DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. 817
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Considerata l'opportunita' di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze forestali;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali, di cui alla tabella XXXII del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e' sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 2
Entro il termine massimo di due anni dalla data del presente decreto, i piani di studio per il conseguimento della laurea in scienze forestali saranno modificati per ciascuna Universita' in conformita' al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 3
Lo studente in corso, o fuori corso, puo' optare per il nuovo ordinamento. In tal caso la facolta' stabilira' per ciascuno studente le modalita' per la convalida degli esami sostenuti ed il nuovo piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 18
Allegato
ALLEGATO TAB. XXXII LAUREA IN SCIENZE FORESTALI La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali e' di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Insegnamenti fondamentali: 1) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale); 2) Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale); 3) Assestamento forestale; 4) Botanica forestale; * 5) Botanica generale; * 6) Botanica sistematica; 7) Chimica forestale; * 8) Chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica; * 9) Chimica organica; 10) Costruzioni forestali (semestrale); 11) Dendrometria (semestrale); 12) Economia ed estimo forestale; * 13) Fisica; 14) Industrie chimico forestali (semestrale); 15) Legislazione forestale; * 16) Matematica; * 17) Mineralogia e geologia; 18) Patologia vegetale forestale; * 19) Principi di economia politica e di statistica; 20) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale); 21) Selvicoltura II (selvicoltura speciale); 22) Sistemazioni idraulico-forestali; 23) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata); 24) Topografia; 25) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura; * 26) Zoologia generale. Insegnamenti complementari: 1) Agronomia montana; 2) Allevamenti minori in zone montane (semestrale); 3) Alterazioni del legname (semestrale); 4) Conservazioni della natura e delle sue risorse; 5) Difesa dagli inquinamenti (semestrale); 6) Ecologia; 7) Ecologia zootecnica; 8) Economia di mercato dei prodotti forestali; 9) Elementi di idraulica e di idrologia; 10) Fisiologia degli alberi forestali (semestrale); 11) Geologia applicata; 12) Idrologia forestale; 13) Meccanizzazione forestale; 14) Microbiologia forestale; 15) Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale); 16) Pedologia forestale; 17) Pianificazione ecologica del territorio; 18) Protezione dagli incendi boschivi (semestrale); 19) Protezione della natura e riassetto del paesaggio; 20) Selvicoltura industriale ed alberature; 21) Tecniche di rimboschimento nelle zone aride (semestrale); 22) Tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio; 23) Vivaistica forestale e rimboschimento; 24) Zoologia venatoria. Le materie contrassegnate con un asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie. Sono in oltre da ritenere complementari del corso di laurea in scienze forestali tutti gli insegnamenti (fondamentali e complementari) impartiti nel corso di laurea in scienze agrarie. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale. L'esame di laurea consiste in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facolta'. Tutti gli insegnamenti impartiti nella facolta' sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici che possono essere integrati da visite a fabbriche industriali e da esercitazioni in foresta. Gli esami di profitto sono orali; ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto e' pero' complessivo. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI
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