LEGGE 7 ottobre 1977, n. 790
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con tre allegati, un protocollo finale e sei protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45 della medesima.
Art. 3
La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata convenzione, sara' corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI PREAMBOLO 1 I plenipotenziari dei Governi contraenti, pur riconoscendo pienamente a ciascun Paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie telecomunicazioni, allo scopo di facilitare le relazioni tra i popoli mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno, di comune accordo, conchiuso la presente convenzione, che e' lo strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. ARTICOLO 1. (Composizione dell'Unione) 2 1. L'Unione internazionale delle telecomunicazioni si compone di Membri che, tenuto conto del principio d'universalita' e dell'interesse a che la partecipazione all'Unione sia universale, sono: 3 a) ogni Paese elencato nell'allegato 1, che firma e ratifica la Convenzione o aderisce a questo Atto; 4 b) ogni Paese non elencato nell'allegato 1, che diventa Membro delle Nazioni Unite e aderisce alla Convenzione conformemente ai disposti dell'articolo 46; 5 c) ogni Paese sovrano non elencato nell'allegato 1, e non Membro delle Nazioni Unite, che aderisce alla Convenzione, conformemente ai disposti dell'articolo 46, dopo che la sua domanda di ammissione come Membro dell'Unione sia stata accettata dai 2/3 dei Membri dell'Unione. 6 2. In applicazione dei disposti del numero 5, se una domanda di adesione come Membro e' presentata nell'intervallo fra due Conferenze di plenipotenziari per via diplomatica e per il tramite del Paese dove e' fissata la sede dell'Unione, il segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenutosi se non ha risposto nel termine di 4 mesi a contare dal giorno in cui e' stato consultato.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. (Diritti e obblighi dei Membri) 7 1. 1 Membri dell'Unione hanno i diritti e sono sottoposti agli obblighi previsti nella Convenzione. 8 2. I diritti dei Membri, per quanto concerne la loro partecipazione alle conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti: a) ogni Membro ha il diritto di partecipare alle conferenze dell'Unione, e' eleggibile nel Consiglio d'amministrazione e ha il diritto di presentare i candidati ai posti di funzionari eletti di tutti gli organismi permanenti dell'Unione; 9 b) ogni Membro ha diritto a un voto in tutte le conferenze dell'Unione, in tutte le riunioni dei Comitati consultivi internazionali e che fa parte del Consiglio d'amministrazione, in tutte le sessioni di questo Consiglio; 10 c) ogni Membro ha parimenti diritto a un voto in tutte le consultazioni effettuate per corrispondenza.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. (Sede dell'Unione). 11 La sede dell'Unione e' stabilita a Ginevra.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. (Oggetto dell'Unione) 12 1. L'Unione ha per oggetto: a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale per il miglioramento e l'impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni specie; 13 b) di favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici e il loro sfruttamento piu' efficace, allo scopo di aumentare il rendimento dei servizi delle telecomunicazioni, di estenderne l'uso e di generalizzare quanto piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico; 14 c) di armonizzare gli sforzi delle nazioni verso questi fini comuni. 15 2. A tale scopo, e piu' particolarmente, l'Unione: a) attribuisce le frequenze dello spettro radioelettrico e registra le assegnazioni di frequenze, in modo da evitare disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi; 16 b) coordina gli sforzi nell'intento di eliminare i disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze; 17 c) coordina gli sforzi in vista di permettere lo sviluppo armonioso dei mezzi di telecomunicazione, specialmente quelli facenti capo alle tecniche spaziali, al fine di utilizzare nel modo migliore le possibilita' che tali mezzi offrono; 18 d) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri nell'intento di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio efficiente e una gestione finanziaria delle telecomunicazioni solida e indipendente; 19 e) incoraggia la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo, con tutti i mezzi a sua disposizione, in particolare con la partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite; 20 f) provoca l'adozione di provvedimenti che consentano di garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; 21 g) procede a studi, emana regolamenti, prende risoluzioni, elabora raccomandazioni e suggerimenti e raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. (Struttura dell'Unione) 22 L'Unione comprende gli organi seguenti: 1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell'Unione; 23 2. le conferenze amministrative; 24 3. il Consiglio d'amministrazione; 25 4. gli organi permanenti seguenti: a) il Segretariato generale; 26 b) il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (I.F.R.B.); 27 c) il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.); 28 d) il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.).
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. (Conferenza di plenipotenziari) 29 1. La Conferenza di plenipotenziari e' composta di delegazioni rappresentanti i Membri. Essa e' convocata a intervalli regolari, normalmente ogni 5 anni. 30. 2. La Conferenza di plenipotenziari; a) fissa i principi generali che l'Unione deve osservare per conseguire gli scopi enunciati all'articolo 4 della presente Convenzione; 31 b) esamina il rapporto del Consiglio d'amministrazione relativo all'attivita' di tutti gli organismi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari; 32 c) fissa le basi del bilancio di previsione dell'Unione e il massimo delle sue spese ordinarie per il periodo che va fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato il programma delle conferenze amministrative e delle riunioni che l'Unione terra' probabilmente durante questo periodo; 33 d) fissa gli stipendi di base, le scale degli stipendi e il regime delle indennita' e pensioni di tutti i funzionari dell'Unione e formula, se necessario, tutte le direttive generali concernenti gli effettivi dell'Unione; 34 e) esamina i conti dell'Unione e li approva definitivamente se necessario; 35 f) elegge i Membri dell'Unione chiamati a comporre il Consiglio d'amministrazione; 36 g) elegge il segretario generale e il vice-segretario generale e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni; 37 h) elegge i Membri dell'I.F.R.B. e fissa la data alla quale essi assumeranno le loro funzioni; 38 i) rivede la Convenzione, se lo giudica necessario; 39 j) conchiude o, se e' il caso, rivede gli accordi tra l'Unione e le altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio conchiuso dal Consiglio d'amministrazione in nome dell'Unione con queste medesime organizzazioni e da' loro il seguito che giudica necessario; 40 k) tratta tutte le altre questioni di telecomunicazione giudicate opportune.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. (Conferenze amministrative) 41 1. Le conferenze amministrative dell'Unione comprendono; a) le conferenze amministrative mondiali; 42 b) le conferenze amministrative regionali. 43 2. Le conferenze amministrative sono convocate, di norma, per elaborare particolari problemi delle telecomunicazioni. Possono essere trattate unicamente le questioni iscritte all'ordine del giorno. Le risoluzioni prese devono, in ogni caso, essere conformi ai disposti della Convenzione. 44 3. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa mondiale puo' comprendere: a) la revisione parziale dei regolamenti amministrativi elencati al numero 571; 45 b) eccezionalmente, la revisione completa di uno o parecchi di questi regolamenti; 46 c) ogni altra questione di carattere mondiale di competenza della conferenza. 47 (2) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa regionale deve comprendere unicamente questioni particolari delle telecomunicazioni di natura regionale, comprese le direttive destinate al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze per quanto concerne il suo operato nella regione pertinente, sempre che tali direttive non pregiudichino gli interessi di altre regioni. Inoltre, le decisioni di una simile conferenza devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni dei regolamenti amministrativi.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. (Consiglio d'amministrazione) 48 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di 36 Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari, tenuto conto della necessita' di un'equa rappresentanza di tutte le parti del mondo. Salvo nei casi di vacanza che si verificano nelle condizioni specificate nel regolamento generale, i Membri dell'Unione eletti nel Consiglio d'amministrazione adempiono il loro mandato fino alla data alla quale la Conferenza di plenipotenziari procede all'elezione di un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili. 49 (2) Ogni Membro del Consiglio designa, a far parte del Consiglio, una persona che puo' essere assistita da uno o parecchi assessori. 50 2. Il Consiglio d'amministrazione emana il suo regolamento interno. 51 3. Nell'intervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione agisce in qualita' di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest'ultima. 52 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione, da parte dei Membri, delle disposizioni della Convenzione, dei regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di svolgere tutti gli altri compiti che gli sono assegnati dalla Conferenza di plenipotenziari. 53 (2) Assicura una coordinazione efficace delle attivita' dell'Unione e esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi permanenti. 54 (3) Favorisce la cooperazione internazionale in vista di assicurare con tutti i mezzi a sua disposizione, e segnatamente con la partecipazione dell'Unione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite, la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, conformemente allo scopo dell'Unione, che e' di favorire con tutti i mezzi possibili lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. (Segretariato generale) 55 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale. 56 (2) Il segretario generale e il vicesegretario generale assumono il loro servizio alla data fissata al momento della loro elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente e sono rieleggibili. 57 (3) Il segretario generale prende tutti i provvedimenti necessari affinche' le risorse dell'Unione siano utilizzate con parsimonia ed e' responsabile verso il Consiglio d'amministrazione per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione. Il vicesegretario generale e' responsabile verso il segretario generale. 58 2. (1) Se il posto di segretario generale diviene vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale e conserva questa carica fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente; egli e' eleggibile a questo posto. 59 (2) Se il posto di vicesegretario generale diviene vacante a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione nomina un successore per la durata rimanente del mandato. 60 (3) Se i posti di segretario generale e di vicesegretario generale diventano vacanti simultaneamente, il direttore del Comitato consultivo internazionale che e' stato piu' a lungo in servizio esercita le funzioni di segretario generale durante una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d'amministrazione nomina un segretario generale, e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella che e' stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario cosi' nominato resta in carica per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli puo' fare atto di candidatura alle elezioni al posto di segretario generale o di vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata. 61 3. Il segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione. 62 4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest'ultimo.