DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. 769
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che gli insegnamenti di:
oncologia sperimentale;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
gerontologia,
mutano la denominazione rispettivamente in quella di:
oncologia;
cardiologia;
gerontologia e geriatria.
Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di:
palinologia.
Art. 176 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
organizzazione e gestione aziendale;
lotta biologica integrata;
entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;
fotogrammetria e foto-interpretazione (semestrale);
fisica del terreno agrario (semestrale);
foraggicoltura;
propagazione e tecnica vivaistica;
suinicoltura;
micologia;
patologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;
industrie alimentari.
Lo stesso elenco e' modificato nel modo seguente:
la denominazione dell'insegnamento di venatoria e pescicoltura viene modificata in quella di venatoria e produzione della selvaggina; la denominazione dell'insegnamento di frutticoltura industriale in quella di frutticoltura;
gli insegnamenti di produzione industriale degli alimenti zootecnici e di tecnologia della produzione degli alimenti zootecnici vengono riuniti in quello di produzione degli alimenti zootecnici; gli insegnamenti di idrobiologia e pescicoltura e di viticoltura passano da semestrali ad annuali.
L'art. 405, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali presso la facolta' di medicina e chirurgia, e' integrato nel senso che e' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di cardioangiochirurgia.
Scuola speciale per tecnici di cardioangiochirurgia
Art. 405. - a) E' istituita presso l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Universita' di Padova, ai sensi dell'[art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art20), una scuola per tecnici di cardioangiochirurgia che ha lo scopo di preparare adeguatamente all'esercizio della professione di tecnico di cardioangiochirurgia, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, e pratico, con esercitazioni e tirocinii professionali.
Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolte presso l'istituto di chirurgia cardiovascolare secondo modalita' che saranno stabilite dal consiglio della scuola.
La durata del corso degli studi della scuola e' di due anni.
Sono ammessi all'esame di ammissione i candidati di ambo i sessi provvisti di:
diploma di scuola media unica;
diploma di avviamento professionale, commerciale, industriale, agrario;
diploma di infermiere professionale;
diploma di infermiere generico.
Il numero dei posti disponibili e' stabilito nella misura di dieci per anno di corso, per un totale di venti.
Al primo anno della scuola si accede previo colloquio attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa.
L'esame di ammissione avra' luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, presso la sede della scuola stessa.
Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami del primo corso.
Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti, rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolti gli obblighi di cui sopra.
Il direttore della scuola e' il direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Universita' di Padova.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facolta' di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra il personale universitario non docente o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
1) anatomia e fisiologia cardiocircolatoria;
2) tecniche di assistenza operatoria e post-operatoria;
3) tecnica strumentale emodinamica;
4) tecnica perfusionale.
Tirocinio pratico di:
laboratorio emodinamico;
trattamento intensivo;
sala operatoria.
2° Anno:
1) elementi di cardiologia;
2) elementi di cardiochirurgia;
3) tecnica strumentale emodinamica;
4) tecnica perfusionale.
Tirocinio pratico di:
laboratorio emodinamico;
trattamento intensivo;
sala operatoria.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza nel reparto che verra' stabilito, per ciascun allievo, dal consiglio della scuola per tutta la durata del corso, compiendo anche un tirocinio pratico.
I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attivita' spetta al responsabile del reparto al quale sono stati assegnati. Assenze ingiustificate comportano la esclusione dal corso.
Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.
Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.
Le commissioni sono composte da tre membri:
dal professore ufficiale della materia, presidente;
da un professore ufficiale di materia affine;
da un libero docente o cultore della materia.
Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico di cardioangiochirurgia consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una prova pratica, stabilita dalla commissione esaminatrice con cui l'allievo dovra' dimostrare di aver raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento.
L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.
Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.200
I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1977 Registro n. 116 Istruzione, foglio n. 67
Art. 1
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