LEGGE 8 novembre 1977, n. 847
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle controversie previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533.
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