LEGGE 7 ottobre 1977, n. 790

Type Legge
Publication 1977-10-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con tre allegati, un protocollo finale e sei protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45 della medesima.

Art. 3

La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata convenzione, sara' corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PREAMBOLO 1 I plenipotenziari dei Governi contraenti, pur riconoscendo pienamente a ciascun Paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie telecomunicazioni, allo scopo di facilitare le relazioni tra i popoli mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno, di comune accordo, conchiuso la presente convenzione, che e' lo strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. ARTICOLO 1. (Composizione dell'Unione) 2 1. L'Unione internazionale delle telecomunicazioni si compone di Membri che, tenuto conto del principio d'universalita' e dell'interesse a che la partecipazione all'Unione sia universale, sono: 3 a) ogni Paese elencato nell'allegato 1, che firma e ratifica la Convenzione o aderisce a questo Atto; 4 b) ogni Paese non elencato nell'allegato 1, che diventa Membro delle Nazioni Unite e aderisce alla Convenzione conformemente ai disposti dell'articolo 46; 5 c) ogni Paese sovrano non elencato nell'allegato 1, e non Membro delle Nazioni Unite, che aderisce alla Convenzione, conformemente ai disposti dell'articolo 46, dopo che la sua domanda di ammissione come Membro dell'Unione sia stata accettata dai 2/3 dei Membri dell'Unione. 6 2. In applicazione dei disposti del numero 5, se una domanda di adesione come Membro e' presentata nell'intervallo fra due Conferenze di plenipotenziari per via diplomatica e per il tramite del Paese dove e' fissata la sede dell'Unione, il segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenutosi se non ha risposto nel termine di 4 mesi a contare dal giorno in cui e' stato consultato.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. (Diritti e obblighi dei Membri) 7 1. 1 Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione. 8 2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti: a) ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell'Unione, e' eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell'Unione; 9 b) ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che fa parte del Consiglio d'amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio; 10 c) ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. (Sede dell'Unione). 11 La sede dell'Unione e' stabilita a Ginevra.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. (Oggetto dell'Unione) 12 1. L'Unione ha per oggetto: a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale per il miglioramento e l'impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni specie; 13 b) di favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici e il loro sfruttamento piu' efficace, allo scopo di aumentare il rendimento dei servizi delle telecomunicazioni, di estenderne l'uso e di generalizzare quanto piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico; 14 c) di armonizzare gli sforzi delle nazioni verso questi fini comuni. 15 2. A tale scopo, e piu' particolarmente, l'Unione: a) attribuisce le frequenze dello spettro radioelettrico e registra le assegnazioni di frequenze, in modo da evitare disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi; 16 b) coordina gli sforzi nell'intento di eliminare i disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze; 17 c) coordina gli sforzi in vista di permettere lo sviluppo armonioso dei mezzi di telecomunicazione, specialmente quelli facenti capo alle tecniche spaziali, al fine di utilizzare nel modo migliore le possibilita' che tali mezzi offrono; 18 d) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri nell'intento di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio efficiente e una gestione finanziaria delle telecomunicazioni solida e indipendente; 19 e) incoraggia la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo, con tutti i mezzi a sua disposizione, in particolare con la partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite; 20 f) provoca l'adozione di provvedimenti che consentano di garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; 21 g) procede a studi, emana regolamenti, prende risoluzioni, elabora raccomandazioni e suggerimenti e raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. (Struttura dell'Unione) 22 L'Unione comprende gli organi seguenti: 1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell'Unione; 23 2. le conferenze amministrative; 24 3. il Consiglio d'amministrazione; 25 4. gli organi permanenti seguenti: a) il Segretariato generale; 26 b) il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (I.F.R.B.); 27 c) il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.); 28 d) il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.).

