DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1977, n. 818

Type DPR
Publication 1977-10-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata l'11 aprile 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa - Societa' per azioni per l'esercizio dei servizi radiotelegrafici e telegrafici per la stampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1.957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 novembre 1958;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 23 settembre 1963 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 16 luglio 1964;

Vista la convenzione del 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, integrata dalla convenzione del 27 febbraio 1968 approvata con decreto del Presidente, della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e dalla convenzione del 12 agosto 1972 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Vista la convenzione del 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, integrata dalla convenzione del 16 giugno 1971 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Considerata l'opportunita' di potenziare e migliorare i servizi radiotelegrafici e telegrafici per la stampa, tenendo conto della sempre maggiore importanza assunta da quest'ultima ai fini dello sviluppo sociale del Paese;

Vista la convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Radiostampa S.p.a., per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa.;

Vista la lettera in data 14 settembre 1977, con la quale la societa' SIP ha manifestato la propria adesione alla predetta convenzione del 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa;

Vista la lettera in data 14 settembre 1977, con la quale la societa' Italcable ha manifestato la propria adesione alla menzionata convenzione del 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' concesso alla Radiostampa S.p.a., alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, stipulata il 13 settembre 1977, l'esercizio ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa.

Art. 2

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, a. 156.

Art. 3

E' approvata, a titolo di sanatoria, la regolamentazione dei rapporti svolti tra l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., dall'11 ottobre 1975 sino alla data del presente decreto.

LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 23

Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa- art. 1

CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOSTAMPA S.P.A. PER LA CONCESSIONE AD USO PUBBLICO DI SERVIZI TELEGRAFICI E RADIOTELEGRAFICI PER LA STAMPA. Premesso: che il servizio di trasmissioni di tipo telegrafico messo a disposizione degli organi di stampa si pone tra i servizi di telecomunicazioni direttamente connessi allo sviluppo economico e sociale del Paese e deve essere quindi svolto secondo schemi operativi caratterizzati da massima semplicita' e correttezza, in modo da rendere agevole ed immediata per l'utenza la disponibilita' delle relative prestazioni; che la Radiostampa S.p.a. ebbe in concessione l'esercizio di servizi radiotelegrafici e telegrafici di stampa ad uso pubblico, giusta la convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 novembre 1958, integrata dalla convenzione del 23 settembre 1963 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 16 luglio 1964; che per la stampa propriamente detta e per gli organismi interessati alla diffusione dell'informazione scritta si pone la esigenza, in relazione ai crescenti costi industriali ed alla competitivita' dei mezzi audiovisivi, del ricorso alle tecnologie piu' avanzate, sia nei sistemi di diffusione sia nei processi grafici; che, tuttavia, l'accesso alle tecnologie moderne comporta oneri finanziari e strutture tecniche di entita' difficilmente affrontabili da parte degli operatori minori, cosicche' si evidenzia la necessita' che la Radiostampa assuma un ruolo piu' consono alle esigenze dell'utenza rispetto a quello attribuitole dalla convenzione dianzi citata, venuta a scadenza l'11 ottobre 1975; che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunita' in base ai quali venne adottato l'affidamento della menzionata concessione alla Radiostampa S.p.a. ed in particolare quello secondo cui appare conveniente per gli utenti di questo particolare servizio la possibilita' di avvalersi, per la realizzazione dei collegamenti relativi al servizio medesimo, dell'organizzazione apprestata dalla societa' Radiostampa nell'ambito del territorio nazionale, si' da consentire la massima semplificazione e speditezza delle procedure e delle modalita' di espletamento del servizio, in armonia con le esigenze manifestate dagli organismi di stampa; che non vi e' stata soluzione di continuita' nei rapporti fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Radiostampa in relazione ai servizi a questa affidati con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957 e scaduta l'11 ottobre 1975; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto testo unico; Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona del direttore generale doti. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Societa'", con sede in Roma, rappresentata dal presidente, dottor ing. Andrea Cuturi, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 29 marzo 1977, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1. Oggetto della concessione Sono concessi alla societa': 1) il servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa; con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 4; 2) il servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5; 3) il servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa e di informazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 6; 4) il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione telegrafica di bollettini e notiziari di stampa e di informazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 7; 5) il servizio nazionale dei fototelegrammi di stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 8; 6) il servizio nazionale ed internazionale di radiodiffusione fototelegrafica per la stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9; 7) i servizi ausiliari ed accessori direttamente connessi a quelli stabiliti nei precedenti punti. I servizi sono concessi alla societa' non in esclusiva, tranne il servizio di cui al punto 3) limitatamente alla diffusione ad utenti diversi dalle agenzie di stampa, dai giornali quotidiani e dalle amministrazioni dello Stato che posseggono una propria rete di telecomunicazioni. Per il migliore svolgimento dei compiti di cui sopra e nel rispetto delle convenzioni vigenti tra l'amministrazione e le altre concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni, la societa' puo': a) utilizzare per la stampa posti telex e datex di cui sia il titolare ai fini della ricezione e trasmissione da e per l'estero; b) costituire e gestire uffici mobili atti a collegarsi con la rete della societa' stessa per l'espletamento dei servizi per la stampa; c) collegare organi di stampa, attraverso la propria rete, a circuiti telegrafici internazionali punto a punto ad uso esclusivo per la trasmissione di informazioni destinate alla pubblicazione. I circuiti in oggetto sono messi a disposizione della societa' dall'amministrazione e dall'Italcable.

Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa- art. 2

Art. 2. Sede, capitale, amministratori e sindaci personale e statuto della societa' a) La sede legale della societa' e' stabilita in Roma e puo' essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione. b) Il capitale della societa', che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 90 milioni, deve essere sempre adeguato alla entita' ed al valore, degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi. Tutte le azioni aventi diritto al voto, di cui al [primo comma dell'art. 2351 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2351-com1), devono avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica dell'osservanza di questa clausola. c) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della societa' devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani. Del consiglio di amministrazione fanno parte come consiglieri, con tutte le facolta' inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, due rappresentanti del Governo italiano da designare uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'altro dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dal Ministero del tesoro. La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana. Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto nel presente punto c) la societa' e' tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e dei sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione. d) I dirigenti ed il personale della societa' devono avere la cittadinanza italiana, ferma restando l'osservanza delle norme stabilite dal trattato di Roma. In via eccezionale la societa' puo' ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi. e) La societa' e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 3

Art. 3. Piano regolatore telegrafico e piano regolatore telefonico nazionale Nei rapporti regolati dalla presente convenzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel piano regolatore telegrafico nazionale, approvato con [decreto ministeriale 18 novembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 21 aprile 1969](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1969-04-21&numeroGazzetta=102), e nel piano regolatore telefonico nazionale, approvato con [decreto ministeriale 27 luglio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 17 dicembre 1970](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1970-12-17&numeroGazzetta=318), e successive modificazioni ed integrazioni.

Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa- art. 4

Art. 4. Servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa Il servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi di stampa viene espletato come segue: a) Accettazione. L'accettazione dei telegrammi puo' avvenire: presso gli uffici gestiti dalla societa'; presso gli uffici dell'amministrazione abilitati all'accettazione dei telegrammi; presso ogni ufficio non dell'amministrazione, ma da questa abilitato all'accettazione dei telegrammi. Si considerano accettati presso gli uffici della societa' anche i telegrammi che ad essi pervengono a mezzo telex sulla rete nazionale e tramite collegamenti diretti tra i predetti uffici e le sedi degli utenti. I telegrammi non accettati direttamente presso gli uffici della societa' possono essere trasmessi a cura dell'ufficio accettante agli uffici sociali; b) Trasmissione. La societa' trasmette e riceve i telegrammi nazionali ed internazionali rispettivamente sulla propria rete nazionale e sui circuiti ed impianti messi a disposizione, ognuno per la parte di propria competenza, dall'amministrazione e dall'Italcable; c) Recapito. Il recapito dei telegrammi puo' essere effettuato: dalla societa': direttamente presso i propri uffici; a mezzo della propria rete di collegamenti con le sedi dei destinatari; a mezzo telex; a mezzo della rete telefonica; dall'amministrazione: in questo caso i telegrammi da recapitare devono essere trasmessi all'amministrazione da parte degli uffici sociali. Le modalita' operative dell'accettazione, della trasmissione e del recapito sono stabilite dall'amministrazione d'intesa con la societa' e con l'Italcable.

Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 5

Art. 5. Servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa Il servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa si effettua sulla rete della societa' con velocita' al terminale d'utente fino ad un massimo di 200 baud. I messaggi devono contenere soltanto notizie destinate alla pubblicazione. Possono usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti: a) uffici centrali e periferici di giornali quotidiani, agenzie di stampa e di informazione debitamente riconosciute; b) uffici di giornali periodici a frequenza almeno mensile di vendita al pubblico; c) uffici stampa gestiti da giornalisti iscritti nel relativo albo professionale e agenzie di pubblicita'; d) giornalisti e pubblicisti iscritti all'albo professionale di categoria e muniti di carta di credito rilasciata dalla societa' su richiesta di un editore di giornali. Gli utenti delle categorie a), b) e c) devono essere allacciati alla rete in qualita' di abbonati e possono svolgere traffico sia entrante sia uscente se delle categorie a) e b), solo uscente se della categoria c). Gli utenti della categoria d) possono accedere al servizio tramite gli uffici di accettazione della societa' o dell'amministrazione. I messaggi accettati presso uffici dell'amministrazione sono inoltrati a mezzo della rete pubblica ai centri sociali e da questi ritrasmessi sulla rete della societa' per il recapito agli utenti. Si considerano accettati presso gli uffici della societa' anche i messaggi, diretti ad utenti della rete sociale, che pervengono agli uffici stessi a mezzo delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, da parte di utenti delle medesime; purche' muniti di carta di credito rilasciata dalla societa'.

Convenzione per concessione di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa - art. 6

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.