DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 861

Type DPR
Publication 1977-10-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Considerata l'opportunita' di dotare di bandiera di guerra i battaglioni dell'Arma dei carabinieri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Ai sottoelencati battaglioni e' assegnata la bandiera di guerra: 3° battaglione carabinieri "Lombardia"; 4° battaglione carabinieri "Veneto"; 8° battaglione carabinieri "Lazio"; 10° battaglione carabinieri "Campania".

Art. 2

Ai sottoelencati battaglioni e' concessa la bandiera di guerra: 1° battaglione carabinieri "Piemonte"; 2° battaglione carabinieri "Liguria"; 5° battaglione carabinieri "Emilia-Romagna"; 6° battaglione carabinieri "Toscana"; 9° battaglione carabinieri "Sardegna"; 11° battaglione carabinieri "Puglie"; 12° battaglione carabinieri "Sicilia".

Art. 3

Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.

LEONE RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1977

Registro n. 28 Difesa, foglio n. 87

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