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LEGGE 7 ottobre 1977, n. 757

Current text a fecha 1977-10-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunita', firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 del protocollo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - OSSOLA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI ALLA COMUNITA' Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, i cui Stati, qui di seguito denominati "Stati membri originari", sono Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente dell'Irlanda, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, i cui Stati, qui di seguito denominati "nuovi Stati membri n, sono Parti aderenti al Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e Parti contraenti del Trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, qui di seguito denominato "Trattato di adesione", e il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e il Presidente della Repubblica ellenica, dall'altro, Visto l'articolo 64, paragrafo 3, dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia, qui di seguito denominato "Accordo di associazione", Hanno deciso di stabilire di comune accordo conformemente all'articolo 108 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, qui di seguito denominato "atto di adesione", gli adattamenti da apportare all'Accordo di associazione, resi necessari dall'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita', Ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: J. VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Erik B. LYRTOFT-PETERSEN, Ministro Consigliere, rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Ulrich LEBSANFT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Etienne BURIN DES ROZIERS, Ambasciatore di Francia, rappresentante permanente presso la Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Giorgio BOMBASSEI EBASCANI DE VETTOR, Ambasciatore d'Italia, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: E.M.J.A. SASSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD: Sir Michael PALLISER, K.C.M.G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dell'Irlanda, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti; Edmund P. WELLENSTEIN, Direttore generale delle relazioni esterne della. Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Stephane STATHATOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, delegato permanente della Grecia presso le Comunita' europee, I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord divengono parti dell'Accordo di associazione, nonche' delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato ad Atene il 9 luglio 1961.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2. I testi dell'Accordo di associazione, inclusi i Protocolli che ne fanno parte integrante, nonche' le dichiarazioni di cui all'articolo I, redatti in lingua inglese e danese e riportati in allegato al presente Protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3. Il testo dell'articolo 73, paragrafo I, dell'Accordo di associazione e' sostituito dal seguente testo: 1. "L'Accordo si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ai territori europei del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, nonche' agli altri territori europei di cui uno Stato membro cura le relazioni esterne, e al territorio della Repubblica ellenica".

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4. Il testo dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione e' sostituito dal seguente testo: "ARTICOLO 9. Il Consiglio di associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5. Negli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e la Grecia, l'articolo 7 dell'Accordo di associazione e' applicabile soltanto alle merci esportate da un nuovo Stato membro o dalla Grecia a decorrere dalla data della firma del presente Protocollo.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5 lettera c), dell'articolo 23, paragrafo 1 lettera b), e dell'articolo 26 dell'Accordo di associazione, l'entita' delle importazioni provenienti dalla Comunita' da prendere in considerazione e' calcolata includendo in questo importazioni quelle effettuate dalla Grecia, nel periodo considerato, in provenienza dai nuovi Stati membri. L'applicazione della precedente disposizione non puo' tuttavia avere l'effetto di eliminare dei prodotti dagli elenchi di consolidamento notificati dalla Grecia in conformita' dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo di associazione. 2. L'entita' delle importazioni della Comunita' in provenienza dai paesi terzi, per le quali la Comunita' ha la possibilita' di aprire contingenti tariffari a norma del paragrafo 3 lettera b) del Protocollo n. 10, allegato all'Accordo di associazione, e' calcolata includendo in queste importazioni quelle effettuate dai nuovi Stati membri in provenienza dai paesi terzi.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7. La data da prendere in considerazione per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del regime di cui all'articolo 37, paragrafo 2 lettere a) e b) dell'Accordo di associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli che non figurano nell'elenco di cui all'allegato 111 dell'Accordo di associazione, e' quella del 1 gennaio 1972. Il Consiglio di associazione puo' prendere le disposizioni necessarie al fine di armonizzare le disparita' di livello dei dazi doganali risultanti dal regime di cui al primo comma.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Per i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri aprono, a vantaggio della Grecia, contingenti tariffari annui all'importazione uguali alle quantita' sottoindicate e soggetti ai dazi che i detti Stati membri applicano il 1 gennaio 1975 alle importazioni in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione. Regno Unito: 6.000 hl Danimarca: 500 hl Irlanda: 500 hl 2. Il regime stabilito al paragrafo 1 e' applicabile per gli anni 1975 e 1976. Esso potrebbe essere nuovamente esaminato entro il 1975, se cio' si rivelasse utile in base all'evoluzione della situazione nel settore del vino e alla luce dei progressi compiuti in materia di armonizzazione delle politiche agrarie in detto settore.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri applicano nei confronti della Grecia le riduzioni dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente di cui all'Accordo di associazione, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli che essi applicano per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunita' nella sua composizione originaria. I dazi in base ai quali i nuovi Stati membri procederanno a tali riduzioni nei confronti della Grecia sono quelli effettivamente applicati alla data del 1 gennaio 1972. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla quarta cifra decimale, fatta salva l'applicazione che la Comunita' dara' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'Atto di adesione, per quanto riguarda i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e britannica.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Nel caso di dazi doganali che comportino un elemento protettivo e un elemento fiscale, l'articolo 9 e' applicabile all'elemento protettivo. 2. L'Irlanda e il Regno Unito sostituiscono i dazi doganali a carattere fiscale, o l'elemento fiscale di essi, con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto di adesione, applicando nei confronti della Grecia lo stesso trattamento che nei confronti degli altri Stati membri.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Grecia ridurra' nei confronti dei nuovi Stati membri il divario esistente tra dazi doganali e tasse di effetto equivalente che essa applica nei confronti dei paesi terzi e quelli che applica a norma dell'Accordo di associazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, secondo un ritmo ed un calendario identici a quelli applicati dai nuovi Stati membri per la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei riguardi della Comunita' nella sua composizione originaria. 2. In caso di modifica del calendario o del ritmo previsti per l'eliminazione dei dazi e tasse d'effetto equivalente applicati dai nuovi Stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria, il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie onde tener conto di tale modifica. 3. Tuttavia, il Consiglio di associazione puo' prendere adeguati provvedimenti affinche' le riduzioni cui la Grecia dovra' procedere nei confronti dei nuovi Stati membri coincidano con le scadenze prescritte dall'Accordo di associazione.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12. Sono ammesse al beneficio del regime previsto dall'Accordo di associazione anche le merci ottenute negli Stati membri originari della Comunita' o in Grecia, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti in provenienza da un nuovo Stato membro che non, si trovano in libera pratica ne' negli Stati membri originari ne' in Grecia. Tuttavia, l'ammissione di tali merci al beneficio del regime predetto puo' essere subordinata alla riscossione di un prelievo compensativo nello Stato di esportazione fino a quando negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli gia' applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e la Grecia. L'articolo 8 dell'Accordo di associazione e' applicabile.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' e la Grecia potranno avvalersi negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia della facolta' prevista dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'Accordo di associazione per quanto riguarda le disparita' in materia di dazi doganali risultanti dall'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, delle disposizioni transitorie completate dall'Atto di adesione in materia di dazi doganali.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Se in un nuovo Stato membro insorgono difficolta' gravi suscettibili di protrarsi in un settore dell'attivita' economica oppure tali da causare un grave sconvolgimento di una situazione economica regionale, la Comunita' puo', fino al 31 dicembre 1977, attuare misure di salvaguardia che permettano di riequilibrare la situazione. 2. Alle stesse condizioni, la Grecia puo' adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri. 3. I provvedimenti attuati in applicazione dei paragrafi i e 2 possono implicare deroghe alle disposizioni dell'Accordo di associazione, nella misura e per il tempo strettamente necessari per raggiungere gli scopi indicati nei suddetti paragrafi. 4. Nella scelta di tali misure dovra' essere accordata la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione. 5. I provvedimenti messi in atto e le relative modalita' di applicazione sono immediatamente notificati al Consiglio di associazione. In seno a tale Consiglio possono aver luogo consultazioni su tali provvedimenti.

