DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 861
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunita' di dotare di bandiera di guerra i battaglioni dell'Arma dei carabinieri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Ai sottoelencati battaglioni e' assegnata la bandiera di guerra: 3° battaglione carabinieri "Lombardia"; 4° battaglione carabinieri "Veneto"; 8° battaglione carabinieri "Lazio"; 10° battaglione carabinieri "Campania".
Art. 2
Ai sottoelencati battaglioni e' concessa la bandiera di guerra: 1° battaglione carabinieri "Piemonte"; 2° battaglione carabinieri "Liguria"; 5° battaglione carabinieri "Emilia-Romagna"; 6° battaglione carabinieri "Toscana"; 9° battaglione carabinieri "Sardegna"; 11° battaglione carabinieri "Puglie"; 12° battaglione carabinieri "Sicilia".
Art. 3
Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.
LEONE RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1977
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 87
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