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. (Comitato internazionale di registrazione delle frequenze) 63 1. Il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (I.F.R.B.) e' composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai Paesi membri dell'Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del mondo. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre un solo candidato, che deve essere cittadino del suo Paese. 64 2. I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, nell'esercizio delle loro funzioni, non rappresentano il loro Paese ne' una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un mandato internazionale. 65 3. I compiti essenziali del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti: a) effettuare una registrazione metodica delle assegnazioni di frequenza fatte dai diversi Paesi, in modo da stabilire, in conformita' della procedura indicata nel regolamento delle radiocomunicazioni e, se del caso, delle decisioni delle conferenze competenti dell'Unione, la data, lo scopo e le caratteristiche tecniche di ciascuna di tali assegnazioni al fine di assicurare il riconoscimento ufficiale internazionale; 66 b) effettuare, nelle stesse condizioni e allo stesso scopo, una registrazione metodica delle ubicazioni assegnate dai Paesi ai satelliti geostazionari; 67 c) fornire avvisi ai Membri in vista dell'esercizio del piu' gran numero possibile di vie radioelettriche nelle regioni dello spettro delle frequenze dove i disturbi nocivi possono prodursi, come pure in vista dell'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari; 68 d) adempiere tutti i compiti suppletivi concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze e l'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari conformemente alle procedure previste dal regolamento delle radiocomunicazioni, prescritte da una conferenza competente dell'Unione o dal Consiglio d'amministrazione con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di una tale conferenza o in esecuzione delle sue decisioni; 69 e) tenere a giorno i documenti indispensabili all'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. (Comitati consultivi internazionali) 70 1. (1) Il Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (C.C.I.R.) e' incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni inerenti alle questioni tecniche e d'esercizio specificamente relative alle radiocomunicazioni. 71 (2) Il Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) e' incaricato di eseguire studi e di emanare raccomandazioni sulle questioni tecniche d'esercizio e tariffati concernenti la telegrafia e la telefonia. 72 (3) Nell'adempimento dei suoi compiti, ogni Comitato consultivo internazionale deve prestare particolare attenzione allo studio delle questioni e all'elaborazione di raccomandazioni direttamente legate all'istituzione, allo sviluppo e al perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito regionale e nel campo internazionale. 73 2. I Comitati consultivi internazionali hanno quali Membri: a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 74 b) ogni azienda privata riconosciuta che, con l'approvazione del Membro che l'ha riconosciuta, domanda di partecipare ai lavori di questi Comitati. 75 3. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale e' assicurato: a) dall'assemblea plenaria; 76 b) dalle commissioni di studio che costituisce; 77 c) da un direttore, eletto da un'assemblea plenaria e nominato in conformita' del Regolamento generale. 78 4. Una Commissione mondiale del Piano e Commissioni regionali del Piano sono istituite in virtu' di decisioni congiunte delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali. Queste Commissioni elaborano un Piano generale per la rete internazionale delle telecomunicazioni, al fine di facilitare lo sviluppo coordinato dei servizi internazionali delle telecomunicazioni. Esse sottomettono ai Comitati consultivi internazionali questioni il cui studio presenti un interesse particolare per i Paesi in via di sviluppo e siano elaborate per ordine di tali Comitati. 79 5. I metodi di lavoro dei Comitati consultivi internazionali sono definiti nel Regolamento generale.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. (Comitato di coordinazione) 80 1. (1) Il Comitato di coordinazione assiste il segretario generale e gli da' pareri su questioni amministrative e finanziarie e di cooperazione tecnica interessanti parecchi organismi permanenti, come anche nel campo delle relazioni esterne e dell'informazione pubblica, tenendo pienamente conto in questo delle decisioni del Consiglio d'amministrazione e degli interessi dell'Unione tutta intera. 81 (2) Il Comitato esamina parimenti tutte le questioni importanti che gli sono sottoposte dal Consiglio d'amministrazione. Dopo aver studiato tali questioni, il Comitato presenta al Consiglio un rapporto in merito, per il tramite del segretario generale. 82 2. Il Comitato di coordinazione e' composto del vicesegretario generale, dei direttori dei Comitati consultivi internazionali e del presidente dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze; e' presieduto dal segretario generale.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. (I funzionari eletti e il personale dell'Unione) 83 1. (1) Nell'adempimento delle loro funzioni, i funzionari e il personale dell'Unione non devono sollecitare ne' accettare istruzioni da nessun Governo, ne' da nessuna autorita' estranea all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali. 84 (2) Ogni Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei funzionari eletti e del personale dell'Unione, e non deve cercare d'influenzarli nell'adempimento del loro dovere. 85 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono avere ne' partecipazioni ne' interessi finanziari di qualsiasi natura in un'azienda qualsiasi che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione "interessi finanziari" non dev'essere interpretata come un divieto alla continuazione di versamenti per la pensione a motivo di un impiego o di servizi anteriori. 86 2. Il segretario generale, il vicesegretario generale e i direttori dei Comitati consultivi internazionali devono essere tutti cittadini di Paesi differenti, Membri dell'Unione; e' auspicabile che la stessa regola si estenda ai Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. In occasione dell'elezione di questi funzionari, occorre tenere debitamente conto dei principi esposti al numero 87 e di una ripartizione geografica equa tra le regioni del mondo. 87 3. La considerazione dominante nel reclutamento e nella fissazione delle condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di assicurare all'Unione i servizi di persone che possiedano le piu' alte qualita' d'efficienza, di competenza e d'integrita'. L'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' larga possibile deve essere debitamente presa in considerazione.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. (Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione di conferenze e di altre riunioni) 88 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e la direzione dei loro dibattiti, le conferenze, le assemblee plenarie e le riunioni dei Comitati consultivi internazionali applicano il regolamento interno compreso nel Regolamento generale. 89 2. Ogni conferenza, assemblea plenaria o riunione dei Comitati consultivi internazionali puo' adottare le regole che giudica indispensabili a complemento di quelle del regolamento interno. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni dalla Convenzione e del Regolamento generale; se si tratta di regole complementari adottate da assemblee plenarie e da commissioni di studi, esse sono pubblicate sotto forma di risoluzione nei documenti delle assemblee plenarie.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. (Finanze dell'Unione) 90 1. Le spese dell'Unione comprendono i costi attinenti: a) al Consiglio d'amministrazione e agli organismi permanenti dell'Unione; 91 b) alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative mondiali. 92 2. Le spese dell'Unione sono coperte dalle contribuzioni dei suoi Membri determinate in funzione del numero d'unita' corrispondente alla classe di contribuzione scelta da ogni Membro secondo lo specchietto seguente: classe di 30 unita' classe di 5 unita' classe di 25 unita' classe di 4 unita' classe di 20 unita' classe di 3 unita' classe di 18 unita' classe di 2 unita' classe di 15 unita' classe di 1/2 unita' classe di 13 unita' classe di 1 unita' classe di 10 unita' classe di 1/2 unita' classe di 8 unita' 93 3. I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale essi intendono partecipare alle spese dell'Unione. 94 4. Nessuna riduzione del numero di unita' di contribuzione, fissata conformemente alla Convenzione, puo' prendere effetto durante la validita' della presente Convenzione. 95 5. Le spese delle conferenze amministrative regionali di cui al numero 42 sono sopportate da tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di quest'ultimi e, sulla stessa base, da quei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze. 96 6. I Membri pagano anticipatamente la loro parte di contribuzione annuale, calcolata secondo il bilancio di previsione fissato dal Consiglio d'amministrazione. 97 7. Un Membro in ritardo con i suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto definito ai numeri 9 e 10, dal momento che l'importo dei suoi arretrati e' uguale o superiore all'importo delle contribuzioni che questo Membro deve pagare per i due anni precedenti. 98 8. Le disposizioni che regolano le contribuzioni finanziarie delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali figurano nel Regolamento generale.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. (Lingue) 99 1. (1) Le lingue ufficiali dell'Unione sono: l'inglese, il cinese, lo spagnolo, il francese e il russo. 100 (2) Le lingue di lavoro dell'Unione sono: l'inglese, lo spagnolo e il francese. 101 (3) In caso di contestazione, fa fede il testo francese. 102 2. (1) I documenti definitivi delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative, i loro Atti finali, i loro protocolli, le loro risoluzioni, le loro raccomandazioni e i loro suggerimenti sono redatti nelle lingue ufficiali dell'Unione, in base a testi che si equivalgono tanto nella forma quanto nel contenuto. 103 (2) Tutti gli altri documenti di queste conferenze sono redatti nelle lingue di lavoro dell'Unione. 104 3. (1) I documenti ufficiali di servizio dell'Unione, previsti dai regolamenti amministrativi, sono pubblicati nelle cinque lingue ufficiali. 105 (2) Tutti gli altri documenti di cui il segretario generale deve, conformemente alle sue attribuzioni, provvedere alla distribuzione generale, sono redatti nelle tre lingue di lavoro. 106 4. Nei dibattiti delle conferenze dell'Unione e nelle riunioni del suo Consiglio d'amministrazione e dei suoi Comitati consultivi internazionali, deve essere adoperato un sistema efficiente di traduzione simultanea nelle cinque lingue ufficiali. Tuttavia, quando tutti i partecipanti a una conferenza o a una riunione acconsentono, i dibattiti possono essere tenuti in un numero di lingue inferiore alle cinque lingue suddette. L'interpretazione tra queste lingue e l'arabo e' assicurato alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative dell'Unione.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. (Capacita' giuridica dell'Unione) 107 L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacita' giuridica che le e' necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. (Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni) 108 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorita' ne' preferenze di qualsiasi genere.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. (Arresto delle telecomunicazioni) 109 1. I Membri si riservano il diritto di fermare la trasmissione di qualsiasi telegramma private che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l'ufficio di origine dell'arresto totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato. 110 2. I Membri si riservano altresi' il diritto di interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20. (Sospensione del servizio) 111 Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretariato generale.
Convenzione-art. 21
ARTICOLO 21. (Responsabilita') 112 I Membri non accettano alcuna responsabilita' nei confronti degli utenti dei servizi internazionali delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i reclami tendenti a ottenere il risarcimento di danni e interessi.
Convenzione-art. 22
ARTICOLO 22. (Segreto delle telecomunicazioni) 113 1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per garantire il segreto delle corrispondenze internazionali. 114 2. Essi si riservano tuttavia il diritto di trasmettere tali corrispondenze alle autorita' competenti allo scopo di salvaguardare l'applicazione della loro legislazione interna o l'esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui sono parte.
Convenzione-art. 23
ARTICOLO 23. (Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione) 115 1. I Membri prendono i provvedimenti opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. 116 2. Tali vie e impianti devono essere esercitati quanto piu' possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d'esercizio e mantenuti in conformita' dei progressi scientifici e tecnici. 117 3. I Membri provvedono alla sicurezza di queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione. 118 4. Salvo accordi particolari, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l'efficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si trovano sotto il loro controllo.
Convenzione-art. 24
ARTICOLO 24. (Notificazione delle contravvenzioni) 119 Al fine di facilitare l'applicazione dei disposti dell'articolo 44, i Membri si impegnano a informarsi vicendevolmente sulle contravvenzioni ai disposti della presente Convenzione e dei Regolamenti annessi.
Convenzione-art. 25
ARTICOLO 25. (Priorita' delle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana) 120 I servizi internazionali delle telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta alle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nell'aria e nello spazio extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche d'urgenza eccezionale dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
Convenzione-art. 26
ARTICOLO 26. (Priorita' dei telegrammi di Stato; delle chiamate e delle conversazioni telefoniche di Stato) 121 Con riserva dei disposti degli articoli 25 e 36, i telegrammi di Stato godono del diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le chiamate e le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, a domanda speciale e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorita' sulle altre chiamate e conversazioni telefoniche.
Convenzione-art. 27
ARTICOLO 27. (Linguaggio segreto) 122 1. I telegrammi di Stato, come anche i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni. 123 2. I telegrammi privati in linguaggio segreto possono essere ammessi tra tutti i Paesi, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente notificato, per il tramite del segretario generale, che non ammettono tale linguaggio per queste corrispondenze 124 3. I Membri che non ammettono i telegrammi privati in linguaggio segreto, in provenienza o a destinazione del loro territorio, devono accettarli in transito, salvo nel caso della sospensione del servizio prevista all'articolo 20.
Convenzione-art. 28
ARTICOLO 28. (Tasse e franchigia) 125 Le disposizioni relative alle tasse delle telecomunicazioni e i diversi casi in cui la franchigia e' accordata sono fissati nei Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 29
ARTICOLO 29. (Compilazione e scambio dei conti) 126 I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operanti in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno conchiuso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali conchiusi in virtu' dell'articolo 31, questi regolamenti di conti sono fatti in conformita' dei Regolamenti amministrativi.
Convenzione-art. 30
ARTICOLO 30. (Unita' monetaria) 127 L'unita' monetaria usata nella composizione delle tariffe delle telecomunicazioni internazionali e nella compilazione dei conti internazionali e' il franco oro di 100 centesimi, del peso di 10/31 di grammo e al titolo di 0,900.
Convenzione-art. 31
ARTICOLO 31. (Accordi particolari) 128 I Membri riservano a se', alle aziende private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facolta' di conchiudere accordi speciali su questioni di telecomunicazioni che non interessano la generalita' dei Membri. Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le disposizioni della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.
Convenzione-art. 32
ARTICOLO 32. (Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali) 129 I Membri si riservano il diritto di tenere conferenze regionali, di conchiudere accordi regionali e di creare organizzazioni regionali nell'intento di regolare questioni concernenti le telecomunicazioni, suscettibili d'essere trattate su un piano regionale. Gli accordi regionali non devono pero' essere in contraddizione con la presente Convenzione.
Convenzione-art. 33
ARTICOLO 33. (Utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari). 130 1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per assicurare in modo soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tale scopo, che si sforzano di applicare entro i piu' brevi termini, gli ultimi ritrovati della tecnica. 131 2. Al momento di utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che devono essere utilizzate in modo efficace e economico, al fine di permettere un accesso equo a questa orbita e a queste frequenze ai differenti Paesi o gruppi di Paesi, secondo i loro bisogni e i mezzi tecnici di cui possono disporre, conformemente ai disposti del Regolamento delle radiocomunicazioni.
Convenzione-art. 34
ARTICOLO 34. (Intercomunicazione) 132 1. Le stazioni che effettuano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato. 133 2. Tuttavia, per non intralciare il progresso, scientifico, le disposizioni del numero 132 non vietano l'uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purche' tale incapacita' sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l'effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l'intercomunicazione. 134 3. Nonostante le disposizioni del numero 132, una stazione puo' essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, atteso lo scopo di questa o altra circostanza indipendente dal sistema impiegato.
Convenzione-art. 35
ARTICOLO 35. (Disturbi nocivi) 135 1. Tutte le stazioni, qualunque sia il loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare un servizio di radio comunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. 136 2. Ogni Membro si impegna a esigere dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a tale scopo l'osservanza delle prescrizioni del numero 135. 137 3. Inoltre, i Membri riconoscono l'opportunita' che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 135.
Convenzione-art. 36
ARTICOLO 36. (Chiamate e messaggi di soccorso) 138 Le stazioni di radiocomunicazioni sono obbligate ad accettare con priorita' assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso, qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare immediatamente il seguito che richiedono.
Convenzione-art. 37
ARTICOLO 37. (Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori). 139 I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.
Convenzione-art. 38
ARTICOLO 38. (Impianti dei servizi di difesa nazionale) 140 1. I Membri conservano l'intera loro liberta' circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze navali e aeree. 141 2. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi nocivi, e alle prescrizioni dei regolamenti amministrativi riguardanti i tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono destinati. 142 3. Inoltre, detti impianti, qualora siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.
Convenzione-art. 39
ARTICOLO 39. (Relazioni con le Nazioni Unite) 143 1. Le relazioni tra le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo conchiuso tra queste due organizzazioni, il cui testo figura nell'allegato 3 alla presente Convenzione. 144 2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI dell'Accordo sopraccitato, i servizi d'esercizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite godono dei diritti e sono sottoposti agli obblighi indicati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi. Di conseguenza, essi hanno il diritto di assistere, a titolo consultivo, a tutte le conferenze dell'Unione, comprese le riunioni dei Comitati consultivi internazionali.
Convenzione-art. 40
ARTICOLO 40. (Relazioni con le organizzazioni internazionali) 145 Allo scopo di contribuire all'attuazione di una coordinazione internazionale completa nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno con essa comunanza d'interessi e di attivita'.
Convenzione-art. 41
ARTICOLO 41. (Disposizioni fondamentali e Regolamento generale) 146 In caso di divergenza tra una disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a 170) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 571), la prima parte prevale.
Convenzione-art. 42
ARTICOLO 42. (Regolamenti amministrativi) 147 1. Le disposizioni della Convenzione sono completate dai Regolamenti amministrativi, che regolano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri. 148 2. La ratifica della presente Convenzione conformemente all'articolo 45 o l'adesione alla presente Convenzione conformemente all'articolo 46 implica l'accettazione dei Regolamenti amministrativi in vigore al momento di questa ratifica o adesione. 149 3. I Membri devono informare il segretario generale della loro approvazione di ogni revisione di questi Regolamenti da parte delle conferenze amministrative competenti. Il segretario generale notifica questa approvazione ai Membri man mano che le riceve. 150 4. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione e una disposizione di un Regolamento amministrativo, la Convenzione prevale.
Convenzione-art. 43
ARTICOLO 43. (Validita' dei Regolamenti amministrativi in vigore) 151 I Regolamenti amministrativi di cui al numero 147 sono quelli in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Essi sono considerati come allegati alla presente Convenzione e rimangono valevoli, con riserva delle revisioni parziali che possono essere adottate ai sensi del numero 44, fino al momento dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti elaborati dalle conferenze amministrative mondiali competenti e destinati a sostituirli quali allegati alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 44
ARTICOLO 44. (Esecuzione della Convenzione e dei Regolamenti) 152 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi ad essa allegati in tutti gli uffici e in tutti i posti di telecomunicazione installati e esercitati da essi e che assicurano servizi internazionali o che possono provocare disturbi nocivi ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto riguarda i servizi non soggetti a questi obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 38. 153 2. Essi devono, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per imporre l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti allegati, alle aziende da loro autorizzate a impiantare e a esercitare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che esercitano stazioni le quali possono provocare disturbi nocivi ai servizi di radiocomunicazione d'altri Paesi.
Convenzione-art. 45
ARTICOLO 45. (Ratifica della Convenzione) 154 1. La presente Convenzione sara' ratificata da ciascuno dei Governi firmatari, secondo le norme costituzionali vigenti nei rispettivi Paesi. Gli strumenti di ratifica saranno inviati, nel piu' breve tempo possibile, per via diplomatica e per il tramite del Governo dello Stato in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale, che provvedera' a notificarli ai Membri. 155 2. (1) Durante un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Governo firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione in conformita' dei numeri da 8 a 10, anche se non ha depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154. 156 (2) Allo spirare d'un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, un Governo firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154, non ha piu' diritto di votare in alcuna conferenza dell'Unione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna riunione degli organismi permanenti dell'Unione, ne' in alcuna consultazione per corrispondenza effettuata in conformita' delle disposizioni della Convenzione, e cio' fino a quando lo strumento di ratifica non sia stato depositato. Non e' tuttavia pregiudicato alcun diritto di tale Governo, salvo quello di voto. 157 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, ogni strumento di ratifica avra' effetto dalla data del deposito presso il segretario generale. 158 4. Nel caso in cui uno o piu' Governi firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i Governi che l'avranno ratificata.
Convenzione-art. 46
ARTICOLO 46. (Adesione alla Convenzione) 159 1. II Governo di un Paese che non ha firmato la presente Convenzione puo' aderirvi in qualsiasi momento, riservate le disposizioni dell'articolo 1. 160 2. Lo strumento di adesione e' inviato per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale. L'adesione ha effetto, sempre che non sia stato convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica l'adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autentica dello strumento.
Convenzione-art. 47
ARTICOLO 47. (Denuncia della Convenzione) 161 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito ha il diritto di denunciarla con una notificazione inviata al segretario generale per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione il segretario generale ne da' avviso agli altri Membri. 162 2. Questa denuncia ha effetto allo spirare del termine di un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.
Convenzione-art. 48
ARTICOLO 48. (Abrogazione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux - 1965) 163 La presente Convenzione abroga e sostituisce la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux (1965) nelle relazioni tra i Governi contraenti.
Convenzione-art. 49
ARTICOLO 49. (Relazioni con gli Stati non contraenti) 164 Tutti i Membri riservano a se' e alle aziende private riconosciute la facolta' di stabilire le condizioni alle quali essi ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non e' partecipe della presente Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente e' accettata da un Membro, essa dev'essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d'un Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.
Convenzione-art. 50
ARTICOLO 50. (Composizione delle controversie) 165 1. I Membri possono comporre le loro controversie, circa le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Regolamenti previsti all'articolo 42, o in via diplomatica, o seguendo le procedure stabilite per i trattati bilaterali o multilaterali conchiusi tra loro per la composizione delle controversie internazionali, o con qualsiasi altro modo da essi stabilito di comune accordo. 166 2. Qualora non fosse accettato nessuno di questi mezzi di composizione delle controversie, ogni Membro, parte in una controversia, puo' fare ricorso all'arbitrato, conformemente alla procedura prevista nel Regolamento generale o nel Protocollo addizionale facoltativo, secondo il caso.
Convenzione-art. 51
ARTICOLO 51. (Definizioni) 167 Nella presente Convenzione, salvo non risulti altrimenti dal contesto: a) i termini definiti all'allegato 2 alla presente Convenzione hanno il senso ivi riconosciuto; 168 b) gli altri termini definiti nei Regolamenti indicati nell'articolo 42 hanno il senso riconosciuto in questi Regolamenti.
Convenzione-art. 52
ARTICOLO 52. (Entrata in vigore e registrazione della Convenzione) 169 La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1975 tra i Membri per i quali gli strumenti di ratifica o adesione saranno depositati prima di questa data. 170 Conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il segretario generale dell'Unione registrera' la presente Convenzione presso il segretariato delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 53
ARTICOLO 53. (Conferenza di plenipotenziari) 201 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce a intervalli regolari, normalmente ogni cinque anni. 202 (2) Se cio' e' praticamente possibile, la data e il luogo d'una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla Conferenza di plenipotenziari precedente; in caso contrario, tale data e tale luogo sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione. 203 2. (1) La data e/o il luogo della prossima Conferenza di plenipotenziari possono essere mutati: a) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale; 204 b) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 205 (2) Nei due casi, vanno nuovamente stabiliti la data e/o il luogo, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.
Convenzione-art. 54
ARTICOLO 54. (Conferenze amministrative) 206 1. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa e' fissato dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri della regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 225. 207 (2) Ove occorra, l'ordine del giorno comprende le questioni la cui inclusione sia stata stabilita da una Conferenza di plenipotenziari. 208 (3) Una conferenza amministrativa mondiale relativa alle radiocomunicazioni puo' parimenti comprendere nel suo ordine del giorno direttive da dare al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze riguardo al suo operato e l'esame di quest'ultime. 209 2. (1) Una conferenza amministrativa mondiale e' convocata: a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari, che puo' fissare la data e il luogo della sua riunione; 210 b) su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 211 c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale; 212 (d) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 213 (2) Nei casi di cui ai numeri 210, 211, 212 e eventualmente 209, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, riservate le disposizioni del numero 225. 214 3. (1) Una conferenza amministrativa regionale e' convocata: a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;. 215 b) su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale o regionale, precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 216 c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al segretario generale; 217 d) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 218 (2) Nei casi di cui ai numeri 215, 216, 217 e eventualmente 214, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, riservate le disposizioni del numero 225. 219 4. (1) L'ordine del giorno, la data e il luogo di una conferenza amministrativa possono essere mutati: a) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale. Le domande sono indirizzate individualmente al segretario generale che le sottopone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione; 220 b) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 221 (2) Nei casi di cui ai numeri 219 e 220, le modificazioni proposte sono adottate definitivamente soltanto d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 225. 222 5. (1) Il Consiglio d'amministrazione puo' giudicare opportuno far precedere alla sessione principale d'una conferenza amministrativa una riunione preparatoria incaricata di elaborare proposte concernenti la struttura tecnica dei lavori della conferenza. 223 (2) La convocazione di tale riunione preparatoria e il suo ordine del giorno devono essere approvati dalla maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o dalla maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 225. 224 (3) A meno che la riunione preparatoria d'una conferenza amministrativa non decida altrimenti, i testi che essa ha definitivamente approvati vanno raccolti in forma di rapporto che e' approvato da questa riunione e firmato dal suo presidente. 225 6. Nelle consultazioni di cui ai numeri 206, 213, 218, 221 e 223, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine fissato dal Consiglio d'amministrazione sono considerati come se non avessero partecipato a tali consultazioni e di conseguenza non sono presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la meta' del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procede a una nuova consultazione il cui risultato sara' determinante qualunque sia il numero dei suffragi espressi.
Convenzione-art. 55
ARTICOLO 55. (Consiglio d'amministrazione) 226 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. 227 (2) Se tra due Conferenze di plenipotenziari si produce una vacanza in seno al Consiglio d'amministrazione, il seggio spetta di diritto al Membro dell'Unione che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio, il maggior numero di voti tra i Membri appartenenti alla stessa regione che non furono eletti. 228 (3) Un seggio in seno al Consiglio e' considerato come vacante: a) quando un Membro del Consiglio non si e' fatto rappresentare a due sessioni annuali consecutive del Consiglio; 229 b) quando un Paese membro dell'Unione si dimette dalle funzioni di Membro del Consiglio. 230 2. Nella misura del possibile, la persona designata da un Membro del Consiglio d'amministrazione a far parte del Consiglio e' un funzionario della sua amministrazione delle telecomunicazioni oppure e' direttamente responsabile rispetto a tale amministrazione o in suo nome; questa persona dove essere qualificata per la sua esperienza nei servizi delle telecomunicazioni. 231 3. Il Consiglio d'amministrazione elegge il suo presidente e il suo vicepresidente all'inizio di ogni sessione annuale. Essi restano in carica fino all'apertura della successiva sessione annuale e sono rieleggibili. Il vicepresidente sostituisce il presidente assente. 232 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione annuale alla sede dell'Unione. 233 (2) Nel corso di tale sessione, esso puo' decidere di tenere eccezionalmente una sessione suppletiva. 234 (3) Nell'intervallo tra due sessioni ordinarie, esso puo' essere convocato, di regola alla sede dell'Unione, dal suo presidente, a domanda della maggioranza dei suoi Membri, o su iniziativa del suo presidente nelle condizioni previste al numero 255. 235 5. Il segretario generale e il vice-segretario generale, il presidente e il vicepresidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e i direttori dei Comitati consultivi internazionali partecipano di pieno diritto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, ma senza prendere parte alle votazioni. Tuttavia, il Consiglio puo' tenere sedute riservate ai suoi soli Membri. 236 6. Il segretario generale assume le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione. 237 7. Il Consiglio d'amministrazione prende decisioni solamente quando e' in sessione. 238 8. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione ha il diritto d'assistere in qualita' di osservatore a tutte le riunioni degli organismi permanenti dell'Unione designati ai numeri 26, 27 e 28. 239 9. Sono a carico dell'Unione solamente le spese di viaggio e di vitto e alloggio sostenute dal rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione per l'adempimento delle sue funzioni nelle sessioni del Consiglio. 240 10. Per lo svolgimento dei compiti che gli sono devoluti dalla Convenzione, il Consiglio d'amministrazione, in particolare: a) e' incaricato, durante l'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, di assicurare la coordinazione con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 39 e 40. A tale riguardo, esso conchiude a nome dell'Unione accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 40 e con le Nazioni Unite, in applicazione dell'accordo tra quest'ultime e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla Conferenza di plenipotenziari successiva, conformemente ai disposti del numero 39; 241 b) fissa l'effettivo e la gerarchia del personale del Segretariato generale e dei segretariati specializzati degli organismi permanenti dell'Unione, tenendo conto delle direttive generali impartite dalla Conferenza di plenipotenziari; 242 c) elabora tutti i Regolamenti che giudica necessari alle attivita' amministrative e finanziarie dell'Unione, come anche i Regolamenti amministrativi destinati a tener conto della pratica corrente dell'organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano il regime comune degli stipendi, indennita' e pensioni; 243 d) controlla il funzionamento amministrativo dell'Unione; 244 e) esamina e fissa il bilancio di previsione annuale dell'Unione, tenendo conto dei limiti fissati per le spese dalla Conferenza di plenipotenziari, realizzando tutte le economie possibili, ma salvaguardando nello spirito l'obbligo fatto all'Unione di ottenere risultati soddisfacenti il piu' rapidamente possibile per mezzo delle conferenze e dei programmi di lavoro degli organismi permanenti; cosi' facendo, il Consiglio tiene conto anche dei piani di lavori menzionati al numero 286 e di tutte le analisi dei costi/benefici menzionati al numero 287; 245 f) prende ogni provvedimento necessario alla verifica annuale dei conti dell'Unione compilati dal segretario generale e approva tali conti, se necessario, per sottometterli alla Conferenza di plenipotenziari successiva; 246 g) aggiusta, se e' necessario: 1. Le tabelle di base degli stipendi del personale della categoria professionale e delle categorie superiori, ad eccezione degli stipendi dei posti ai quali si provvede per via di elezione, al fine di adeguarli alle tabelle di base degli stipendi fissate dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune; 247 2. le tabelle di base degli stipendi del personale della categoria dei servizi generali, per adattarle ai salari applicati dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione; 248 3. le indennita' di posto della categoria professionale e delle categorie superiori, comprese quelle dei posti ai quali si provvede per via di elezione, conformemente alle decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell'Unione; 249 4. le indennita' di cui beneficia tutto il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modificazioni adottate nel regime comune delle Nazioni Unite; 250 5. i contributi dell'Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite, conformemente alle decisioni del Comitato misto di questa Cassa; 251 6. le indennita' di carovita accordate ai beneficiari della Cassa d'assicurazione del personale dell'Unione secondo la prassi seguita dalle Nazioni Unite; 252 h) prende le disposizioni necessarie per la convocazione delle Conferenze di plenipotenziari e delle conferenze amministrative dell'Unione conformemente agli articoli 53 e 54; 253 i) sottopone alla Conferenza di plenipotenziari le raccomandazioni che giudica utili; 254 j) esamina e coordina i programmi di lavoro nonche' i loro progressi, come anche gli accordi di lavoro degli organismi permanenti, compresi i calendari delle riunioni, e prende le disposizioni che stima opportune; 255 k) procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di segretario generale e/o di vicesegretario generale qualora si avverasse la situazione di cui al numero 59 o 60, e cio' nel corso di una delle sue sessioni regolari se la vacanza si e' prodotta nei novanta giorni che precedono questa sessione, oppure nel corso di una sessione convocata dal suo presidente nei periodi previsti ai numeri sopra menzionati;, 256 l) procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di direttore di un Comitato consultivo internazionale, alla prima sessione regolare tenuta dopo la data in cui la vacanza si e' prodotta. Un direttore cosi' nominato resta in funzione fino all'assemblea plenaria seguente, come lo stipula il numero 305; egli puo' essere eletto a questo posto; 257 m) procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Membro del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze secondo la procedura prevista al numero 297; 258 n) adempie le altre funzioni previste nella Convenzione e, nel quadro di quest'ultima e dei Regolamenti amministrativi, tutte le funzioni giudicate necessarie al buon andamento dell'Unione o dei suoi organismi permanenti presi singolarmente; 259 o) prende i provvedimenti necessari, dopo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere, a titolo provvisorio, i casi non previsti dalla Convenzione, dai Regolamenti amministrativi e dai loro allegati, la cui soluzione non puo' essere rinviata alla prossima conferenza competente; 260 p) sottopone un rapporto sulle attivita' di tutti gli organi dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari; 261 q) invia ai Membri dell'Unione, il piu' presto possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, rapporti succinti sui lavori svolti come anche ogni documento che giudica utile.