Protocollo-art. 15

ARTICOLO 15. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' comunica alla Grecia le disposizioni relative ai regimi speciali di cui al Protocollo n. 5, allegato all'Accordo di associazione, contemplati all'articolo 113 dell'Atto di adesione.

Protocollo-art. 16

ARTICOLO 16. I regimi all'importazione applicati dall'irlanda per i prodotti di cui all'allegato saranno soppressi nei confronti della Grecia entro le date stabilite dai Protocolli nn. 6 e 7 dell'Atto di adesione, secondo le modalita' che il Consiglio di associazione stabilira' tenendo conto delle disposizioni enunciate in tali Protocolli.

Protocollo-art. 17

ARTICOLO 17. Il presente Protocollo fa parte integrante dell'Accordo di associazione.

Protocollo-art. 18

ARTICOLO 18. 1. Il presente Protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sara' validamente concluso, per quanto riguarda la Comunita', mediante una decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa conformemente al Trattato che istituisce la Comunita' europea e notificata alle Parti contraenti dell'Accordo di associazione. Gli strumenti di ratifica e l'atto che notifica la conclusione saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui avverra' lo scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.

Protocollo-art. 19

ARTICOLO 19. Il presente Protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ellenica, ciascuno dei testi facente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo addizionale. FATTO a Bruxelles, addi' ventotto aprile millenovecentosettantacinque. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen J. VAN DER MEULEN For Ilendes Majestaet Dronningen of Danmark ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland ULRICH LEBSANFT Pour le President de la Republique Francaise ETIENNE BURIN DES ROZIERS For the President of Ireland BRENDAN DILLON Per il Presidente della Repubblica italiana GIORGIO BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg JEAN DONDOLINGER Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden E.M.J.A. SASSEN For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland MICHAEL PALLISER Per il Consiglio delle Comunita' europee BIENDAN DILLON EDMUND P. WELLENSTEIN Per il Governo della Repubblica Ellenica STEPHANE STATHATOS

Protocollo-Allegato

ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI PREVISTI. ALL'ARTICOLO 16 --------------------------------------------------------------------- Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI ----------|--------------------------------------------------------- ex 60.03, | Calzemaglia e calze, diverse dalle semicalze, interamente ex 60.04 o essenzialmente fabbricate in seta o in fibre tessili sintetiche o artificiali, di valore non superiore a Lst. 2,50 per dozzina di paia. ex 73.35 Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio laminati, destinate ad essere utilizzate come parti di veicoli. ex 85.08 D Candele d'accensione e loro parti e pezzi staccati in metallo. ex 96.01, Spazzole e scope. ex 96.02 Autoveicoli per uso privato e commerciale di cui al Protocollo n. 7 dell'Atto di adesione. ---------------------------------------------------------------------

Accordo

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA GRECIA E ATTI CONNESSI, FIRMATI AD ATENE IL 9 LUGLIO 1961 Omissis (Vedi testo allegato alla legge 28 luglio 1962, n. 1002 - Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 1) n. 194 del 2 agosto 19362) Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI