DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. 785
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 202 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione per revisori e certificatori di bilanci societari annessa alla facolta' di economia e commercio. FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO Scuola di specializzazione per revisori e certificatori di bilanci societari Art. 203.- Titolo per l'ammissione alla scuola di specializzazione e' la laurea in economia e commercio. Art. 204. - La scuola ha sede presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' ed e' retta secondo le norme del regolamento generale per la scuola di specializzazione dell'Universita' di Messina e secondo le norme del seguente ordinamento. Art. 205. - La domanda di ammissione deve essere diretta al rettore della Universita' ed accompagnata dal diploma di laurea, dal certificato di carriera scolastica e da tutti gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuno presentare. Art. 206. - La scuola ha la durata di due anni. Il numero dei posti disponibili per ogni anno e di cento. Art. 207. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) economia e politica aziendale; 2) procedure contabili e sistemi informativi di azienda; 3) teoria e pratica dell'unificazione contabile (nazionale e comparata); 4) analisi dei costi e finanza aziendale; 5) economia dei gruppi aziendali e delle imprese multinazionali. 2° Anno: 1) diritto delle societa' commerciali; 2) tecnica fiscale e tributaria del bilancio; 3) tecnica delle negoziazioni di borsa; 4) tecnica dei fidi bancari; 5) tecnica delle revisioni e della certificazione dei bilanci; 6) diritto tributario e di bilancio. Art. 208. - La Direzione della scuola e' affidata al professore di ragioneria generale ed applicata al quale spetta, fra l'altro, la vigilanza sulla frequenza, sulla attivita' e sulla disciplina degli specializzandi. Il controllo sul funzionamento viene esercitato dal preside della facolta' di economia e commercio. Art. 209. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del primo anno. Art. 210. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Essa sara' accertata mediante la firma apposta dagli specializzandi su appositi fogli di presenza. Art. 211. - Gli esami avranno luogo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale. Art. 212. - Il direttore della scuola valutera' comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati e procedera' alla graduatoria degli aspiranti, che diventera' esecutiva dopo l'approvazione del preside della facolta' di economia e commercio. Art. 213. - La scuola rilascia, dopo la discussione di una dissertazione scritta, un diploma di specialista in revisore e certificatore di bilancio. Art. 214. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono cosi' fissate: tassa di ammissione (all'atto della domanda). . . . . . L. 10.000 tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 tassa di iscrizione (in 4 rate). . . . . . . . . . . . " 90.000 soprattassa esame (in due rate) . . . . . . . . . . . . " 5.000 biblioteca ed esercitazioni (in 3 rate) . . . . . . . . " 148.000 libretto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 soprattassa esame di diploma. . . . . . . . . . . . . . " 5.000 tassa di ripetizione esame. . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 tassa di ripetizione diploma. . . . . . . . . . . . . . " 1.000 tassa fuori corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.000 contributo pergamena. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 tassa di diploma (erario) . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1977
Registro n. 116 Istruzione, foglio n. 68
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