LEGGE 31 ottobre 1977, n. 835
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, nonchè le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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