LEGGE 18 ottobre 1977, n. 792

Type Legge
Publication 1977-10-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge". Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".

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