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. (Conferenza di plenipotenziari) 29 1. La Conferenza di plenipotenziari e' composta di delegazioni rappresentanti i Membri. Essa e' convocata a intervalli regolari, normalmente ogni 5 anni. 30. 2. La Conferenza di plenipotenziari; a) fissa i principi generali che l'Unione deve osservare per conseguire gli scopi enunciati all'articolo 4 della presente Convenzione; 31 b) esamina il rapporto del Consiglio d'amministrazione relativo all'attivita' di tutti gli organismi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari; 32 c) fissa le basi del bilancio di previsione dell'Unione e il massimo delle sue spese ordinarie per il periodo che va fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato il programma delle conferenze amministrative e delle riunioni che l'Unione terra' probabilmente durante questo periodo; 33 d) fissa gli stipendi di base, le scale degli stipendi e il regime delle indennita' e pensioni di tutti i funzionari dell'Unione e formula, se necessario, tutte le direttive generali concernenti gli effettivi dell'Unione; 34 e) esamina i conti dell'Unione e li approva definitivamente se necessario; 35 f) elegge i Membri dell'Unione chiamati a comporre il Consiglio d'amministrazione; 36 g) elegge il segretario generale e il vice-segretario generale e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni; 37 h) elegge i Membri dell'I.F.R.B. e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni; 38 i) rivede la Convenzione, se lo giudica necessario; 39 j) conchiude o, se e' il caso, rivede gli accordi tra l'Unione e le altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio conchiuso dal Consiglio d'amministrazione in nome dell'Unione con queste medesime organizzazioni e da' loro il seguito che giudica necessario; 40 k) tratta tutte le altre questioni di telecomunicazione giudicate opportune.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. (Conferenze amministrative) 41 1. Le conferenze amministrative dell'Unione comprendono; a) le conferenze amministrative mondiali; 42 b) le conferenze amministrative regionali. 43 2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per elaborare particolari problemi delle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte all'ordine del giorno. Le risoluzioni prese devono, in ogni caso, essere conformi ai disposti della Convenzione. 44 3. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa mondiale puo' comprendere: a) la revisione parziale dei regolamenti amministrativi elencati al numero 571; 45 b) eccezionalmente, la revisione completa di uno o parecchi di questi regolamenti; 46 c) ogni altra questione di carattere mondiale di competenza della conferenza. 47 (2) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa regionale deve comprendere unicamente questioni particolari delle telecomunicazioni di natura regionale, comprese le direttive destinate al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze per quanto concerne il suo operato nella regione pertinente, sempre che tali direttive non pregiudichino gli interessi di altre regioni. Inoltre, le decisioni di una simile conferenza devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dei regolamenti amministrativi.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. (Consiglio d'amministrazione) 48 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di 36 Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari, tenuto conto della necessita' di un'equa rappresentanza di tutte le parti del mondo. Salvo nei casi di vacanza che si verificano nelle condizioni specificate nel regolamento generale, i Membri dell'Unione eletti nel Consiglio d'amministrazione adempiono il loro mandato fino alla data alla quale la Conferenza di plenipotenziari procede all'elezione di un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili. 49 (2) Ogni Membro del Consiglio designa, a far parte del Consiglio, una persona che puo' essere assistita da uno o parecchi assessori. 50 2. Il Consiglio d'amministrazione emana il suo regolamento interno. 51 3. Nell'intervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione agisce in qualita' di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest'ultima. 52 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione, da parte dei Membri, delle disposizioni della Convenzione, dei regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di svolgere tutti gli altri compiti che gli sono assegnati dalla Conferenza di plenipotenziari. 53 (2) Assicura una coordinazione efficace delle attivita' dell'Unione e esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi permanenti. 54 (3) Favorisce la cooperazione internazionale in vista di assicurare con tutti i mezzi a sua disposizione, e segnatamente con la partecipazione dell'Unione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite, la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, conformemente allo scopo dell'Unione, che e' di favorire con tutti i mezzi possibili lo sviluppo delle telecomunicazioni.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. (Segretariato generale) 55 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale. 56 (2) Il segretario generale e il vicesegretario generale assumono il loro servizio alla data fissata al momento della loro elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente e sono rieleggibili. 