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LEGGE 7 ottobre 1977, n. 762

Current text a fecha 1977-10-24

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.

Art. 3

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TESTO UFFICIALE IN ITALIANO (stabilito in virtu' dell'articolo 12, paragrafo 2) CONVENZIONE relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite Gli Stati contraenti, Constatando che l'utilizzazione di satelliti per la distribuzione di segnali portatori di programmi sta aumentando rapidamente sia per l'importanza che per quanto concerne l'estensione delle zone geografiche servite; Preoccupati perche' non esiste un sistema, su scala mondiale, che permetta di ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali non sono destinati e perche' la mancanza di un tale sistema rischia di ostacolare l'uso delle comunicazioni via satellite; Riconoscendo a questo riguardo l'importanza degli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; Convinti che deve essere fissato un sistema internazionale, che comporti delle, misure atte ad ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali essi non sono destinati; Coscienti della necessita' di non pregiudicare in alcun modo le convenzioni internazionali gia' in vigore, ivi compresa la Convenzione internazionale delle Telecomunicazioni ed il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato a detta Convenzione, ed in particolare di non ostacolare in alcun modo una piu' ampia accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede una protezione agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Ai fini della presente Convenzione: i) per "segnale" si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi; ii) per "programma" si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti; iii) per "satellite" si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extra-terrestre e atto a trasmettere dei segnali; iv) per "segnale emesso" si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite; v) per "segnale derivato", si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o piu' fissaggi intermediari; vi) per "organismo di origine" si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori; vii) per "distributore", si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo; viii) per "distribuzione", si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1) Ogni Stato contraente si impegna di adottare delle misure adeguate per impedire la distribuzione sul suo territorio, o dal suo territorio, di segnali portatori di programmi da parte di qualunque distributore al quale i segnali emessi verso il satellite o che passano per il satellite, non sono destinati. Tale impegno vale anche nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente e nel caso in cui i segnali distribuiti siano dei segnali derivati. 2) In ogni Stato contraente in cui l'applicazione delle misure previste al precedente paragrafo 1) e' limitata nel tempo, la durata di tale applicazione viene fissata dalla legislazione nazionale. Tale durata verra' notificata per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, oppure se la relativa legislazione nazionale entrera' in vigore o verra' modificata successivamente, entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore di tale legislazione o della sua modifica. 3) L'impegno previsto al precedente paragrafo i) non viene esteso alla distribuzione di segnali derivati provenienti da segnali gia' distribuiti da un distributore al quale i segnali emessi erano destinati.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. La presente Convenzione non e' applicabile qualora i segnali emessi dall'organismo di origine, o per suo conto, siano destinati alla ricezione diretta, proveniente dal satellite, dia parte del pubblico in generale.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. Nessuno Stato contraente 6 obbligato ad applicare le misure previste dall'articolo 2, paragrafo i), qualora i segnali distribuiti sul suo territorio, da parte di un distributore al quale i segnali emessi non sono destinati, i) portino dei brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, contenente resoconti di avvenimenti di attualita', ma soltanto nella misura giustificata dal fine informativo degli estratti stessi, oppure ii) portino, a titolo di citazione, brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, con riserva che tali citazioni siano conformi ai buoni usi e siano giustificati dal loro fine informativo; oppure iii) portino, nel caso in cui il territorio sia quello di uno Stato contraente considerato come un paese in via di sviluppo conformemente alla pratica stabilita dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un programma portato dai segnali emessi, sempre che la distribuzione sia fatta unicamente a fini istruttivi, anche per adulti, o di ricerca scientifica.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. Nessuno Stato contraente sara' obbligato ad applicare la presente Convenzione per quanto concerne i segnali emessi prima dell'entrata in vigore di detta Convenzione nei confronti dello Stato considerato.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. La presente Convenzione non dovra' in alcun modo essere interpretata come limitativa o lesiva della protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione, in virtu' delle legislazioni nazionali o delle convenzioni internazionali.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. La presente Convenzione non dovra' in alcun modo essere interpretata come limitativa della competenza di ogni Stato contraente di applicare la legislazione nazionale per impedire qualunque, abuso di monopolio.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. 1) Fatta eccezione per le disposizioni dei paragrafi 2) e 3), non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione. 2) Ciascun Stato contraente, la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 21 maggio 1974 lo preveda, puo', mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che per la sua applicazione la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 1), ("nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente") verra' considerata, come sostituita dalla seguente condizione: "nel caso in cui i segnali emessi provengano dal territorio di un altro Stato contraente". 3) a) Ciascuno Stato contraente che, alla data del 21 maggio 1974, limiti o escluda la protezione nei confronti della distribuzione dei segnali portatori di programmi mediante fili, cavi o altre vie analoghe di comunicazione, distribuzione che e' limitata ad un pubblico di abbonati, puo', mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che, nella misura in cui e fin tanto che la sua legislazione nazionale limita o esclude la protezione, non applichera' la presente Convenzione alle distribuzioni effettuate in tal modo. b) Ciascuno Stato, che ha depositato una notifica in applicazione del sottoparagrafo a), notifichera' per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, tutte le modifiche apportate alla sua legislazione nazionale ed in virtu' delle quali la riserva fatta ai sensi di detto sottoparagrafo diventa inapplicabile oppure e' limitata nella sua portata.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1) La presente Convenzione verra' depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarra' aperta fino al 31 marzo 1975 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di ognuna delle istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica o parte contraente dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia. 2) La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari e sara' aperta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1). 3) Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4) E' inteso, che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione, deve essere in grado, in conformita' con la sua legislazione nazionale, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. 1) La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione. 2) La presente Convenzione entrera' in vigore, nei confronti di ciascuno Stato che ratifichi o accetti la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, tre mesi dopo il deposito del suo strumento.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. 1) Ogni Stato contraente avra' la facolta' di denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2) La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica prevista al paragrafo i).

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. 1) La presente Convenzione e' firmata in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. 2) Testi ufficiali verranno stabiliti dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, e dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, nelle lingue araba, italiana, olandese, portoghese e tedesca. 3) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' agli Stati menzionati all'articolo 9, paragrafo 1), nonche' al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' intellettuale, al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ed al Segretario Generale dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni: i) le firme della presente Convenzione; ii) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione; iii) la data dell'entrata in vigore dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1); iv) il deposito di qualunque notifica prevista dall'articolo 2, paragrafo 2), o dall'articolo 8, paragrafo 2) o 3), nonche' il testo della notifica; v) la ricezione delle notifiche di denuncia. 4) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuno Stato menzionato all'articolo 9, paragrafo 1). IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles il 21 maggio 1974. (Seguono le firme) Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI