DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977, n. 788
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti i trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, numero 1203 e con legge 21 dicembre 1972, n. 826;
Visti i regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee numeri 3420/75/CEE, 3421/75/CEE, 3422/75/CEE, 3423/75/CEE, 3424/75/CEE, 3425/75/CEE, e 3426/75/CEE in data 18 dicembre 1975, che hanno fra l'altro disposto - in applicazione delle singole decisioni nn. 1/75 adottate in data 2 dicembre 1975 dai comitati misti istituiti nell'ambito degli accordi intervenuti tra la Comunita' economica europea e ciascuno dei sette Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (E.F.T.A.) comprendente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera - l'abolizione delle restituzioni dei dazi doganali e delle imposte di effetto equivalente ai dazi doganali pagati sui prodotti messi in opera per la fabbricazione di prodotti che vengono esportati verso gli anzidetti Paesi EFTA e per i quali e' rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero e' compilato un formulario EUR-2;
Vista la nota del segretariato del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee in data 12 novembre 1976 dalla quale risulta che i Paesi interessati possono far decorrere l'anzidetta abolizione dal 1 febbraio 1976 anziche' dal 1 gennaio 1976;
Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639, concernente la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette che hanno gravato direttamente e indirettamente su taluni prodotti dell'industria meccanica esportati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 137 del 31 maggio 1968, concernente la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine gravanti su alcuni prodotti esportati;
Visto l'art. 3 della legge 15 febbraio 1973, n. 25, modificato con l'art. 1 della legge 14 dicembre 1976, numero 847;
Ritenuto che, allo scopo di adeguare le citate norme sulla restituzione dei diritti agli obblighi derivanti dai soprarichiamati regolamenti comunitari, occorre, limitatamente ai prodotti che vengono esportati verso i Paesi dell'EFTA e per i quali e' rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero e' compilato un formulario EUR-2, depurare della parte relativa al dazio doganale le aliquote di restituzione comprendenti anche altri tributi ovvero rendere inapplicabili le aliquote di restituzione comprendenti il solo dazio;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Le aliquote di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne stabilite nella tabella annessa alla legge 5 luglio 1964, n. 639, per taluni prodotti dell'industria meccanica esportati sono ridotte nella misura indicata nella tabella annessa al presente decreto quando tali prodotti vengono esportati verso l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera e per essi e' rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero e' compilato un formulario EUR-2.
Art. 2
La riduzione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 31 maggio 1968, si applica anche quando i prodotti indicati nei provvedimenti richiamati nell'articolo stesso vengono esportati verso i Paesi indicati nell'art. 1 del presente decreto e per essi e' rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero e' compilato un formulario EUR-2.
Art. 3
I prodotti indicati nei provvedimenti richiamati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 31 maggio 1968, sono esclusi dalla restituzione del dazio doganale quando vengono esportati verso i Paesi indicati nell'art. 1 del presente decreto e per essi e' rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero e' compilato un formulario EUR-2.
Art. 4
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 febbraio 1976.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 11
Tabella
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