57 (3) Il segretario generale prende tutti i provvedimenti necessari affinche' le risorse dell'Unione siano utilizzate con parsimonia ed e' responsabile verso il Consiglio d'amministrazione per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione. Il vicesegretario generale e' responsabile verso il segretario generale. 58 2. (1) Se il posto di segretario generale diviene vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale e conserva questa carica fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente; egli e' eleggibile a questo posto. 59 (2) Se il posto di vicesegretario generale diviene vacante a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione nomina un successore per la durata rimanente del mandato. 60 (3) Se i posti di segretario generale e di vicesegretario generale diventano vacanti simultaneamente, il direttore del Comitato consultivo internazionale che e' stato piu' a lungo in servizio esercita le funzioni di segretario generale durante una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d'amministrazione nomina un segretario generale, e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella che e' stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario cosi' nominato resta in carica per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli puo' fare atto di candidatura alle elezioni al posto di segretario generale o di vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata. 61 3. Il segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione. 62 4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest'ultimo.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. (Comitato internazionale di registrazione delle frequenze) 63 1. Il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (I.F.R.B.) e' composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai Paesi membri dell'Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del mondo. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre un solo candidato, che deve essere cittadino del suo Paese. 64 2. I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, nell'esercizio delle loro funzioni, non rappresentano il loro Paese ne' una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un mandato internazionale. 65 3. I compiti essenziali del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti: a) effettuare una registrazione metodica delle assegnazioni di frequenza fatte dai diversi Paesi, in modo da stabilire, in conformita' della procedura indicata nel regolamento delle radiocomunicazioni e, se del caso, delle decisioni delle conferenze competenti dell'Unione, la data, lo scopo e le caratteristiche tecniche di ciascuna di tali assegnazioni al fine di assicurare il riconoscimento ufficiale internazionale; 66 b) effettuare, nelle stesse condizioni e allo stesso scopo, una registrazione metodica delle ubicazioni assegnate dai Paesi ai satelliti geostazionari; 67 c) fornire avvisi ai Membri in vista dell'esercizio del piu' gran numero possibile di vie radioelettriche nelle regioni dello spettro delle frequenze dove i disturbi nocivi possono prodursi, come pure in vista dell'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari; 68 d) adempiere tutti i compiti suppletivi concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze e l'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari conformemente alle procedure previste dal regolamento delle radiocomunicazioni, prescritte da una conferenza competente dell'Unione o dal Consiglio d'amministrazione con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di una tale conferenza o in esecuzione delle sue decisioni; 69 e) tenere a giorno i documenti indispensabili all'esercizio delle sue funzioni.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. (Comitati consultivi internazionali) 70 1. (1) Il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.) e' incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni inerenti alle questioni tecniche e d'esercizio specificamente relative alle radiocomunicazioni. 71 (2) Il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) e' incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni sulle questioni tecniche d'esercizio e tariffati concernenti la telegrafia e la telefonia. 72 (3) Nell'adempimento dei suoi compiti, ogni Comitato consultivo internazionale deve prestare particolare attenzione allo studio delle questioni e all'elaborazione di raccomandazioni direttamente legate all'istituzione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito regionale e nel campo internazionale. 73 2. I Comitati consultivi internazionali hanno quali Membri: a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 74 b) ogni azienda privata riconosciuta che, con l'approvazione del Membro che l'ha riconosciuta, domanda di partecipare ai lavori di questi Comitati. 75 3. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale e' assicurato: a) dall'assemblea plenaria; 76 b) dalle commissioni di studio che costituisce; 77 c) da un direttore, eletto da un'assemblea plenaria e nominato in conformita' del Regolamento generale. 78 4. Una Commissione mondiale del Piano e Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtu' di decisioni congiunte delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un Piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenti un interesse particolare per i Paesi in via di sviluppo e siano elaborate per ordine di tali Comitati. 79 5. I metodi di lavoro dei Comitati consultivi internazionali sono definiti nel Regolamento generale.

Convenzione-art. 12

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