DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. 774
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti: ematologia; endocrinologia e medicina costituzionale; gastroenterologia; nefrologia; neurotraumatologia; psicopatologia generale; patologia dell'eta' prenatale. Art. 60 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' modificato nel senso che i seguenti insegnamenti passano da semestrali ad annuali: fitoiatria; virologia vegetale; chimica analitica; fisiopatologia vegetale; micologia; zoologia agraria; tecnologia delle bevande alcooliche; meccanizzazione agricola; tecnologie degli allevamenti zootecnici. Art. 66 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienza delle preparazioni alimentari l'insegnamento di tecnologia delle bevande alcooliche passa da semestrale ad annuale. Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria gli insegnamenti di fisiopatologia e di patologia della selvaggina mutano denominazione rispettivamente in fisiopatologia comparata degli animali domestici e patologia del coniglio e della selvaggina. Dopo l'art. 278, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso la facolta' di farmacia. FACOLTA' DI FARMACIA Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Art. 279. - La scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera ha l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilita' di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attivita' nella farmacia ospedaliera. Art. 280. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha durata biennale. Art. 281. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche. L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento dell'esame di istituzioni di matematiche (programma del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche), ove questo non sia stato superato nel corso degli studi universitari. Art. 282. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) matematica e informatica; 2) patologia generale (); 3) biofarmaceutica e farmacocinetica I; 4) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; 5) radiochimica e radiobiologia; 6) microbiologia e igiene (); 7) tecnologia delle preparazioni magistrali. 2° Anno: 1) biofarmaceutica e farmacocinetica II; 2) immunochimica; 3) farmacia clinica; 4) documentazione e informazione sui farmaci; 5) officina galenica; 6) chimica degli alimenti (*); 7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera. Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari, queste materie dovranno essere seguite in un regolare corso universitario. Esse sono oggetto d'esame, al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studi della scuola. E' prevista la possibilita' di insegnamento e di esami integrati. Art. 283. - La scuola e' organizzata dalla facolta' di farmacia dell'Universita' di Milano. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facolta' o Universita', od esperti, anche dall'estero. La direzione della scuola e' affidata ad un docente di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facolta', per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologiche (uno). Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale. Art. 284. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 285. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facolta' di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto. Art. 286. - Il numero massimo di iscritti alla scuola e' di quindici per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esami e per titoli. La frequenza e' obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni. Art. 287. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi della Societa' italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti o donazioni di altri enti e privati. L'art. 283 (che diventera' art. 292), relativo alla scuola di specializzazione in zootecnica, presso la facolta' di agraria e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 292 (ex 283). - La durata del corso e' di due anni. Possono iscriversi i laureati in scienze agrarie, medicina veterinaria, scienze della produzione animale, e, a giudizio della facolta', inoltre, lauree similari purche' i candidati abbiano sostenuto durante i corsi universitari le seguenti discipline (o similari): genetica, statistica o biometria, scienza o dottrina della alimentazione, biochimica, meccanica agraria, economia agraria, microbiologia agraria. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonche' di partecipare alle visite ed ai sopralluoghi tecnici in Italia ed in altri Paesi. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: citogenetica degli animali di interesse zootecnico; geni ad effetto visibile per la produzione della carne; valutazione genotipica delle femmine; programmazione degli esperimenti in zootecnia; determinazioni di ricambio materiale ed energetico; gli antimetaboliti nei foraggi e nei mangimi; le micosi nei foraggi e nei mangimi; alimentazione dei conigli. 2° Anno: alimentazione degli equini; i profili metabolici negli animali zootecnici; industria mangimistica; aspetti zootecnici della mungitura meccanica; attrezzature fisse aziendali per gli allevamenti; analisi della gestione di aziende zootecniche e programmazione lineare; igiene degli impianti zootecnici; organizzazione dei grandi allevamenti. Gli allievi, al termine di ogni anno, dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie di insegnamento. Alla fine del secondo anno dovranno inoltre superare le prove finali che consistono in un esame scritto, in un esame pratico ed in un esame orale. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento preventivamente scelto e concordato. La scuola rilascia il diploma di specializzazione in alimentazione e genetica zootecnica.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1977
Registro n. 116 Istruzione, foglio n. 66
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