LEGGE 18 novembre 1977, n. 869
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La decorrenza dell'inquadramento di cui al terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è quella del giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la eventuale presentazione della domanda di restituzione all'insegnamento. Detto termine è prorogato di un anno. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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