DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' valido ai fini della concessione dell'indennita' di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((L'indennita' decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale gia' in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina)). Gli articoli 2 (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'art. 15 e gli articoli 16, 17 e 19), sono abrogati.
Art. 2
Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conserva efficacia al fine del disposto dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da queste ad un ente pubblico o viceversa, o ad altro ente pubblico, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico, ne' l'inquadramento in una carriera superiore a quella per la quale il personale interessato ha superato il citato esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
Art. 3
Al personale indicato al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonche' all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e formazione professionale dipendente dalla provincia di Bolzano, non e' richiesta la conoscenza della seconda lingua qualora svolga attivita' nelle scuole la cui lingua d'insegnamento e' quella del gruppo linguistico di appartenenza del personale stesso.
Art. 4
Al concorso per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nonche' al concorso per fattorini di cui all'art. 2 della citata legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 5
I sostituti portalettere gia' iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, se residenti in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, continueranno a prestare servizio nella provincia ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752. Il personale di cui al comma precedente, non residente in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, e' trasferito nell'elenco dei sostituti portalettere di altra provincia indicata dagli interessati mantenendo l'anzianita' di iscrizione nell'elenco. Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, e' ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2, bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 6
Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto, si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 7
La tabella n. 5 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, la tabella n. 6, per la parte relativa alla carriera esecutiva del ruolo del personale degli uffici del registro di Bolzano, la tabella n. 9, per la parte relativa al ruolo del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano, la tabella n. 10, relativa al personale dell'ufficio provinciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi, la tabella n. 20, relativa al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al presente decreto. Dopo la tabella n. XXIV relativa al personale uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresa nella tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunta la seguente dizione: "Contingente personale non di ruolo - Elenco sostituti portalettere di cui all'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (pari al 30% del personale in assegno)......... 96". Il titolo della tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' modificato come segue: "Ministero delle finanze - Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari". La tabella n. 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente il ruolo del personale del centro periferico di preelaborazione dei dati del Ministero delle finanze, e' soppressa.
Art. 8
All'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunta la seguente frase: "Le spese di cancelleria e funzionamento delle commissioni di esame sono liquidate dalla provincia salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa stessa".
Art. 9
Gli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti da leggi regionali o provinciali e dai regolamenti organici del personale in vigore per gli enti locali della provincia di Bolzano ai fini delle assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi presso i rispettivi enti, superati anteriormente alla data della prima sessione d'esame di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, hanno validita' per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 26
Tabelle
TABELLA 1 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ORGANICI UFFICI GIUDIZIARI SITI IN PROVINCIA DI BOLZANO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 ((MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE Direzione compartimentale delle Dogane di Bolzano Circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza Uffico tecnico di finanza di Trento - Sezione di Bolzano e relative zone di verificazione Dirigente superiore . . . . . . . . . . . - 2 Primo dirigente . . . . . . . . . . . . . - () 6 IX Direttore tributario. . . . . . . . . . . (234/A/) 17 IX Ingegnere direttore coordinatore. . . . . (224/A) 2 IX Analista esperto di sistema . . . . . . . (297) 1 VIII Funzionario tributario. . . . . . . . . . (234) 57 VIII Ingegnere direttore . . . . . . . . . . . (224) 2 VIII Analista di sistema . . . . . . . . . . . (271) 1 VIII Revisore interprete traduttore. . . . . . (32) 1 VIII Analista di procedure . . . . . . . . . . (272) 1 VII Collaboratore tributario. . . . . . . . . (235) 55 VII Ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . (225) 2 VII Programmatore di sistema. . . . . . . . . (274) 1 VII Capo sala macchina. . . . . . . . . . . . (275) 1 VI Assistente tributario . . . . . . . . . . (236) 43 VI Capo unita' operativa . . . . . . . . . . (279) 1 VI Consollista . . . . . . . . . . . . . . . (280) 1 V Operatore tributario. . . . . . . . . . . (237) 63 V Operatore di sala macchine. . . . . . . . (282) 6 IV Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . (5) 42 IV Addetto ai servizi di portierato e custodia. . . . . . . . . . . . . . . . (22) 2 III Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (24) 76 III Conducente automezzi. . . . . . . . . . . (10) 4 II Addetto alle attrezzature e pulizie . . . (25) 8 --- Totale. . . 395 ------------ () Il posto di funzione a livello di primo dirigente presso la sede di Fortezza e' suscettibile di soppressione in quanto, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 105/1990, le sedi circoscrizionali devono coincidere con capoluoghi di provincia.)) TABELLA 3 MINISTERO DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 4 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 5 MINISTERO DEI TRASPORTI PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 6 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Parte di provvedimento in formato grafico
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