DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 783

Type DPR
Publication 1977-09-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 30; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, recante alcune norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonche' le loro successive modificazioni; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313, recante nuove norme sugli autoveicoli industriali; Visti i decreti del Ministro per i trasporti in data 10 giugno 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 157 del 16 giugno 1976, 26 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, concernenti adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni; Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione; Considerato che si rende necessario emanare ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, relative in particolare alle disposizioni del titolo II e dell'art. 62 della suindicata legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: Sono approvate ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, relative al titolo secondo e all'art. 62 della legge stessa, le quali vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

LEONE ANDREOTTI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 14

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298- art. 1

ULTERIORI NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Art. 1. Terminologia Nelle presenti norme di esecuzione: a) con il termine "legge" non seguito da alcuna specificazione si intende la legge 6 giugno 1974 n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977 n. 30; b) con il termine "albo" si intende l'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; c) con il termine "autorizzazione" si intende l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi; d) con il termine "licenza" si intende la licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio; e) con il termine "ufficio provinciale M.C.T.C." si intende l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298 - art. 2

Art. 2. (Art. 30, comma primo, della legge) Campo di applicazione della disciplina degli autotrasporti di cose L'autotrasporto di cose su strada puo' essere effettuato con i seguenti veicoli: motocarri, autocarri, motoveicoli ed autoveicoli per trasporti specifici di determinate cose, nonche' autotreni, autoarticolati, autosnodati, rimorchi e semirimorchi, adibiti a trasporti anche specifici di sole cose. L'autotrasporto di cose in conto proprio, puo' essere effettuato anche con autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose. Sono altresi' soggetti alle disposizioni sull'autotrasporto di cose per conto di terzi i trattori stradali isolati destinati ai traini previsti dal comma terzo del paragrafo secondo del successivo art. 12.

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298 - art. 3

Art. 3. (Art. 30, comma secondo, della legge) Esenzione dalla disciplina degli autotrasporti di cose Per ottenere l'esenzione dalla disciplina degli autotrasporti di cose degli autoveicoli di loro proprieta': 1) gli enti di cui alla lettera b) del comma secondo dello art. 30 della legge devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C. una dichiarazione redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti che gli autoveicoli sono destinati esclusiva mente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento di esigenze di funzionamento interno dell'ente proprietario e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici. Un esemplare di tale dichiarazione, vidimato dal suddetto ufficio all'atto della immatricolazione, dovra' accompagnare il veicolo. In particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti suindicati i trasporti effettuati con autoveicoli per i servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricita' e del latte, anche se gli autoveicoli sono di proprieta' degli enti stessi. Si considerano invece destinati al soddisfacimento di esigenze interne dei comuni i trasporti effettuati con autoveicoli di proprieta' di detti enti per il servizio di nettezza urbana. 2) le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C., tramite il Ministero degli affari esteri, che accertera' la sussistenza della condizione di reciprocita' di trattamento, ove prescritta, una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti l'esclusiva destinazione degli autoveicoli al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Un esemplare di tale dichiarazione vidimato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. dovra' accompagnare il veicolo.

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298 - art. 4

Art. 4. (Art. 31, lettera a), della legge) Requisito della proprieta' dell'usufrutto ovvero dell'acquisto con patto di riservato dominio per i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio. Ai fini delle licenze, la proprieta' o l'usufrutto ovvero l'acquisto con patto di riservato dominio di veicoli da adibire al trasporto in conto proprio devono risultare dall'intestazione della relativa carta di circolazione ovvero, secondo i casi, da apposita annotazione sulla carta stessa effettuata dall'ufficio provinciale M.C.T.C., che ne prende nota altresi' nel registro di immatricolazione. Nelle annotazioni relative all'usufrutto deve risultare anche la scadenza di questo ove costituito a tempo determinato. Il Ministero dei trasporti determina i documenti necessari per ottenere le annotazioni di cui al presente articolo, nonche' quella di cui all'ultimo comma del paragrafo sesto del successivo art. 12.

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298 - art. 5

Art. 5. (Art. 31, lettera a), della legge) Preposti alla guida ed alla scorta del veicolo destinato al trasporto di cose in conto proprio Ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 31, lettera a), della legge sono equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'[art. 2083 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2083), i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza.

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298- art. 6

Art. 6. (Art. 31, lettera b) della legge) Caratteristiche e limiti di attivita' del trasporto in conto proprio L'attivita' di trasporto di cose in conto proprio e' da considerare complementare o accessoria dell'attivita' principale della impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni: a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attivita' principale della impresa; b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attivita' principale dell'impresa; c) i costi dell'attivita' di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attivita' dell'impresa. La condizione di cui alla precedente lettera c) non e' richiesta nei soli casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attivita' di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.

Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298 - art. 7

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