LEGGE 8 luglio 1977, n. 832

Type Legge
Publication 1977-07-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo scambio di note effettuato a Kinshasa il 20 giugno - 1 novembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO PANDOLFI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE Animati da uguale desiderio di sviluppare le relazioni marittime tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini della presente convenzione: a) per "nave della Parte contraente" s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa; b) per "membro di equipaggio della nave" s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. Ciascuna Parte contraente accordera' alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci e i passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali. L'eguaglianza di trattamento si estende alle facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico, come pure ai diritti e alle tasse marittime dovuti a qualsiasi titolo.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. Le Parti contraenti riaffermano il principio della liberta' di navigazione marittima e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti adotteranno, nei limiti della loro legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare le formalita' doganali, sanitarie e altre formalita' vigenti nei porti stessi.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. Saranno, in particolare, completamente e reciprocamente esentate da tasse e diritti portuali: a) le navi che, entrate in qualsiasi porto in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, eccezione fatta per le operazioni commerciali eventualmente effettuate; b) le navi che, passando da un porto dei due Stati in uno o piu' porti dello stesso Stato, sia per scaricarvi, in tutto o in parte il loro carico, sia per formare o completare il loro carico, dimostreranno di avere gia' pagato i diritti suddetti; c) le navi che, entrate con carico a bordo in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne usciranno senza avere compiuto operazioni commerciali. Non saranno considerate - in caso di rilascio forzato - come operazioni di commercio lo scarico, il ricarico di merce a causa di riparazioni della nave, il trasbordo su un'altra nave in caso di innavigabilita' della prima, il carico delle merci necessarie al rifornimento dell'equipaggio e lo scarico di merci avariate.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. 1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalita' secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente. 2. Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorita' di una delle Parti contraenti alle navi battenti la propria bandiera.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. Ciascuna Parte contraente s'impegna a riconoscere i certificati di stazza delle navi mercantili dell'altra Parte contraente rilasciati o riconosciuti dagli organi competenti di quest'ultima. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti non saranno assoggettate, nei porti dell'altra Parte, per il pagamento dei diritti di navigazione, ad alcuna nuova operazione di stazzatura. Resta inteso che la reciprocita' in materia di stazzatura e' subordinata alla condizione che i criteri dei rispettivi sistemi di stazzatura siano sostanzialmente equivalenti.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. Ciascuna Parte contraente riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli equipaggi, rispettivamente: per le navi zairesi il "livre de marin" e per le navi italiane il "libretto di navigazione".

Convenzione-art. 8

Articolo 8. Nei porti della Repubblica dello Zaire e reciprocamente nei porti della Repubblica italiana i capitani delle navi mercantili italiane e reciprocamente i capitani delle navi mercantili zairesi, i cui equipaggi non siano piu' al completo a seguito di malattia o altra causa, potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti di polizia locale, arruolare i marittimi necessari alla continuazione del viaggio, restando inteso che l'arruolamento, sempre liberamente consentito dal marittimo, sara' concluso in conformita' della legge di bandiera della nave.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. Le persone munito del documento d'identita' previsto all'articolo 7, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, potranno, previo permesso nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente, trattenendosi, nell'ambito della citta' sede del porto, fino alle ore 24 di ciascun giorno di sosta. Permanenze piu' lunghe nella stessa citta' potranno essere di volta in volta autorizzate dalle competenti autorita' portuali. Scendendo a terra e ritornando a bordo i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di viaggio e della dogana secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

Convenzione-art. 10

Articolo 10. Ai membri dell'equipaggio, che siano cittadini di una delle due Parti contraenti, potra' essere consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identita' di cui all'articolo 7 munito del visto delle autorita' dell'altra Parte contraente, nonche' di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco. I visti di transito sui documenti d'identita' verranno rilasciati, nel periodo di tempo piu' breve possibile, dalle autorita' competenti di ciascuna delle Parti contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte contraente. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Convenzione-art. 11

Articolo 11. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero potranno, conformandosi alle leggi e ai regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente. Le suddette navi, passando da un porto di uno dei due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare o completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali.

Convenzione-art. 12

Articolo 12. Ogni nave di una delle Parti contraenti, che sia costretta da tempeste o da qualsiasi sinistro a rifugiarsi in un porto dell'altra Parte, avra' la liberta' di provvedere alle riparazioni, di procurarsi tutti gli oggetti necessari e di riprendere il mare, senza pagare altri diritti che quelli che sarebbero pagati, in casi analoghi, da una nave nazionale. Se, tuttavia, il capitano di una nave mercantile si trovasse nella necessita' di disfarsi di una parte delle sue merci per far fronte alle proprie spese, sara' tenuto a conformarsi alle leggi e regolamenti della localita' dove egli abbia approdato. Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio, si incagli, o subisca qualche avaria sulle coste dell'altra Parte, questa ultima le fornira' ogni assistenza e protezione come alle navi della sua Nazione, permettendole, in caso di necessita', di scaricare a terra le proprie merci e anche trasbordarle su altre navi, senza esigere alcun diritto, ne' imposta, ne' contributi qualsiasi, a meno che esse non siano destinate al consumo interno. La nave naufragata o incagliata e tutte le sue parti o frammenti, le sue provviste e attrezzature e tutti gli effetti e merci che saranno stati salvati, ivi compresi quelli che siano stati gettati in mare, o il prodotto della loro vendita, se sono stati venduti, cosi' come tutte le carte trovate a bordo di tale nave, saranno riconsegnate al proprietario o ai suoi delegati, se essi ne facciano richiesta, dopo il pagamento delle spese indispensabili determinate dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati. In mancanza del proprietario o di un suo agente sul posto, tale consegna sara' fatta nelle mani del console generale, console, vice console o agente consolare italiano o zairese, nella cui circoscrizione il naufragio o l'incaglio avra' avuto luogo. Detti consoli, proprietari o agenti non pagheranno che le spese derivanti dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

