DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1977, n. 837

Type DPR
Publication 1977-09-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Visti gli articoli 1 e 2 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 che descrivono la frontiera tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la parte che non e' indicata come tale nel trattato di pace;

Consultata la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per l'interno; Decreta:

Art. 1

E' costituita una delegazione italiana per la demarcazione della linea del confine di Stato italo-jugoslavo che, operando nell'ambito della delegazione diplomatica italiana per la delimitazione di quel confine, ha il compito di realizzare la demarcazione e il ripristino dell'intera linea del confine medesimo.

Art. 2

La delegazione di cui al precedente art. 1 e' composta: dal capo delegazione; da tre membri, di cui uno con funzioni di segretario; da un interprete. La delegazione si avvarra' di una segreteria composta da: tre sottufficiali; un carabiniere; un militare di truppa. I componenti della predetta delegazione verranno designati dal Ministro per la difesa, ad eccezione di un membro da designarsi dal Ministro per l'interno.

Art. 3

La delegazione di cui al precedente art. 1 si avvarra' altresi' di nuclei tecnici operativi costituiti, con la eventuale partecipazione di esperti, dal Ministero della difesa in relazione alle effettive necessita' dei lavori sul terreno e comunque composti da un numero di componenti complessivamente non superiore a quarantotto unita'.

Art. 4

La delegazione di cui al precedente art. 1 sara' sciolta subito dopo la consegna dell'intera frontiera italo-jugoslava alle competenti autorita'.

Art. 5

Per il funzionamento della delegazione di cui all'art. 1 e dei nuclei tecnici operativi di cui all'art. 3 nonche' per tutto quanto occorra alla materiale demarcazione del confine di Stato italo-jugoslavo e' autorizzata la spesa di lire 527 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di lire 197 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 165 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 165 milioni nell'anno finanziario 1979. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per gli anni 1977, 1978 e 1979 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - RUFFINI - - COSSIGA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 25

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