DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. 780

Type DPR
Publication 1977-06-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 14, lettera i), e dell'art. 23, lettera c), della citata legge n. 1081;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione del 20-23 ottobre 1973, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura del contributo per la iscrizione all'albo provinciale di categoria, del contributo annuale e per il rilascio di certificazioni e attestazioni, della quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale, da corrispondersi da parte degli iscritti.

LEONE ANDREOTTI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 8

Allegato

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO NELLA RIUNIONE DEL 20-23 OTTOBRE 1973. (Omissis). Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro riunito in Roma il 22 ottobre 1973; Visto l'art. 23, lettera c) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro; Viste le proposte dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 718; Considerata l'opportunita' di adeguare la misura dei contributi alle attuali esigenze per il funzionamento dei consigli provinciali e del Consiglio nazionale; Delibera: I contributi di cui agli articoli 14, lettera i), e 23, lettera c), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sono determinati nella seguente misura: 1) contributi per l'iscrizione all'albo provinciale . . L. 17.000 2) contributo annuo per il funzionamento dell'albo provinciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000 3) quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro . . . . . . . . . . . . . " 6.000 4) contributo per il rilascio dei certificati ed attestati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 Per quanto concerne i consulenti del lavoro, i quali per essere in possesso dell'autorizzazione valente per piu' province devono chiedere l'iscrizione in piu' albi provinciali, la quota intera dei suddetti contributi deve essere versata solo all'albo di residenza o, in mancanza, a quello dove il consulente dichiara di svolgere la principale attivita' mentre agli altri albi nei quali si chiede l'iscrizione, verra' versata la meta' dei suddetti contributi e precisamente: 1) contributo per l'iscrizione all'albo provinciale. . . L. 8.500 2) contributo per il funzionamento del consiglio provinciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.000 3) quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale consulenti lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 Il presidente: ORSINI Il segretario: ORSARIA Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ANSELMI

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