Convenzione-art. 56
ARTICOLO 56. (Segretariato generale) 262 1. Il segretario generale: a) coordina le attivita' dei differenti organismi permanenti dell'Unione con i consigli e l'assistenza del Comitato di coordinazione di cui al numero 80, al fine di assicurare un impiego il piu' possibile efficace ed economico del personale, dei fondi e degli altri introiti dell'Unione: 263 b) organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di tale Segretariato, conformandosi alle direttive date dalla Conferenza di plenipotenziari e ai regolamenti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; 264 c) prende le misure amministrative circa la costituzione dei segretariati specializzati degli organismi permanenti e nomina il personale di tali segretariati d'intesa con il capo di ogni organismo permanente e basandosi sulla scelta di quest'ultimo, la decisione finale di nomina o di licenziamento spettando al segretario generale; 265 d) comunica al Consiglio d'amministrazione ogni decisione presa dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate che riguardi le condizioni di servizio, d'indennita' e di pensioni del regime comune. 266 e) bada che siano applicati i regolamenti amministrativi e finanziari approvati dal Consiglio d'amministrazione. 267 f) fornisce pareri giuridici agli organi dell'Unione; 268 g) vigila, per i bisogni della gestione amministrativa, sul personale della sede dell'Unione, al fine di assicurare un'utilizzazione il piu' possibile efficace di tale personale e di applicargli le condizioni d'impiego del regime comune. Il personale designato per assistere direttamente i direttori dei Comitati consultivi internazionali e il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze lavora agli ordini diretti degli alti funzionari interessati, ma conformemente alle direttive amministrative generali del Consiglio d'amministrazione e del segretario generale; 269 h) nell'interesse generale dell'Unione e, dopo aver consultato il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze o il direttore del Comitato consultivo di cui si tratta, assegna temporaneamente funzionari ad altri compiti in funzione delle fluttuazioni del lavoro alla sede dell'Unione. Il segretario generale segnala al Consiglio d'amministrazione tali assegnazioni temporanee e le loro conseguenze finanziarie; 270 i) sbriga il lavoro di segretario che precede e segue le conferenze dell'Unione; 271 j) organizza, se necessario in collaborazione con il governo che ha fatto l'invito, il segretariato delle conferenze dell'Unione e, in collaborazione con il capo dell'organismo permanente interessato, fornisce i servizi necessari alle riunioni di ogni organismo permanente dell'Unione, ricorrendo, nella misura in cui lo ritiene necessario, al personale dell'Unione, conformemente al numero 269. Il segretario generale puo' parimenti, a domanda e in virtu' di un contratto, organizzare il segretariato di ogni altra riunione concernente le telecomunicazioni; 272 k) tiene aggiornate le nomenclature ufficiali compilate secondo le informazioni fornite a tale scopo dagli organismi permanenti dell'Unione o dalle amministrazioni, esclusi gli schedari di consultazione e qualsiasi altro incartamento indispensabile che possono riferirsi alle funzioni del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze; 273 l) pubblica i principali rapporti degli organismi permanenti dell'Unione come anche i pareri e le istruzioni d'esercizio da utilizzare nei servizi internazionali delle telecomunicazioni che dipendono da tali pareri; 274 m) pubblica gli accordi internazionali e regionali concernenti le telecomunicazioni che gli sono comunicati dalle parti interessate e tiene aggiornati i documenti che ad essi si riferiscono; 275 n) pubblica le norme tecniche del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, e qualsiasi altra documentazione concernente l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze, quale e' stata elaborata dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze in esecuzione delle sue funzioni; 276 o) compila, pubblica e tiene aggiornati facendo capo, se necessario, ad altri organismi permanenti dell'Unione: 1. Una documentazione che indichi la composizione e la struttura dell'Unione; 277 2. le statistiche generali e i documenti ufficiali di servizio dell'Unione specificati nei Regolamenti amministrativi; 278 3. tutti gli altri documenti la cui compilazione e' prescritta dalle conferenze e dal Consiglio, d'amministrazione; 279 p) raccoglie e pubblica, in forma appropriata, le informazioni nazionali e internazionali concernenti le telecomunicazioni nel mondo intero; 280 q) raccoglie e pubblica, in collaborazione con gli altri organismi permanenti dell'Unione, le informazioni di carattere tecnico o amministrativo che possano essere particolarmente utili ai Paesi in via di sviluppo, al fine di aiutarli a migliorare le loro reti delle telecomunicazioni. L'attenzione di questi Paesi sara' parimenti attirata sulle possibilita' offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici delle Nazioni Unite; 281 r) raccoglie e pubblica tutte le informazioni suscettibili di essere utili ai Membri, concernenti la messa in opera di mezzi tecnici allo scopo di ottenere il miglior rendimento dei servizi delle telecomunicazioni e soprattutto il migliore impiego possibile delle frequenze radioelettriche per diminuire i disturbi; 282 s) pubblica periodicamente, secondo le informazioni raccolte o che sono messe a sua disposizione, comprese quelle che puo' raccogliere da altre organizzazioni internazionali, un giornale d'informazione e di documentazione generali sulle telecomunicazioni; 283 t) stabilisce, dopo aver consultato il direttore del Comitato consultivo internazionale interessato o, a seconda del caso, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, la forma e la presentazione di tutte le pubblicazioni dell'Unione, tenendo, conto della loro natura e del loro contenuto come anche del modo di pubblicazione piu' appropriato e piu' economico; 284 u) prende le misure necessarie affinche' i documenti pubblicati siano distribuiti in tempo utile; 285 v) dopo aver realizzato tutte le economie possibili, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione un progetto di bilancio di previsione annuale, il quale, dopo essere stato approvato dal Consiglio, e' trasmesso a titolo informativo a tutti i Membri dell'Unione; 286 w) prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione piani di lavoro per l'avvenire relativi, alle principali attivita' esercitate alla sede dell'Unione conformemente alle direttive del Consiglio d'amministrazione; 287 x) nella misura in cui il Consiglio d'amministrazione lo giudica opportuno, prepara e sottomette al Consiglio d'amministrazione analisi sui costi/benefici delle principali attivita' esercitate alla sede dell'Unione; 288 y) allestisce un rapporto di gestione finanziario, sottoposto ogni anno al Consiglio d'amministrazione, e un conto riassuntivo immediatamente prima di ciascuna Conferenza di plenipotenziari; detti rapporti, dopo verifica e approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, sono comunicati ai Membri e sottoposti alla prossima Conferenza dei plenipotenziari per esame e approvazione definitiva; 289 z) allestisce un rapporto annuale sull'attivita' dell'Unione, che viene trasmesso a tutti i Membri dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 290 a) svolge tutte le altre funzioni di segretariato dell'Unione. 291 2. Il segretario generale o il vicesegretario generale puo' assistere, a titolo consultivo, alle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e a tutte le Conferenze dell'Unione; il segretario generale o il suo rappresentante puo' partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre adunanze dell'Unione; la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e' disciplinata dai disposti del numero 235.
Convenzione-art. 57
ARTICOLO 57. (Comitato internazionale di registrazione delle frequenze) 292 1. (1) I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze devono essere pienamente qualificati per la loro competenza tecnica nel campo delle radiocomunicazioni e avere un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. 293 (2) Inoltre, per permettere una migliore comprensione dei problemi che vengono sottoposti al Comitato in virtu' del numero 67, ogni Membro deve conoscere le condizioni geografiche, economiche e demografiche d'una regione particolare del globo. 294 2. (1) La procedura d'elezione e' fissata dalla conferenza responsabile dell'elezione nel modo specificato al numero 63. 295 (2) A ogni elezione, qualsiasi membro del Comitato in carica puo' essere riproposto come candidato dal Paese di cui e' cittadino. 296 (3) I membri del Comitato assumono il loro servizio il giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che li ha eletti. Essi restano normalmente in carica fino alla data stabilita dalla conferenza che ne elegge i successori. 297 (4) Se, nell'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato, un Membro eletto di quest'ultimo presenta le dimissioni, abbandona le sue funzioni o muore, il presidente del Comitato chiede al segretario generale d'invitare i Paesi membri dell'Unione che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l'elezione di un sostituto da parte del Consiglio d'amministrazione in occasione della sua sessione annuale seguente. Tuttavia, se la vacanza si produce piu' di novanta giorni prima della sessione del Consiglio d'amministrazione, il Paese di cui questo Membro era cittadino designa il piu' presto possibile e entro novanta giorni, un sostituto parimenti cittadino di questo Paese, che restera' in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio d'amministrazione. Il sostituto potra' essere presentato come candidato alla elezione da parte del Consiglio d'amministrazione; 298 (5) Per garantire un funzionamento efficace del Comitato, ogni Paese di cui un cittadino e' stato eletto Membro del Comitato deve, per quanto possibile, astenersi dal richiamarlo nell'intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari incaricate di eleggere i Membri del Comitato; 299 3 (1) I metodi di lavoro del Comitato sono definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni; 300 (2) I Membri del Comitato eleggono nel loro seno un presidente e un vicepresidente, i quali adempiono le loro funzioni durante un periodo di un anno in seguito, il vicepresidente succede ogni anno al presidente, e viene eletto un nuovo vicepresidente; 301 3) Il Comitato dispone di un segretariato specializzato. 302 4. Nessun Membro del Comitato deve, nell'esercizio delle sue funzioni, chiedere o ricevere istruzioni da alcun Governo, ne' da alcun Membro d'un Governo qualsiasi, ne' da alcuna organizzazione o persona pubblica o privata. Inoltre, ciascun Membro deve rispettare il carattere internazionale del Comitato e delle funzioni dei suoi Membri, e non deve, in nessun caso, cercare d'influenzare qualcuno di essi nell'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione-art. 58
ARTICOLO 58. (Comitati consultivi internazionali) 303 1. Il funzionamento di ogni Comitato consultivo internazionale e' assicurato mediante: a) l'assemblea plenaria, che si riunisce normalmente ogni tre anni. Quando una conferenza amministrativa mondiale corrispondente e' stata convocata, la riunione dell'assemblea plenaria e' tenuta, se possibile, almeno otto mesi prima di questa conferenza; 304 b) le commissioni di studi istituite dall'assemblea plenaria per trattare le questioni da esaminare; 305 c) un direttore eletto dall'assemblea plenaria, inizialmente per un periodo equivalente a due volte la durata tra due assemblee plenarie consecutive, normalmente per sei anni. Egli e' rieleggibile a ciascuna delle assemblee plenarie successive e, ove fosse rieletto, resta in carica fino alla seguente assemblea plenaria, normalmente per tre anni. Se il posto diviene inopinatamente vacante, l'assemblea plenaria seguente elegge il nuovo direttore; 306 d) un segretariato specializzato che assiste il direttore; 307 e) laboratori o impianti tecnici istituiti dall'Unione. 308 2. (1) Le questioni studiate da ogni Comitato consultivo internazionale, e sulle quali e' incaricato di emettere pareri, gli sono poste dalla Conferenza di plenipotenziari, da una conferenza amministrativa, dal Consiglio d'amministrazione, da un altro Comitato consultivo o dal Comitato internazionale di registrazione delle frequenze. Tali questioni si aggiungono a quelle che l'assemblea plenaria del Comitato consultivo interessato ha deciso di prendere in considerazione, o, nell'intervallo delle assemblee plenarie, a quelle la cui iscrizione e' stata chiesta o approvata da almeno 20 Membri dell'Unione. 309 (2) A domanda dei Paesi interessati, ogni Comitato consultivo puo' parimenti eseguire studi e dare consigli su questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di questi Paesi. Lo studio di tali questioni e' disciplinato dai disposti del numero 308.
