedente art. 8. Tale dichiarazione deve essere allegata al contratto; g) il domicilio legale eletto dall'impresa in base al successivo art. 11; h) le persone autorizzate ad impegnare legalmente l'impresa e a riscuotere e quietanzare per suo conto; i) ogni altra precisazione resa necessaria per lo svolgimento del servizio dalle esigenze e caratteristiche locali.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 11

Art. 11. L'impresa deve all'atto della stipulazione del contratto eleggere il proprio domicilio legale nel luogo ove ha sede l'ente appaltante. Al domicilio eletto saranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto. L'impresa partecipera', giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione nelle persone che hanno la legale rappresentanza. L'amministrazione militare e' esonerata da qualsiasi responsabilita' che possa comunque derivare, sia dalla designazione fatta nel contratto, sia nelle successive variazioni, non comunicate e non validamente giustificate. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica delle persone che hanno la legale rappresentanza o sono autorizzate a riscuotere e quietanzare - anche se tale decadenza o cessazione avvenga "ope legis" o per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicato nei modi di legge - l'impresa stessa notifichera' tempestivamente all'ente che ha stipulato il contratto l'avvenuta decadenza o cessazione. In difetto di comunicazione o notificazione non sono opponibili all'amministrazione il mutamento, la decadenza o la cessazione della carica di coloro che hanno la legale rappresentanza o che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare; in particolare, l'amministrazione non incorre in alcuna responsabilita' per i pagamenti eseguiti alle persone inizialmente autorizzato a riscuotere e quietanzare.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 12

Art. 12. Il contratto vincola l'impresa aggiudicataria fin dal momento della sottoscrizione, mentre non obbliga l'amministrazione se non dopo l'approvazione nei modi e termini di legge. Qualora l'amministrazione non approvi il contratto ai sensi dell'art. 19 della legge e dell'art. 113 del regolamento di contabilita' di Stato, l'impresa avra' diritto alla restituzione, senza interessi, della cauzione, delle spese di bollo sostenute per la stipulazione e della somma eventualmente anticipata per il pagamento della tassa di registro. E' escluso qualsiasi indennizzo.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 13

Art. 13. Nel caso in cui il contratto non sia stato ancora approvato alla data di decorrenza in esso prevista, l'inizio del servizio verra' spostato al giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale l'amministrazione avra' partecipato l'avvenuta approvazione all'impresa assuntrice.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 14

Art. 14. L'impresa non puo' cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio di manovalanza affidatole. Qualora essa contravvenga a tale divieto, l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione mediante dichiarazione unilaterale, salva ogni altra azione per il risarcimento dei conseguenti danni.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 15

Art. 15. L'appalto tende ad assicurare da parte dell'impresa aggiudicataria prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente per le necessita' dei magazzini, opifici, enti, mezzi navali ed aeroportuali militari. Il servizio avra', quindi, carattere saltuario e mai continuativo.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 16

Art. 16. Il servizio comprende sia le operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione dei colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo o in partenza, da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni, chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell'interno dello stesso locale, oppure da un locale o da un piano all'altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi edifici, vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali, alla banchina o in rada. Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per qualsiasi genere e specie di materiali, merci e derrate, e di qualsiasi natura, forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti e munizioni, restando a carico dell'impresa contraente, oltre all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilita' derivanti dalle norme in vigore.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 17

Art. 17. Le prestazioni di manovalanza hanno luogo in seguito a richiesta dell'ente interessato. Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest'ultimo caso anche per mezzo del telefono) e devono pervenire all'impresa almeno tre o sei ore prima di quella stabilita per l'inizio dei lavori, a seconda che questi ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui ha sede l'impresa stessa o in altra localita'. Il contratto puo' stabilire termini diversi quando la distanza fra sede dell'impresa e luogo di lavoro o altre circostanze rendano insufficienti o eccessivi quelli innanzi indicati. Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno confermate per iscritto, a cura dei competenti enti militari, entro le 24 ore successive.

Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 18

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