DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. 776
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici nazionali generali dei prezzi al consumo dell'intera collettivita' e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso per il periodo dal 1969 al 1976, hanno subito variazioni percentuali rispettivamente del 109,6 e del 155,5 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito variazioni, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente del 173,1 e 227,4; Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo dal 1971 al 1975 hanno evidenziato un costante incremento del costo degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure del minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite dalla tabella allegato A alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, non sono piu' sufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che occorre, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ad una loro variazione in aumento; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: A decorrere dal 1° gennaio 1978 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono modificate come segue: TABELLA A MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI Al SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE. a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc.; 25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 2.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc.; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonche' per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 75.000.000 (con il limite di L. 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con il numero di posti non superiore a nove; 150.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta; 200.000.000 (con un limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta; 250.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 50.000.000 (con il limite di L. 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 ql.; 75.000.000 (con il limite di L. 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 ql.; 100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 ql.; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 25.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 150 cc. o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore; 30.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 500 cc. o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore; 50.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata superiore a 500 cc. o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove; 100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti; 150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 300.000.000 (con il limite di L. 30.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche; 500.000.000 (con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche; 20.000.000 per ogni persona danneggiata.
LEONE DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 10
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