Convenzione-art. 59
ARTICOLO 59. (Comitato di coordinazione) 310 1. (1) Il Comitato di coordinazione coadiuva il segretario generale nello svolgimento dei compiti che gli sono assegnati in virtu' dei numeri 282, 285, 288 e 289. 311 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare la coordinazione con ogni organizzazione internazionale, di cui agli articoli 39 e 40, per quanto concerne la rappresentanza degli organismi permanenti dell'Unione nelle conferenze di tali organizzazioni. 312 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione nel campo della cooperazione tecnica e presenta raccomandazioni al Consiglio d'amministrazione per il tramite del segretario generale. 313 2. Il Comitato deve provvedere affinche' le sue conclusioni siano possibilmente prese per accordo comune. Il segretario generale puo' tuttavia prendere decisioni, anche senza essere appoggiate da altri due o piu' membri del Comitato, ove reputi che la liquidazione delle questioni di cui si tratta non puo' essere differita alla prossima sessione del Consiglio d'amministrazione. In tali circostanze, egli fa rapporto senza indugio e per iscritto ai Membri del Consiglio d'amministrazione su queste questioni, indicando le ragioni che l'hanno indotto a prendere tali decisioni, come anche i punti di vista presentati per scritto dagli altri Membri del Comitato. 314 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, normalmente almeno una volta al mese.
Convenzione-art. 60
ARTICOLO 60. (Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari in caso di partecipazione di un Governo invitante) 315 1. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, fissa la data definitiva e il luogo preciso della conferenza. 316 2. (1) Un anno prima di tale data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro dell'Unione. 317 (2) Questi inviti possono essere mandati sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite d'un altro Governo. 318 3. Il segretario generale manda un invito alle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, e, a domanda, alle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32. 319 4. Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' invitare le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite come anche l'Agenzia internazionale dell'energia atomica a inviare osservatori per partecipare alle conferenze con voto consultivo, sulla base della reciprocita'. 320 5. (1) Le risposte dei Membri devono giungere al Governo invitante al piu' tardi un mese prima dell'apertura della conferenza; esse devono contenere, per quanto possibile, tutte le indicazioni sulla composizione della delegazione. 321 (2) Tali risposte possono essere indirizzate al Governo invitante sia direttamente, sia per il tramite del segretario generale o per il tramite di un altro Governo. 322 6. Ogni organismo permanente dell'Unione ha il diritto di essere rappresentato alla conferenza a titolo consultivo, quando essa tratta questioni che sono di sua competenza. In caso di bisogno, la conferenza puo' invitare un organismo che non avesse giudicato opportuno di farsi rappresentare. 323 7. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari: a) le delegazioni specificate nell'allegato 2; 324 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 325 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni, conformemente al numero 318; 326 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319.
Convenzione-art. 61
ARTICOLO 61. (Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante) 327 1. (1) Le disposizioni dei numeri 315 a 321 sono applicabili alle conferenze amministrative. 328 (2) Tuttavia, il termine previsto per l'invio degli inviti puo' essere ridotto, ove occorra, a sei mesi. 329 (3) I Membri dell'Unione possono informare le aziende private da esse riconosciute dell'invito che e' stato loro trasmesso. 330 2. (1) Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a inviare osservatori per partecipare alla conferenza con voto consultivo. 331 (2) Le organizzazioni internazionali interessate presentano al Governo invitante una domanda d'ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data della notificazione. 332 (3) Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione e' presa dalla conferenza stessa. 333 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative: a) le delegazioni specificate nell'allegato 2; 334 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 335 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32; 336 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319; 337 e) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 330 a 332; 338 f) i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono; 339 g) gli organismi permanenti dell'Unione, alle condizioni previste al numero 322.
Convenzione-art. 62
ARTICOLO 62. (Procedura per la convocazione di conferenze amministrative mondiali a domanda di Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione) 340 1. I Membri dell'Unione che desiderano la convocazione di una conferenza amministrativa mondiale ne informano il segretario generale, indicando l'ordine del giorno, il luogo e la data proposta per la conferenza. 341 2. Il segretario generale, quando ha ricevuto domande concordanti di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, trasmette la comunicazione per telegramma a tutti i Membri, pregandoli di notificargli, nel termine di sei settimane, se accettano o no la proposta presentata. 342 3. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225, si pronuncia in favore dell'insieme della proposta, se accetta cioe' sia l'ordine del giorno, sia la data e il luogo di riunione proposti, il segretario generale ne informa tutti i Membri dell'Unione, mediante telegramma-circolare. 343 4. (1) Se la proposta accettata tende a riunire la conferenza in un luogo diverso da quello della sede dell'Unione, il segretario generale domanda al Governo del paese interessato se accetta di diventare Governo invitante. 344 (2) In caso affermativo, il segretario generale, d'intesa con questo Governo, prende le disposizioni necessarie per la riunione della conferenza. 345 (3) In caso negativo, il segretario generale invita i Membri che hanno domandato la convocazione della conferenza a presentare nuove proposte circa il luogo della riunione. 346 5. Quando la proposta accettata tende a riunire la conferenza alla sede dell'Unione, seno applicabili le disposizioni dell'articolo 64. 347 6. (1) Se l'insieme della proposta (ordine del giorno, luogo e data) non e' accettato dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225, il segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in modo definitivo, entro un termine di sei settimane, sul punto o sui punti controversi. 348 (2) Questi punti sono considerati come accettati quando siano stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo i disposti del numero 225. 349 7. La procedura sopra indicata e' parimenti applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza amministrativa mondiale e' presentata dal Consiglio d'amministrazione.
Convenzione-art. 63
ARTICOLO 63. (Procedura per la convocazione di conferenze amministrative regionali a domanda di Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione) 350 Nel caso di conferenze amministrative regionali, la procedura di cui all'articolo 62 si applica ai soli Membri della regione interessata. Se la convocazione deve farsi per iniziativa dei Membri della regione, basta che il segretario generale riceva domande concordanti provenienti da un quarto dei Membri di questa regione.
Convenzione-art. 64
ARTICOLO 64. (Disposizioni relative a conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante) 351 Le disposizioni degli articoli 60 e 61 sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell'Unione.
Convenzione-art. 65
ARTICOLO 65. (Disposizioni comuni a tutte le conferenze Cambiamento della data o del luogo d'una conferenza) 352 1. Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili per analogia quando si tratti, a domanda dei Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d'una conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 225, si e' pronunciata in loro favore. 353 2. Ogni Membro che propone di cambiare la data o il luogo d'una conferenza deve ottenere l'adesione del numero richiesto di altri Membri. 354 3. Se del caso, il segretario generale fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 341, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto inizialmente.
Convenzione-art. 66
ARTICOLO 66. (Termini e modi di presentazione delle proposte alle conferenze) 355 1. Immediatamente dopo la spedizione degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli nel termine di quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza. 356 2. Qualsiasi proposta presentata, la cui accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, deve contenere dei riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati in ogni caso nel modo piu' conciso possibile. 357 3. Il segretario generale comunica le proposte ricevute a tutti i Membri, man mano che le riceve. 358 4. Il segretario generale raccoglie e coordina le proposte ricevute dalle amministrazioni e dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e le trasmette ai Membri, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, ne' il segretario generale, ne' i direttori dei Comitati consultivi internazionali, ne' i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono autorizzati a presentare proposte.
