LEGGE 25 ottobre 1977, n. 802
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 marzo 1978.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.