Convenzione-art. 13

Articolo 13. Le controversie civili tra cittadini o persone giuridiche di una Parte contraente e cittadini o persone giuridiche dell'altra Parte contraente che si riferiscono alla loro attivita' di trasporto marittimo di merci e passeggeri, di carico e scarico, alla collisione di navi, al rimorchio, all'assistenza o al salvataggio, sono di competenza degli organi giurisdizionali della Parte contraente sul cui territorio il convenuto ha la residenza o e' domiciliato, anche elettivamente.

Convenzione-art. 14

Articolo 14. In base ad intese fra le Parti contraenti, delegazioni tecniche dei Ministeri della marina mercantile dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati ed accertare che detti traffici siano conformi ai principi della libera navigazione mercantile riaffermati con la presente convenzione.

Convenzione-art. 15

Articolo 15. Le reciproche concessioni a favore di una delle Parti contraenti stabilite con la presente convenzione in materia di navigazione non si estendono: a) al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte e la navigazione interna; b) all'esercizio della pesca marittima; c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima; d) ai privilegi concessi alle societa' per gli sports nautici; e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali, ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali; f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.

Convenzione-art. 16

Articolo 16. Qualsiasi controversia, insorgente tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che le stesse Parti contraenti non potessero risolvere soddisfacentemente per via diplomatica, sara' sottoposta - ad iniziativa di una delle Parti contraenti - alla Corte internazionale di giustizia, sempre che le Parti contraenti non convengano di ricorrere ad altri mezzi pacifici di soluzione per la controversia stessa.

Convenzione-art. 17

Articolo 17. Nel caso eventuale che gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione alla Comunita' economica europea rendessero necessario l'adeguamento di talune disposizioni della presente convenzione, opportuni negoziati saranno avviati in tal senso e le suddette disposizioni saranno, nel frattempo, sospese per entrambe le Parti contraenti.

Convenzione-art. 18

Articolo 18. La presente convenzione entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica tra le due Parti. Essa avra', tuttavia, effetto, per quanto riguarda i diritti portuali e tasse marittime, in particolare le tasse di ancoraggio, a partire dal 1 dicembre 1968. Essa e' firmata per una durata indeterminata e potra' essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti con preavviso di un anno. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione. FATTO a Roma il 9 maggio 1973 in due originali, nelle lingue francese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana MEDICI Per la Repubblica dello Zaire NGOUZA

Convenzione-Nota verbale

Note verbale Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. Nota verbale L'ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica dello Zaire e, con riferimento alla nota verbale di quest'ultimo n. 134/ 01534/75 del 16 febbraio 1975 e alla propria nota verbale n. 1061 del 5 giugno 1975, ha l'onore di informarlo che il Governo italiano ratifichera' la convenzione di navigazione marittima fra l'Italia e lo Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973. Tuttavia, al fine di assicurare alla convenzione una formulazione piu' chiara ed efficace, il Governo italiano ritiene auspicabile, prima di procedere alla ratifica, che vengano modificate due espressioni, contenute nell'art. 13, nel modo seguente: 1) sostituzione delle parole "persone giuridiche" con la parola "organismi". Infatti quest'ultima espressione, avendo un piu' ampio significato, puo' applicarsi anche alle societa' di navigazione non aventi personalita' giuridica; 2) aggiunta, dopo la parola "residenza" delle parole "o la sede". Infatti la parola "residenza" puo' applicarsi esclusivamente alle persone fisiche, mentre la parola "sede" si riferisce anche alle persone giuridiche. Nel caso in cui le suddette modifiche siano approvate da parte dello Zaire, esse potranno essere inserite nella convenzione mediante scambio di note. L'ambasciata d'Italia resta in attesa di conoscere il parere delle autorita' dello Zaire su quanto precede e si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica dello Zaire le assicurazioni della sua piu' alta considerazione. Kinshasa, 20 giugno 1975 Repubblica dello Zaire Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale Divisione Europa N. 134412/08685/75 Il Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica dello Zaire presenta i suoi complimenti all'ambasciata d'Italia a Kinshasa e ha l'onore di comunicarle quanto segue: Le autorita' dello Zaire non hanno nulla in contrario alla sostituzione delle parole "organismi e sede" alle parole "persone giuridiche e residenza" contenute nell'art. 13 della convenzione di navigazione marittima fra Italia e Zaire firmata a Roma il 9 maggio 1973 e che sono l'oggetto della sua nota verbale n. 1147 del 20 giugno 1975. Il Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale dell'occasione per rinnovare all'ambasciata d'Italia le assicurazioni della sua piu' alta considerazione. Kinshasa, 1 novembre 1975 All'ambasciata d'Italia KINSHASA

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