La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nell'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole "compiuto il 21° anno" ed "entro il 22° anno" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "compiuto il 18° anno"; "entro il 19° anno". La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39.