DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1977, n. 782
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: Indirizzo organico-biologico: applicazioni chimiche del calcolo automatico; analisi chimico cliniche; chimica dei composti elemento-organici; meccanismi di reazione in chimica organica. Indirizzo inorganico-chimico-fisico: applicazioni chimiche del calcolo automatico; chimica dei composti elemento-organici. L'art. 65, relativo alle modalita' di esame per il corso di laurea in chimica, e' soppresso e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in una prova pratica con relazione scritta, in una discussione preliminare su argomenti inerenti alla tesi e nella dissertazione della stessa, su tema approvato dall'insegnante della materia. La tesi viene depositata in segreteria, in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per la dissertazione. Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti: pedologia; conservazione della natura e delle sue risorse. Art. 67 - il secondo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: Gli insegnamenti di fisica, mineralogia, chimica generale e inorganica, chimica organica, geologia, anatomia comparata, geografia, paleontologia, chimica biologica, paleontologia umana comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio e quelli di botanica, di zoologia e di fisiologia generale un corso biennale. Art. 68 - e' soppresso, sostituito dal seguente: Il consiglio di facolta' determina caso per caso a quale anno possono essere ammessi coloro i che siano forniti di altre lauree e stabilisce altresi' quali tra gli esami gia' superati e quali attestazioni di frequenza possano essere, convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze naturali. Art. 69 - e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma: Dopo il primo biennio lo studente e' tenuto a frequentare come interno uno degli istituti naturalistici nel quale attendera' per due anni all'elaborazione della tesi di laurea. Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: biometria; neurobiologia; biochimica comparata; analisi biochimiche-cliniche; ecologia umana; ematologia generale e comparata. Art. 72 - dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: Dopo il primo biennio lo studente e' tenuto a frequentare come interno uno degli istituti biologici in cui si svolgono insegnamenti ufficiali per il corso di laurea in scienze biologiche. Su parere conforme della facolta' lo studente puo' essere autorizzato a svolgere l'internato presso altri istituti. Art. 73 - e' soppresso e sostituito dal seguente: Il consiglio di facolta' determina caso per caso a quale anno possano essere ammessi coloro che siano forniti di un'altra laurea, e stabilisce altresi' quali tra gli esami gia' superati e quali attestazioni di frequenza possano essere convalidate ai fini del conseguimento della laurea in scienze biologiche. L'art. 80, relativo al biennio propedeutico di ingegneria, e' modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti: disegno civile II; elementi di calcolo numerico e programmazione; chimica applicata per ingegneri; chimica organica. L'art. 86, relativo al corso di laurea in farmacia, e' modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi: Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del I corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del III corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. L'art. 91, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, e' modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi: Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del I corso di analisi chimico-farmaceutiche se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del III corso di analisi chimico-farmaceutiche se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso. Dopo l'art. 205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di logopedia. Scuola di preparazione per tecnici di logopedia (diretta a fini speciali) Art. 206. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di logopedia, che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita'. Art. 207. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di logopedia e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di 15 (cinque per ogni anno di corso). Art. 208. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Universita' o di istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avra' luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 209. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti. Art. 210. - Il direttore della scuola e' un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Ferrara. All'istituto di clinica otorinolaringoiatrica afferiscono la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica e la cattedra di audiologia. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola. Art. 211. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura del corso. Art. 212. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) anatomia degli organi e dei sistemi audiofono articolari; 2) fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono articolari; 3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; 4) psicologia generale; 5) elementi di audiologia; 6) elementi di fonetica e di linguistica. 2° Anno: 1) foniatria I; 2) tecniche di riabilitazione fonetica I; 3) semeiotica foniatrica; 4) fonetica sperimentale; 5) psicologia del linguaggio; 6) tecniche audiometriche. 3° Anno: 1) foniatria III; 2) tecniche di riabilitazione II; 3) riabilitazione protesica; 4) neuropsichiatria infantile; 5) tecniche di psicomotricita'; 6) psicopedagogia. Art. 213. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sui libretti di iscrizione. La attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 214. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teoricopratico. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma di tecnico di logopedia. Art. 215. - Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti devono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono avere superato tutti gli esami prescritti. Art. 216. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Art. 217. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate: tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 soprattassa annuale d'esami . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 tassa annuale d'iscrizione per studenti fuori corso . . " 3.000 Art. 218. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici o privati.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registro alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1977
Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 379
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