Convenzione-art. 67
ARTICOLO 67. (Poteri delle delegazioni alle conferenze) 359 1. La delegazione inviata da un Membro dell'Unione per partecipare a una conferenza dev'essere debitamente accreditata conformemente alle disposizioni dei numeri da 360 a 366. 360 2. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo oppure dal ministro degli affari esteri. 361 (2) Le delegazioni alle conferenze amministrative sono accreditate mediante atti firmati dal capo dello Stato, dal capo del Governo, dal ministro degli affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza. 362 (3) Con riserva della conferma data da una delle autorita' indicate al numero 360 o 361 e ricevuta prima della firma degli atti finali, una delegazione puo' essere accreditata provvisoriamente dal capo della missione diplomatica del suo Paese presso il Governo del Paese nel quale e' adunata la conferenza oppure, se quest'ultimo e' la sede dell'Unione, dal capo della delegazione permanente del suo Paese presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 363 3 I poteri sono accettati se sono firmati da una autorita' di cui ai numeri 360 a 362 e rispondono a uno dei criteri seguenti: 364 - conferimento dei pieni poteri alla delegazione; 365 - autorizzazione alla delegazione di rappresentare il proprio Governo senza restrizione alcuna; 366 - conferimento alla delegazione o a taluni dei suoi Membri del diritto di firmare gli atti finali. 367 4. (1) Una delegazione, i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, e' autorizzata a esercitare il diritto di voto del Membro interessato e a firmare gli atti finali. 368 (2) Una delegazione i cui poteri sono riconosciuti validi dalla sessione plenaria, non e' autorizzata a esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli atti finali finche' non ha provveduto a rimediarvi. 369 5. I poteri devono essere depositati, non appena possibile presso il segretariato della conferenza. Una commissione speciale e' incaricata di verificarli; essa presenta le sue conclusioni, in forma di rapporto, alla seduta plenaria, entro il termine stabilito da quest'ultima. Nell'attesa di una decisione della seduta plenaria a tale riguardo a delegazione d'un Membro d'un Membro dell'Unione e' autorizzata a partecipare, ai lavori e a esercitare il diritto di voto di questo Membro. 370 6. Di massima, i Membri dell'Unione devono cercare d'inviare alle conferenze dell'Unione le loro proprie delegazioni. Tuttavia, il Membro che per motivi eccezionali non puo' inviare la propria delegazione puo' conferire alla delegazione d'un altro Membro il diritto di votare e firmare in suo nome. Questo trasferimento di poteri deve costituire l'oggetto di un atto firmato da una delle autorita' menzionate al numero 360 o 361. 371 7. Una delegazione avente il diritto di voto puo' incaricare un'altra delegazione, avente lo stesso diritto, di votare in suo nome durante una o piu' adunanze alle quali essa non puo' assistere. In tale caso, essa deve informare, tempestivamente e per iscritto, il presidente della conferenza. 372 8. Una delegazione non puo' esercitare piu' di un voto per procura. 373 9. I poteri e le procure indirizzati per telegramma non sono accettabili. Per contro, sono accettabili i telegrammi di risposta a una domanda di chiarimento del presidente o del segretariato della conferenza concernente i poteri.
Convenzione-art. 68
ARTICOLO 68. (Condizioni di partecipazione) 374 1. I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 73 e 74 possono partecipare a tutte le attivita' del Comitato consultivo di cui si tratta. 375 2. (1) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'azienda privata riconosciuta dev'essere indirizzata al segretario generale che la comunica a tutti i Membri e al direttore di questo Comitato. La domanda d'un'azienda privata riconosciuta dev'essere approvata dal Membro che l'ha riconosciuta. Il direttore del Comitato consultivo comunica a quest'azienda il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 376 (2) Un'azienda privata riconosciuta puo' intervenire in nome del Membro che l'ha riconosciuta solamente se quest'ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l'ha autorizzata a tale proposito. 377 3. (1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all'articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell'Unione e hanno delle attivita' connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi. 378 (2) La prima domanda di partecipazione ai lavori d'un Comitato consultivo presentata da un'organizzazione internazionale o da un'organizzazione regionale delle telecomunicazioni menzionata all'articolo 32 dev'essere indirizzata al segretario generale, il quale la comunica telegraficamente a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull'accettazione di tale domanda; la domanda e' accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine d'un mese e' favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 379 4. (1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell'approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati. 380 (2) La prima domanda di ammissione alle sedute delle commissioni di studi d'un Comitato consultivo presentate da un organismo scientifico o industriale dev'essere indirizzata al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Tale domanda dev'essere approvata dall'amministrazione del Paese interessato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all'organismo scientifico o industriale il seguito che e' stato dato alla sua domanda. 381 5. Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale, ogni organizzazione regionale delle telecomunicazioni oppure ogni organismo scientifico o industriale che e' stato ammesso a partecipare ai lavori d'un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.
Convenzione-art. 69
ARTICOLO 69. (Attribuzioni dell'assemblea plenaria) 382 L'assemblea plenaria: a) esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di pareri in essi contenuti; 383 b) esamina le questioni esistenti al fine di vedere se e' necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 308. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, e' necessario tener presente che in via di principio il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell'intervallo tra due assemblee plenarie; 384 c) approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 383 e fissa l'ordine delle questioni da studiare secondo la loro importanza, la loro priorita' e la loro urgenza; 385 d) decide, con riguardo al programma di lavoro approvato di cui al numero 384, se e' necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;, 386 e) assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare; 387 f) esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l'ultima riunione dell'assemblea plenaria; 388 g) approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio di amministrazione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 416, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria; 389 h) esamina le altre questioni giudicate necessarie nel quadro dei disposti dell'articolo 11 e del presente capitolo.
Convenzione-art. 70
ARTICOLO 70. (Riunioni dell'assemblea plenaria) 390 1. L'assemblea plenaria si riunisce normalmente alla data e nel luogo fissati dall'assemblea plenaria precedente. 391 2. La data e/o il luogo d'una riunione dell'assemblea plenaria possono essere modificati con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere. 392 3. A ognuna di queste riunioni, l'assemblea plenaria del Comitato consultivo e' presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea plenaria stessa; il presidente e' assistito da vicepresidenti eletti dall'assemblea plenaria. 393 4. Il segretario generale e' incaricato di prendere, d'intesa con il direttore del Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi.
Convenzione-art. 71
ARTICOLO 71. (Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie) 394 1. (1) Le lingue da usarsi durante le assemblee plenarie sono quelle previste negli articoli 16 e 78. 395 (2) I documenti preparatori delle commissioni di studi, i documenti e i verbali delle assemblee plenarie e i documenti pubblicati in seguito a quest'ultime dai Comitati consultivi internazionali sono redatti nelle tre lingue di lavoro dell'Unione. 396 2. I Membri autorizzati a votare nelle sedute delle assemblee plenarie dei Comitati consultivi sono quelli designati nei numeri 9 e 155. Tuttavia, quando un Paese membro dell'Unione non e' rappresentato da un'amministrazione, i delegati delle aziende private riconosciute di questo Paese hanno, insieme e qualunque sia il loro numero, diritto a un solo voto, salvi restando i disposti del numero 376. 397 3. Le disposizioni dei numeri 370 a 373 relative alle procure si applicano alle assemblee plenarie.
Convenzione-art. 72
ARTICOLO 72. (Commissioni di studi) 398 1. L'assemblea plenaria istituisce e mantiene secondo i bisogni le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 377 e 378, che desiderano partecipare ai lavori di commissioni di studi, si annunciano sia durante l'assemblea plenaria sia ulteriormente al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 399 2. Inoltre, riservate le disposizioni dei numeri 379 e 380, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, a qualsiasi riunione d'una qualunque delle commissioni di studi. 400. 3. L'assemblea plenaria nomina normalmente un relatore principale e un vice-relatore principale per ogni commissione di studi. Se il volume di lavoro di una commissione di studi lo richiede, l'assemblea plenaria nomina, per questa commissione, tanti vice-relatori principali supplementari quanti ne ritiene necessari. Se, nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria, un relatore principale e' impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua commissione di studi aveva un solo vice-relatore principale, quest'ultimo prende il suo posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l'assemblea plenaria aveva nominato parecchi vice-relatori principali, questa commissione, nel corso della sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un nuovo vice-relatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di studi elegge parimenti un nuovo vice-relatore principale qualora uno dei suoi vice-relatori principali sia impedito di esercitare le sue funzioni nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria.
Convenzione-art. 73
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